LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11563-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CAFORIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2585/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2010, l’Ufficio determinava in Euro 149.130,00 il maggior reddito conseguito, non essendo stato dichiarato il reddito di Euro 79.561,00 e ritenute pari ad Euro 15.912,00 corrisposte dalla ASL di *****, ed effettuava il recupero dell’Irpef.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Regionale Tributaria della Regione Puglia accoglieva l’appello rilevando che dalla documentazione risultava che l’imposta era stata versata dall’Associazione Professionale di cui lo stesso C. faceva parte nel periodo considerato.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la CTR non avrebbe preso in considerazione la circostanza di fatto della certificazione (modello 770) rilasciata dalla ASL di ***** di aver corrisposto al C. i compensi di Euro 79.561,00, per prestazioni di lavoro autonomo effettuate dal professionista.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44 e segg., e art. 2607 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di secondo grado scorrettamente ritenuto generato dalla Associazione il reddito certificato dalla ASL in capo al C. sulla base della semplice dichiarazione dell’Associazione e senza che quest’ultima avesse fornito la prova di aver eseguito le prestazioni per conto dell’azienda sanitaria.
2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo intimamente connessi, sono fondati, 2.2 Si discute se gli emolumenti, per l’anno di imposta 2010, fossero corrisposti dalla Asl di ***** in favore dell’Associazione Professionale Biolabor, secondo quanto sostenuto dal contribuente, o di C.A., secondo quanto prospettato dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento.
2.3 La CTR ha annullato l’avviso sul presupposto che, avendo l’Associazione Professionale dichiarato ai fini fiscali anche il reddito di Euro 79.592,00, la pretesa dell’Agenzia si sarebbe tradotta in una illegittima duplicazione di imposta.
2.4 Tale assunto è destituito di fondamento in quanto l’Ufficio non ha preteso il versamento dell’imposta nei confronti di entrambi i soggetti ma, ritenendo che il titolare esclusivo dell’obbligazione tributaria fosse il C., ha nei suoi confronti indirizzato l’avviso di accertamento.
2.5 E’ evidente che tale scelta comporta il sorgere del diritto al rimborso da parte dell’Associazione per il versamento dell’imposta non dovuta, evenienza tuttavia non verificatasi nella fattispecie in esame atteso che l’ente associativo non ha corrisposto all’Erario alcunché stante il riporto di perdite nella la dichiarazione.
2.6 Ciò premesso, è pacifico che I’ASL di ***** ha attestato, rilasciando il Mod. 770, che gli emolumenti sono stati erogati alla persona fisica di C.A. individuato con il codice fiscale e non all’Associazione professionale.
2.6 A fronte del dato certo ed inconfutabile costituito dalla certificazione del sostituto di imposta, il cui esame è stato omesso, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto fondare la decisione di accoglimento dell’appello sulla base di concreti elementi che provassero una diversa imputazione degli importi corrisposti dalla ASL. I giudici di secondo grado hanno valorizzato il solo dato, di nessuna valenza probatoria costituito dalla dichiarazione del reddito da parte dell’Associazione; scelta che ben potrebbe giustificarsi con l’ottenimento del risultato di evitare un esborso di imposta per il C. dal momento che l’Associazione, di cui il professionista faceva parte, non ha, in ragione delle perdite da dedurre e da riportare a nuovo, effettuato alcun versamento di imposta.
2.7 Ne’ può attribuirsi apprezzabile rilevanza probatoria alla nota di chiarimento della ASL dove si precisa che “il sistema informatico utilizzato…per la predisposizione del Mod. 770 equipara le associazioni tra professionisti ai soggetti individuali”.
2.8 Il ricorso va, quindi, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione della Regione Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, avuto riguardo alla certificazione della ASL e agli altri elementi di prova addotti dalle parti; la CTR dovrà inoltre statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Puglia in diversa composizione anche in ordine alla spesa del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021