Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30706 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2431/2017 proposto da:

Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni (C.F.: *****), –

già Finmeccanica S.p.A., e così ridenominata per Delib.

assembleare 28 aprile 2016, – quale incorporante di Ansaldo Trasporti S.p.A., con sede in Roma, alla Piazza Monte Grappa n. 4, nella persona del rappresentante pro tempore Dott. C.G.P., giusta procura speciale a margine del ricorso, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mario Esposito, (C.F.: SPSMRA71CO1D612C), ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via Lattanzio n. 66;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, (C.F.: *****), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Fabio Maria Ferrari (C.F.:

FRRFMR54P10F839X), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via F.

Denza n. 50/A, presso lo studio dell’Avv. Nicola Laurenti;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 5832/48/2016 emessa dalla CTR Campania in data 20/06/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

La Finmeccanica s.p.a. impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Napoli avente ad oggetto il canone di fognatura e depurazione relativo all’anno 1999 e, dopo che la Suprema Corte, con la decisione n. 12763/2014 del 6.6.2014, aveva cassato la sentenza della CTR Campania disponendo il rinvio alla stessa Commissione, riassumeva il giudizio. Nell’atto di riassunzione, la Finmeccanica, in via pregiudiziale, sollevava l’eccezione di carenza di giurisdizione, in considerazione della decisione della Corte Cost. n. 39 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, nella parte in cui attribuiva al giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2010, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue quale disciplinato dalla L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 14, e dello stesso art. 2, comma 2, nella parte in cui attribuiva al giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue quale disciplinato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 154 e 155.

Nel merito, riproponeva la questione dell’invalidità dell’atto impugnato per aver il Comune individuato, a suo dire, erroneamente il destinatario dell’atto, essendo pacifico che nell’anno in questione (il 1999) lo stabilimento era della Ansaldo Trasporti S.p.a., incorporata dalla Finmeccanica solo nell’anno 2001.

Infine, in via gradata, insisteva affinché la Commissione valutasse ed accertasse se il Comune aveva realizzato gli impianti necessari per il servizio di fognatura e depurazione.

Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 20.6.2016, la CTR Campania accoglieva l’appello del Comune e, per l’effetto, rigettava il ricorso della contribuente, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) l’eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione era infondata, avendo la Suprema Corte, con la sentenza di rinvio, ritenuto, ancorché in maniera implicita, sussistente la giurisdizione del giudice tributario, sulla base della natura di tributo del canone, ed avendo il giudice delle leggi dichiarato illegittime le norme attributive della giurisdizione alle Commissioni tributarie a partire da epoca successiva all’anno in questione (1999);

2) nel merito, la tesi dell’illegittimità della (eventuale) doppia imposizione era errata, in quanto il presupposto del contributo di bonifica era diverso da quello del canone di depurazione e fognatura, che era da correlare al mero fatto della predisposizione da parte del comune dell’impianto di recapito fognario indipendentemente dalla proprietà del canale;

3) dalla documentazione in atti si desumeva che lo stabilimento versava nell’anno in questione le sue acque reflue nel *****, che è tributario dell'*****, e che sia il ***** che tutti i canali tributari dell'***** sono da considerarsi (indipendentemente dalla titolarità, che è questione estranea al giudizio) manufatti fognari pubblici del sistema fognario del Comune di Napoli, in quanto, a seguito delle opere di copertura effettuate in esecuzione della L. n. 219 del 1981, dalla gestione CIPE – P.S.E.R. (programma straordinario edilizia residenziale), gli stessi erano stati consegnati in data 10.04.1997 al Comune di Napoli;

4) pertanto, risultava così provato il presupposto impositivo, ovvero la predisposizione da parte del Comune dell’impianto di recapito fognario (costituito dal predetto ***** e dai canali tributari così come integrati con il sistema fognario).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Leonardo Fimeccanica – s.p.a., sulla base di tre motivi.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5,112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, artt. 384 e 394 c.p.c., artt. 1173 e 1362 ss. c.c., L. n. 319 del 1976, art. 16 ss., L. n. 36 del 1994, art. 13 ss., L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6, e D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 24, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR ritenuto il tributo dovuto non in ragione della effettiva fruizione dei servizi di depurazione, bensì della sola esistenza di manufatti con funzione di recapito dei reflui; il difetto di giurisdizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1); la questione di legittimità costituzionale della L. n. 319 del 1976, art. 16 ss., e L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, anche in riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5, lett. b), avuto riguardo agli artt. 2,3,32,41 e 97 Cost., nella parte in cui consentono di assoggettare a regime tributario il “canone o diritto secondo tariffa” ovvero il “corrispettivo” da essi previsto e di sancirne la debenza anche nel caso in cui non sia erogato il servizio di fognatura e depurazione; la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, secondo periodo, avuto riguardo all’art. 102 Cost., comma 2, nella parte in cui devolve alla giurisdizione speciale tributaria la controversie relativa alla debenza del “canone o diritto secondo tariffa” ovvero al “corrispettivo” di cui, rispettivamente, alla L. n. 319 del 1976, art. 16 ss., e L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28.

1.1. Preliminarmente, va evidenziato che, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili, in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016).

Nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver sostenuto la natura non tributaria del canone di fognatura e depurazione, al fine di far valere il difetto di giurisdizione del giudice tributario (in favore di quello ordinario), è poi entrata (peraltro, apoditticamente) nel merito della controversia, per non aver, a suo dire, il Comune prestato i predetti servizi, e, infine, ha ipotizzato una questione di legittimità costituzionale della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17, in combinato disposto con la L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5, lett. b), per aver, a suo dire, il legislatore istituito un tributo dovuto non in ragione della effettiva fruizione dei servizi di depurazione, bensì della sola esistenza di manufatti con funzione di recapito dei reflui.

1.2. In ogni caso, i motivi si sarebbero rivelati infondati.

Invero, avuto riguardo all’asserito difetto di giurisdizione, la controversia, promossa, come nel caso di specie (risalendo la sua instaurazione al 1999), in sede giurisdizionale in epoca successiva all’1 aprile 1996 (data di intervenuta vigenza ed operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), concernente l’accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17, appartiene – trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come tributi comunali – alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Sez. U, Sentenza n. 6310 del 16/03/2010).

Più precisamente, i “canoni” di depurazione delle acque reflue, istituiti con la L. n. 319 del 1976, art. 16 e segg., hanno natura di prestazioni tributarie, sia fino a 1993, come evidenziato dalle previsioni di detta L., art. 17-ter (che rinvia a normativa di carattere tributaria o paratributario per le modalità di accertamento e di riscossione), sia nel periodo successivo, in quanto, a seguito della L. n. 36 del 1994, che aveva inteso trasformare le prestazioni in questione in corrispettivi di diritto privato, è stata ripristinata con effetto retroattivo, per le difficoltà al riguardo insorte, la previgente natura tributaria di detti canoni (D.L. n. 79 del 1995, art. 2, comma 3 bis, come convertito dalla L. n. 172 del 1995, e, poi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 41, disposizioni di cui quest’ultima ha previsto che, in attesa dell’entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato introdotta dalla L. n. 36 del 1994, art. 13, la quota di tariffa del servizio di depurazione sia riscossa dai Comuni secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura). Ne consegue che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. h), una volta entrate in funzione le Commissioni tributarie provinciali e regionali, trova applicazione la competenza giurisdizionale di queste ultime ed è correlativamente venuta meno in materia la riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario di cui del D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20, comma 6, (Sez. U, Ordinanza n. 19390 del 17/12/2003).

A seguito della entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, le Sezioni Unite hanno altresì avuto modo di chiarire che, in tema di diritti relativi al servizio di depurazione delle acque reflue, che ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 28, non hanno più la natura di tributo comunale prevista dal D.L. 17 marzo 1995, n. 79, (conv. nella L. 17 maggio 1995, n. 172), sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie relative ai diritti dovuti dal 1 gennaio 1999 al 3 ottobre 2000 (il canone in oggetto si riferisce proprio all’annualità 1999), i quali in tale periodo conservano la natura di tributo comunale per effetto del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6, che, nel differire l’efficacia delle disposizioni di cui alla L. 1998/448 fino all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato (non avvenuta), ha confermato la disciplina anteriore in materia di accertamento e di riscossione dei tributi senza che, in assenza di espressa previsione, possa avere efficacia retroattiva la soppressione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, citati commi 5 e 6, disposta dal D.Lgs. n. 258 del 2000, che spiega effetto relativamente ai rapporti successivi alla sua entrata in vigore, giacché gli effetti della successione temporale delle leggi operano anche nel caso di norme correttive o integrative di decreti legislativi, prodotte dal Governo in base a una delega legislativa successiva alla loro emanazione (Sez. U, Sentenza n. 11188 del 17/07/2003; Sez. U, Ordinanza n. 19388 del 17/12/2003).

In particolare, sussiste la giurisdizione tributaria per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza della obbligazione tributaria e delle obbligazioni solidali derivanti dalla normativa tributaria, mentre spetta al giudice ordinario la controversia in cui (ma non è il caso di specie) non è in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria (così Sez. U, Sentenza n. 20545 dei 29/07/2008 in una fattispecie relativa al pagamento di canoni di fognatura e depurazione per gli anni dal 1990 al 1993, effettuato da società diversa da quella obbligata al fine di ottenere la voltura dell’autorizzazione amministrativa). Parimenti, rientra nella giurisdizione ordinaria, e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l’allacciamento alla pubblica fognatura (fattispecie difforme da quella in esame), atteso che la somma richiesta dal Comune non concerne canoni per il servizio di fognatura (né oneri di urbanizzazione), costituendo piuttosto una modalità di recupero delle spese di impianto, fatta gravare sugli utenti del servizio in forma di prestazione una tantum quale condizione per l’accesso al servizio medesimo, fondata su una potestà impositiva esercitata in assenza di specifiche previsioni normative, come richiesto dall’art. 23 Cost., e, quindi, in modo lesivo di situazioni di diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 15914 del 13/06/2008).

1.3. La questione di legittimità costituzionale, a sua volta, è manifestamente infondata.

Invero, la Consulta, con sentenza n. 39 dell’11.2.2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 102 Cost., comma 2, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3- bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1 – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dalla L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 14.

D’altra parte, anche questa Corte ha, a più riprese, chiarito che il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 16 e ss., modificata dal D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, art. 3, convertito nella L. 23 aprile 1981, n. 153, ha natura tributaria, fino alla data del 3 ottobre 2000, poiché solo a partire da tale data (per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24), esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo. Ne deriva che è obbligatorio il relativo pagamento per effetto della sola istituzione del servizio e dell’allaccio alla rete fognaria, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione, e, quale ulteriore conseguenza, ai fini della determinazione del consumo dell’acqua resta irrilevante l’utilizzazione che di questa faccia, in concreto, il singolo utente (Sez. 5, Sentenza n. 265 del 12/01/2010; Sez. 5, Sentenza n. 2820 del 24/02/2012).

Senza tralasciare che, quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l’illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d’una sentenza della Corte Costituzionale, uno jus superveniens non applicato dal giudice di rinvio (Sez. L, Sentenza n. 5769 del 11/06/1999; conf. Sez. L, Sentenza n. 5217 del 21/04/2000).

Invero, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in caso di annullamento con rinvio, a norma dell’art. 384 c.p.c., mentre può essere disatteso – non costituendo giudicato il vincolo che ne deriva – allorché la norma da applicare in aderenza ad esso sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica che della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non può, invece, essere riesaminato sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma di legge che ne costituisce la base, a causa della definitività del principio stesso in relazione a tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento, sia prospettate dalle parti che rilevabili d’ufficio. La relativa questione, pertanto, non può essere sollevata in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio (Sez. L, Sentenza n. 13839 del 08/11/2001; conf. Sez. 3, Sentenza n. 17266 del 05/12/2002).

1.4. Da ultimo, per quanto concerne il merito della controversia, se la censura attiene alla asserita insufficienza della mera predisposizione di manufatti con funzione di recapito dei reflui, sulla stessa si è già preso posizione nell’analizzare l’eccezione di illegittimità costituzionale. Qualora, invece, con la doglianza in esame si fosse voluto sostenere che, in concreto, il Comune non avrebbe dimostrato l’avvenuta prestazione (recte, predisposizione) dei servizi di fognatura e depurazione, la stessa si rivelerebbe inammissibile, in quanto, oltre ad essere del tutto apodittica (traducendosi in una mera affermazione di parte), solleciterebbe una rivalutazione sulle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede, senza, peraltro, neppure indicare il (o i) fatto (fatti) la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla CTR. In proposito, va evidenziato che la CTR ha sul punto, sia pure sinteticamente, dato atto dell’avvenuto deposito, da parte del Comune, degli atti di formale consegna, in data 10.4.1997, delle opere realizzate sotto il controllo del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica (per effetto delle quali l'***** ed i canali tributari erano diventati parte integrante del sistema fognario) e della conseguente prova fornita dall’ente pubblico della predisposizione dell’impianto di recapito fognario (costituito dal predetto ***** e dai canali tributari così come integrati con il sistema fognario).

Del resto, con riferimento a tale questione, questa Corte, con la decisione n. 12763/2014, con la quale era stato disposto il rinvio alla CTR Campania, dopo aver evidenziato che la giurisprudenza di legittimità si era assestata sul principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, era irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio (v. Cass. n. 14042-13), aveva chiarito che una simile conclusione, assunta in relazione all’ambito della attuale configurazione della tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo di un servizio commerciale dipendente dal contratto di utenza, era in quella sede utilmente richiamabile a patto di coordinarla con la peculiarità distintiva del regime previgente, che, fino al 2000, costruiva invece il canone giustappunto come tributo (e v. anche Cass. n. 258-12, nella parte che in effetti rileva). E il tributo non era dovuto in ragione della effettiva fruizione dei servizi di depurazione, sebbene in esito alla sola esistenza di manufatti con funzioni di recapito di reflui. Il che questa Corte aveva già affermato condivisibilmente osservando che il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo alle annualità anteriori al 2000 dovevasi dire disciplinato dalla L. n. 319 del 1976, art. 16 e segg., applicabile fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato.

Fino a tale data, quindi, per far sorgere l’obbligo del pagamento del canone era sufficiente che il comune avesse istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio per modo che esso fosse concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo (v. Cass. n. 26688-09; n. 9605; conf. Sez. 5, Sentenza n. 12763 del 2014).

Ragion per cui, in ordine al profilo in oggetto, sarebbe, comunque, preclusa una rivalutazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., artt. 2697,2699,2700 e 2702 c.c., anche in relazione agli artt. 214 e 215 c.p.c., degli artt. 2729 e 2909 c.c., e art. 116c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), anche in relazione all’art. 11 Cost., comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR omesso di accertare, in sede di rinvio, se il Comune avesse istituito e predisposto come impianto di recapito fognario il *****.

2.1. Preliminarmente, va evidenziato che non è desumibile dalla sentenza di questa Corte n. 12763/2014 se la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame formulato dal Comune di Napoli, allora ricorrente, si riferisse, come sostiene la odierna ricorrente, all’accertamento di fatto compiuto dalla CTP, con la sentenza n. 60/30/05, in ordine alla circostanza che la società contribuente non avrebbe mai versato le acque reflue nella pubblica fognatura. Al di là del rilievo per cui, qualora avesse dichiarato l’inammissibilità del motivo proprio con riferimento al suddetto profilo, la S.C. avrebbe accolto nel merito l’originario ricorso della Leonardo s.p.a. (non essendo, a tal fine, necessari ulteriori accertamenti in fatto), la ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, il motivo del ricorso per cassazione allora proposto dal Comune, non potendo ricavarsi elementi ulteriori dalla menzionata sentenza (“Il comune di Napoli deduce, col primo motivo, l’insufficiente motivazione della sentenza per aver trascurato di esaminare le prove fornite dal comune a sostegno della propria tesi”).

2.2. Ciò detto, il motivo è inammissibile.

Premesso che, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021), la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il “verbale di riunione” che è stato posto dalla CTR a base della propria decisione (cfr. penultimo capoverso di pag. 3 della sentenza).

Inoltre, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n.) 9245 del 18/04/2007 e Sez. 3, Sentenza n. 18644 del 12/09/2011).

La ricorrente ha, del resto, riprodotto (cfr. pag. 42 del ricorso) degli stralci decontestualizzati di due lettere (l’una del Consorzio di bonifica e l’altro della Provincia di Napoli), dalle quali si dovrebbe desumere la inidoneità del canale di bonifica denominato “*****” a fungere da recapito fognario. Tuttavia, le circostanze che il detto canale non sia mai stato oggetto di ammodernamento ed abbia mantenuto le sue caratteristiche di canale di bonifica a cielo aperto non escludono che il Comune abbia predisposto un impianto di recapito fognario.

Avuto riguardo alle tre sentenze già emesse inter partes dalla CTR Campania e alla pronuncia di questa Corte n. 258-12, la decisione n. 12763/2014 già si è pronunciata (con la conseguenza che la questione non è riproponibile nella presente sede), evidenziando, in particolare, con riferimento alla sentenza del 2012, che la stessa “(come le molte conformi; esemplificando: Cass. n. 2100-05, n. 4881-05, n. 2943-10, e altre ancora) si colloca esattamente nel solco di quanto sopra affermato a proposito della natura intrinsecamente tributaria del canone di fognatura e di depurazione di acque reflue nel periodo considerato. E in quella fattispecie la decisione negativa sul ricorso del comune di Napoli, quanto alle caratteristiche del collettore Sperone, risulta essere stata sorretta da un semplice rilievo di inammissibilità del motivo di impugnazione afferente”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non essersi la CTU pronunciata sulla, e per non aver rilevato d’ufficio la, questione della nullità dell’atto di ingiunzione per difetto assoluto di motivazione (avuto riguardo al profilo delle quote di tariffa applicate).

3.1. Il motivo è inammissibile.

Al di là della palese discrasia tra il tenore della rubrica (nel quale si invoca la nullità dell’atto di ingiunzione per difetto assoluto di motivazione) e lo sviluppo delle ragioni argomentative (con le quali si denuncia, di fatto, una omissione di pronuncia su una doglianza che, pur formulata in via subordinata, era stata reiterata nel corso del giudizio, anche in sede di rinvio), la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di specificità, del tutto di trascrivere sia il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (dal quale si sarebbe dovuto evincere che effettivamente la contribuente aveva chiesto sin da subito, sebbene in via subordinata, la declaratoria di nullità dell’atto ingiuntivo per erronea applicazione delle quote di tariffa) sia la comparsa di costituzione in appello e l’atto di riassunzione a seguito della pronuncia di legittimità (dai quali si sarebbe dovuto desumere la reiterazione, anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c., della domanda originariamente proposta e rimasta assorbita, nei due gradi precedenti, nell’accoglimento di quella principale).

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.800,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti):

– dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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