Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30716 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11553-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1874/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. S.G., socio della società SE.PI. snc, impugnava l’avviso di accertamento il quale l’Ufficio rettificava il reddito di partecipazione effettuando la ripresa fiscale Irpef per l’anno di imposta 2000.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società, accoglieva il ricorso essendo stato annullato l’accertamento nei confronti della società per avere la stessa usufruito del condono.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che, avendo la società aderito al condono, l’Ufficio non aveva fornito elementi per poter determinare il reale reddito della società onde poter imputarlo anche al socio per trasparenza.

4. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. S.G. si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene la CTR abbia errato nel reputare la genericità della contestazione dal momento che nel giudizio di primo grado era stato depositato il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società.

2. Il motivo è fondato.

2.1 La questione posta all’attenzione di questo Collegio è costituita dagli effetti del condono chiesto ed ottenuto dalla società di persone sull’accertamento fiscale esteso nei confronti del socio per trasparenza.

2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nel confronti del soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto del contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti” (cfr. Cass. n. 25468/2015 e n. 11602/2016).

2.2 E’ stato inoltre precisato che “il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell’Erario nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest’ultimo, si tenga conto dell’imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa” (cfr. Cass. n. 12214/2010 27731/2006).

2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l’Ufficio, sulla scorta dell’originario processo verbale emesso nei confronti della società, che si è avvalsa del condono, l’Ufficio ha fatto valere la pretesa fiscale nei confronti del socio nei limiti dell’imputazione per trasparenza notificandogli l’impugnato avviso accertamento; la CTR aveva quindi a diposizione tutti gli elementi per poter decidere circa l’an ed il quantum del reddito di partecipazione del socio.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso; l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla spesa del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla spesa del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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