Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30725 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25498-2019 proposto da:

PANCIOC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICASTRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA ROVEDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Lombardia con sentenza n. 1211/2018 respingeva l’appello proposto dalla società Pancioc s.p.a. avverso la decisione della CTP di Milano con cui era stato respinto il ricorso della contribuente relativamente all’impugnativa della comunicazione di irregolarità emessa a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione modello Unico 2014 presentata per l’anno 2014.

Il Giudice di appello, al pari di quello provinciale, rilevava che l’atto oggetto di contestazione non rientrava nel catalogo di quelli impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non contenendo una specifica pretesa tributaria con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche.

Avverso tale decisione la società Pancior s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha censurato la decisione con un primo motivo dolendosi della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR precisamente indicato l’iter logico giuridico che li ha condotti a statuire che la comunicazione di irregolarità non sia atto autonomamente impugnabile.

Il primo motivo è infondato.

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 24/03/2017, n. 7667).

La sanzione di nullità colpisce, quindi, le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053), nonché quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ne consegue che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., Sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

La motivazione della decisione impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate nelle pronunce sopra richiamate e non integra una ipotesi tipica di motivazione apparente, poiché si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

La CTR ha infatti spiegato le ragioni per le quali la comunicazione di irregolarità emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, non rientra fra gli atti impugnabili previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sostenendo l’assenza di una specifica pretesa tributaria con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche e quindi la sua natura meramente interlocutoria.

Con un secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso dal novero degli atti autonomamente impugnabili la comunicazione citato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in contrasto con i superiori principi espressi dalla Suprema Corte.

Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà, non l’obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Infatti già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass., 8/10/2007, n. 21045, in riferimento ad un invito al pagamento della Tosap, emesso dal Comune; 25/02/2009, n. 4513 a proposito di avviso di pagamento per contributi del Consorzio di bonifica). Al principio di diritto così affermato sono seguite pronunce, aventi ad oggetto specifici atti, non riportati tra quelli autonomamente impugnabili previsti dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (cfr. Cass., 11/02/2015, n. 2616; 2/11/2017, n. 26129; Cass. 2021 nr 3466). Ed a proposito della comunicazione inviata a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, il giudice di legittimità ha affermato che, nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass., 11/05/2012, n. 7344; 19/02/2016, n. 3315).

Nel caso di specie, riguardante una comunicazione trasmessa alla società per l’applicazione di una maggiore imposta Ires pari ad Euro 27788,00 oltre a sanzioni per Euro 2.778,80 ed interessi pari ad Euro 1.526,97, costituisce una pretesa impositiva compiuta, che pertanto legittima il contribuente destinatario alla sua impugnazione, precedendo temporalmente la notifica della cartella di pagamento -atto quest’ultimo espressamente compreso tra quelli elencati nel dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 -.

Il giudice regionale non si è attenuto ai principi di diritto enunciati, errando dunque nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza in accoglimento del secondo motivo va dunque cassata e il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese di causa, deciderà il merito della causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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