LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian A. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13272-2015 proposto da:
M.M. e P.L., il primo nella qualità di legale rappresentante ed entrambi quali soci della PATRIARCAR S.R.L., rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti GIUSEPPE DELL’ERBA e MARIO OCCHIPINTI, presso lo studio dei quali sono elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA BELSIANA, n. 71;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2845/21/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
OSSERVATO che:
l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, relativamente all’anno di imposta 2004, a riprese per I.V.A. nei confronti della PATRIARCAR S.R.L., per avere questa partecipato ad operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la SD MOTORS S.R.L.; che la PATRIARCAR S.R.L. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Roma la quale, con sentenza 157/32/12, accolse il ricorso; che l’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 2845/21/14, depositata il 7.5.2014, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – come la società contribuente non avesse fornito la prova dell'”incolpevole ignoranza della falsità delle fatture” sottese all’avviso di accertamento impugnato;
che avverso tale sentenza M.M. e P.L., il primo nella qualità di legale rappresentante ed entrambi quali soci della PATRIARCAR S.R.L., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese in data ***** (cfr. epigrafe dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Sì è costituita, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.
CONSIDERATO
che:
il ricorso proposto da M.M. e P.L., quali soci della PATRIARCAR S.R.L. va dichiarato inammissibile;
che è noto che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10) sicché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass., Sez. U, 12.3.2013, n. 6070, Rv. 625324-01);
che e’, tuttavia, altrettanto consolidato il principio in base al quale “il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. U, 22/04/2013, n. 9692), discendendone che, in difetto, “il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare” (Cass. 26/09/2019, n. 24050; Cass. 27/01/2011, n. 1943; Cass. 13/06/2006, n. 13685)” (cfr. Cass., Sez. 3, 16.11.2020, n. 25869, Rv.659853-01, in motivazione, pp. 5, ult. cpv e 6);
che, nella specie, i ricorrenti si sono limitati ad allegare la avvenuta cancellazione della PATRIARCAR S.R.L. (cfr. l’epigrafe, nonché le pp. 8-9 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), senza tuttavia depositare alcunché (ad esempio, la visura camerale aggiornata), donde emerga la prova, da un lato, di tale circostanza e, dall’altro, della propria qualità di ex soci (e, dunque, successori) di detta società;
Considerato che, avuto invece riguardo al ricorso proposto da M.M. quale legale rappresentante della PATRIARCAR S.R.L. con il primo motivo, il ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la C.T.R. “valutato la circostanza che (non) si è mai realizzata nel caso de quo l’asserita frode iva nel commercio intracomunitario di autoveicoli” (cfr. ricorso, p. 9); che il motivo e’, sotto molteplici profili, inammissibile;
che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali (nella specie, precedenti pronunzie della C.T.R. del Lazio, cui si fa riferimento alle pp. 10 e 12 del ricorso), per il principio di autosufficienza (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01): ciò che, invero, non è avvenuto nella specie, non avendo i ricorrenti specificato se, come e quando le sentenze n. 124/36/08 (cfr. ricorso, p. 10) e n. 572/48/10 (cfr. ricorso, p. 12) della C.T.R. del Lazio furono depositate nei precedenti gradì del presente giudizio, né se, come e quando le questioni oggi proposte innanzi a questa Corte furono veicolate nelle fasi di merito;
che con il secondo motivo la difesa del M. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, dell’art. 109 T.U.I.R. (già art. 75), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonché degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. confermato la legittimità dell’atto impugnato, benché gli elementi desunti dall’Ufficio in via presuntiva relativamente alla posizione della SD MOTORS e sottesi alle riprese poi operate nei confronti della PATRIARCAR risultino “smentiti da successivi accertamenti operati dall’organo giudicante” (cfr. ricorso, p. 13, penultimo cpv.) e, in specie, dalla sentenza n. 124/36/08 della C.T.R. di Roma (cfr. ricorso, p. 14, sub 2);
che il motivo – il quale disvela nuovamente un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con precipuo riferimento alla asserita mancata valorizzazione di quanto emergente dalla richiamata sentenza n. 124/36/08 – e’, sotto molteplici profili, inammissibile;
che, analogamente a quanto già osservato con riferimento al primo mezzo di gravame, il motivo pecca di specificità (cfr. l’art. 266 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo i ricorrenti specificato se, come e quando la sentenza n. 124/36/08 (cfr. ricorso, p. 13) fu depositata nei precedenti gradi del presente giudizio, né se, come e quando le questioni oggi proposte innanzi a questa Corte furono veicolate nelle fasi di merito;
che, avuto riguardo alle ulteriori doglianze svolte nel mezzo in esame (cfr. pp. 15 ss. del ricorso), le stesse, a ben vedere, veicolano censure all’operato dell’Ufficio e non alla decisione di secondo grado: sicché, non può che trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza resa dalla C.T.R. in grado di appello, poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, 13.3.2009, n. 6134, Rv. 607319-01; Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso proposto M.M. e P.L., quali soci della PATRIARCAR S.R.L. vada dichiarato inammissibile, mentre il ricorso proposto da M.M. nella qualità di legale rappresentante della detta società vada rigettato, nulla dovendosi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, per essersi l’AGENZIA costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.M. e P.L., quali soci della PATRIARCAR S.R.L.; rigetta il ricorso proposto da M.M. nella qualità di legale rappresentante della PATRIARCAR S.R.L.. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di M.M. e P.L., nelle spiegate qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021