Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30710 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andre – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 32416/2018 R.G. proposto da:

SKS365 Malta LTD già Group Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via Oslavia 30, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1476/7/18 depositata in data 4.4.2018.

sentita la relazione svolta dal consigliere Rosaria Maria Castorina nella Camera di consiglio del 15.10.2021.

FATTI DI CAUSA

A seguito di una verifica fiscale nei confronti della società A.B. Servizi s.n.c. di A.C. e nei confronti dell’impresa individuale di quest’ultimo, titolare di un’agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati, venivano emessi avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, recuperava l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nei confronti della ditta verificata e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group.

SKS365 Group e A.C. impugnavano gli avvisi. Nelle more del giudizio interveniva la procedura di regolarizzazione per emersione ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 643, cui la società aderiva. Il CTD facente capo ad A.C. cessava la sua attività prima della possibilità di regolarizzare la sua posizione.

La CTP di Brescia rigettava i ricorsi riuniti.

I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 1476/7/18 depositata in data 4.4.2018 rigettava l’appello.

Contro la sentenza, SKS365 Malta Limited propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Dogane è rimasta solo intimata. Preliminarmente va rilevato come dalla sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti di A.C. regolarmente costituito e già parte del giudizio di primo grado.

Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017).

Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta nei confronti di un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l’integrazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.C. entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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