LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17825/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, con sede in *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.R. e G. s.r.l. (già T.R. e G. s.n.c.), T.G., T.R., tutti rappresentati e difesi nel giudizio di merito da Andrea Giovanardi, con studio in Vicenza, Borgo Santa Lucia, n. 5;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 154/26/15 depositata il 12 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RILEVATO
che:
T.G. e R. s.r.l., T.G. e T.R. impugnarono davanti alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza l’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Vicenza, e relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale detta Agenzia aveva negato la deducibilità dei canoni relativi alla locazione finanziaria di alcuni terreni, recuperando a tassazione i corrispondenti importi;
la CTP accolse il ricorso dei contribuenti, ritenendo la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione;
avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto (hinc anche: “CTR”) che, escluso il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato, lo annullò, però, nel merito, ritenendo la deducibilità dei canoni relativi alla locazione finanziaria dei terreni con la seguente motivazione: “la società ha dimostrato: 1. di svolgere l’attività di autotrasporto merci sia per conto proprio che per conto terzi, movimento terra, scavi, costruzioni stradali e connessi; quale attività accessoria e strumentale al precedente, il commercio all’ingrosso ed al minuto di ghiaia, nonché dei derivati in genere da materiali di scavo e risulta; prestazioni di servizi meccanico-agricoli per conto terzi; demolizione di edifici di qualsiasi genere e riutilizzo dei rifiuti inerti e industriali per qualsiasi scopo (doc. 3 primo grado). 2. Che l’area in questione è utilizzata quale deposito e trattamento del materiale inerte oggetto della propria attività. 3. Che la Provincia di Vicenza, nell’iscrivere la società al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, prescrive che “nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate.”, per cui il terreno in questione è stato oggetto di trasformazioni ed interventi per dotarlo delle caratteristiche per renderlo idoneo a svolgere le funzioni a cui è destinato: spianamento, impermeabilizzazione, condotte idrauliche ecc. (vedi documentazione fotografica). 4. Che, “… all’immobile “terreno” può riconoscersi natura di bene strumentale… quando esso viene finalizzato, sottraendolo alla sua destinazione naturale, a partecipare ad un processo produttivo (come per esempio, nel caso di terreno permanentemente adibito da imprese edili a desposito di materiale)” (ris. ministeriale n. 7/1579 del 16/02/2008 (recte: 16/02/1982) – doc. 4). Da quanto sopra esposto appare chiaramente che una corretta interpretazione della norma invocata dall’Ufficio facente riferimento alla sola risoluzione n. 19/2004 nella quale vengono indicate le tipologie di terreni come piste, moli, linee ferrate ed autostrade non appare né corretta né esaustiva tant’e’ che la successiva risoluzione, introdotta dal contribuente, inserisce altra fattispecie. Difatti se la risoluzione Ministeriale del 2008 (recte: 1982), sopra citata, ritiene, per un’azienda di costruzioni, che al bene terreno può riconoscersi la natura di bene strumentale quando detta area è stabilmente utilizzata a deposito di materiali, tanto più ciò deve riconoscersi alla ditta T. che ha nel trasporto, manipolazione e stoccaggio di materiale di risulta e materiale per edilizia il fulcro della propria attività. Ed ancora, nel caso in esame il terreno è sicuramente strumentale all’attività svolta, ma ancora va rilevato che per farlo ritornare al proprio stato naturale, sia esso agricolo, sia esso edificabile è necessario procedere alla sua bonifica, come similmente dovrebbe avvenire per le aree utilizzate come autostrade, o piste, o linee ferroviarie. (…) Le altre questioni sollevate si intendono assorbite”;
avverso tale decisione – depositata in segreteria il 12 gennaio 2015 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 9 luglio 2015, a un unico motivo;
T.G. e R. s.r.l., T.G. e T.R. non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito hanno partecipato, oltre all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di *****, T.R. e G. s.r.l., T.G. e T.R.;
il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato dall’Agenzia delle entrate a T.R. e G. s.r.l. e a T.G.;
non vi è prova del perfezionamento della notificazione dello stesso ricorso per cassazione a T.R.;
e’ orientamento consolidato di questa Corte quello che l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario – sia nel caso di litisconsorzio sostanziale sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale – “non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio iussu iudicis”, ai sensi dell’art. 331 cod. proc civ. (tra le tante, Cass. 31/07/2013, n. 18364, 27/07/2018, n. 19910, 21/03/2019, n. 8065);
pertanto, va ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di T.R., a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria;
essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio deve essere fatta a detta parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice cha ha emesso la sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 01/02/2006, n. 2197; Cass., 26/09/2017, n. 22341);
la causa deve essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.R., a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021