LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6048/2018 proposto da:
SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. (C.F. e P.IVA: *****), con sede legale in *****, in persona del legale rappresentante e procuratore speciale Dott. Z.M., nato a Milano (MI) il ***** (C.F.: *****), in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con Delib. 29 aprile 2016, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. GABRIELE ESCALAR (C.F.: SCL GRL 62E12 H501R), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 11;
– ricorrente –
contro
Regione Lombardia (P.I. *****, in persona del Presidente pro tempore M.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Cederle (C.F.: CDRMRC60C29F205A), dell’Avvocatura regionale, giusta procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Cristiano Bosin (C.F.: BSNCST70A21H501H) del Foro di Roma, in Roma, al Viale delle Milizie n. 34;
– controricorrente –
avverso le sentenze nn. 3191, 3193 e 3194 emesse dalla CTR Lombardia in data 14/07/2017 e non notificate;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.
RITENUTO IN FATTO
La SELMABIP1EMME LEASING s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 4.11.2015, che aveva respinto il ricorso, con compensazione delle spese, in materia di spettanza del pagamento della tassa automobilistica, alla luce della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, che, secondo la ricorrente avrebbe spostato l’obbligo, in caso di leasing, dalla società proprietaria concessionario.
Nell’appello la parte privata ribadiva pedissequamente la propria interpretazione.
Alla pubblica udienza, la Regione Lombardia, ente creditore, confermava la tesi dell’estensione dell’obbligo ad altri soggetti, senza esclusione di quelli già considerati.
Con sentenze nn. 3191, 3193 e 3194 del 14.7.2017, la CTR Lombardia accoglieva gli appelli sulla base delle seguenti considerazioni:
1) in mancanza di specifiche previsioni di legge, l’estensione dell’obbligazione ad un altro soggetto non escludeva automaticamente il soggetto già obbligato;
2) oltre che la lettera della legge, anche la ratio legis era in tal senso, non essendo pensabile che l’esclusione del proprietario dall’obbligo di imposta potesse considerarsi implicitamente sancita dalla legge;
3) la legge aveva inteso semplicemente estendere ad un altro soggetto, l’utilizzatore, l’assoggettabilità al tributo, e non certo sminuire l’area dei soggetti tenuti, a discapito dell’ente pubblico; 4) se ciò avesse voluto, lo avrebbe fatto esplicitamente, essendo, in astratto, una importante esclusione, quella del proprietario, già precedentemente obbligato, e risultando di tutta evidenza la sicura solvibilità della società di leasing, rispetto al privato utilizzatore. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Selmabipiemme Leasing s.p.a., sulla base di due motivi.
La Regione Lombardia ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, (conv. dalla L. n. 125 del 2015) e del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, (conv. dalla L. n. 160 del 2016), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per aver la CTR ritenuto che l’abrogazione della prima disposizione, operata con la seconda, esplichi efficacia ex tunc, anziché solo a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2016.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, (conv. dalla L. n. 53 del 1983), come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, (conv. dalla L. n. 125 del 2015) e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per non aver la CTR ritenuto che il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, considera, in caso di locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa automobilistica regionale esclusivamente gli utilizzatori.
3. Riguardo alla ammissibilità del proposto ricorso cumulativo, vale quanto segue: le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 3692/2009 ebbero ad affermare il principio – poi ribadito più volte più volte (ad esempio, Cass. nn. 4595/2017 e 8075/2013) -, secondo cui “in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta”; questa affermazione, che si fonda su ragioni di economia processuale (art. 111 Cost.), può essere estesa al caso di specie in cui tutte le sentenze impugnate, emesse tra le stesse parti, pur se relative a rapporti giuridici d’imposta diversi, si incentrano sulla questione di diritto, unica e sempre identica in tutte le cause, relativa alla individuazione del soggetto tenuto a pagare la tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing, e la cui soluzione, pur non suscettiva di dar vita a giudicato (in quanto soluzione di diritto e non involgente aspetti fattuali solo in riferimento ai quali può, ex art. 2909 c.c., parlarsi di giudicato), è tuttavia suscettiva di impiego per l’uniforme e contestuale decisione tutte le cause.
4. Con memoria del 4 agosto del 2020, la Regione Lombardia ha dichiarato di aver provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. XI/1941/19, ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, chiedendo, per l’effetto, la compensazione delle spese processuali.
In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 (Sez. 5, Sentenza n. 4744 del 03/03/2006).
Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017).
Nella fattispecie in esame, ricorrono i motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, esséndosi l’orientamento di questa Sezione consolidato in termini favorevoli alla contribuente società di leasing solo nel 2019.
4.1. Con il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, divenuto il comma 32 in sede di conversione da parte della L. 28 febbraio 1983, n. 53, il legislatore ha individuato il soggetto passivo della tassa automobilistica, prevista dal medesimo art. 5, nel soggetto che, in base al registro automobilistico, risulta essere il proprietario del veicolo.
Con la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, in vigore dal 15 agosto 2009, il legislatore, dopo avere stabilito, al comma 1, che “al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”, ha, al comma 2, modificato il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, nel senso che sono soggetti passivi della tassa “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.
Intorno alla nuova legge si è sviluppato, fino all’entrata in vigore della L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, un dibattito interpretativo, nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, centrato sul significato da attribuire all’espressione “al pagamento delle tasse sono tenuti… proprietari… ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria…”.
Per una tesi, in forza di detta espressione, il soggetto passivo della tassa doveva essere individuato nel proprietario del veicolo per il caso in cui non vi fosse un utilizzatore, “ovvero”, in caso contrario, nell’utilizzatore (in sostituzione del concedente); per altra tesi, con quella espressione, e segnatamente con il termine “ovvero”, la soggettività passiva era stata estesa all’utilizzatore, senza esonerare il proprietario, talché sia l’utilizzatore sia il proprietario erano tenuti al pagamento e, stante la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., vi erano tenuti in solido. Entrambe le tesi hanno individuato un argomento a proprio sostegno nel disposto dell’art. 7 citato, comma 1 (“Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”), essendosi ritenuto, da un lato, che detto comma avesse escluso le imprese concedenti dal novero dei soggetti obbligati verso gli enti impositori facendone una sorta di sostituti d’imposta volontari, dall’altro lato, che detto comma “non si giustificherebbe ove l’obbligo di versamento sussistesse soltanto in capo all’utilizzatore e non anche, in via solidale, in capo alla società di leasing proprietaria del bene”.
Con L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, all’art. 9-bis, il legislatore ha stabilito che “il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”. Con il comma 9-ter, è stato sostituito la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 3, con la previsione per cui “la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”.
Per effetto di questo intervento, dichiaratamente interpretativo e, come tale, retroattivo, il legislatore ha quindi escluso la soggettività passiva del concedente, salvo il caso in cui questi abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Con il D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, il legislatore ha abrogato il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9-bis, ha stabilito che la competenza del luogo di residenza dell’utilizzatore si applica a decorrere dal 15 giugno 2016 (la data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 113 del 2016) ed ha altresì stabilito che “alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria””.
Con quest’ultimo intervento, il legislatore ha, dunque, da un lato, cancellato la legge d’interpretazione autentica (della L. n. 99 del 2009) in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa era (di regola) il solo utilizzatore ed ha, dall’altro lato, introdotto, pro futuro, una regola identica a quella cancellata.
L’intervento legislativo potrebbe, in astratto, essere inteso come finalizzato a sostituire la regola d’interpretazione abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016, non del solo utilizzatore ma anche del concedente (e’ ovviamente da escludere che l’abrogazione possa essere letta come determinativa della riapertura dell’originaria situazione di incertezza, perché tale lettura, in primo luogo, presuppone che l’abrogazione della legge interpretativa abbia effetto retroattivo, il ché è stato già negato da questa Corte con la sentenza n. 8522 del 27/04/2015 – secondo cui l’abrogazione opera ex nunc perché, nel momento in cui essa interviene, “la legge di interpretazione autentica ha già esplicato i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata”- e, in secondo luogo, renderebbe l’intervento legislativo contrario ad ogni logica; conf. Sez. L, Ordinanza n. 11362 del 12/06/2020). Ad intendere la L. n. 160 del 2016, in questo modo, la stessa avrebbe una portata concreta indiscutibile; l’intervento legislativo (il D.L. n. 113 del 2016, convertito dalla L. n. 160 del 2016), tuttavia, si porrebbe in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 4; inoltre l’inversione della disciplina per i rapporti di imposta relativi al periodo dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016 e la reintroduzione di quella stessa disciplina per il periodo successivo, in assenza di (individuabili) circostanze giustificative di simile stravolgimento e rinnovazione, renderebbe l’intervento legislativo incomprensibile e, dunque, irragionevole.
La L. n. 160 del 2016, deve quindi essere intesa in altro modo e, precisamente, escludendosi che all’abrogazione della L. di interpretazione autentica n. 78 del 2015, si correli l’introduzione, per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016, di una regola d’interpretazione opposta; in questo modo la portata concreta della L. n. 160 è certamente ridotta (ad una mera riformulazione della disciplina già ricavabile dalla L. n. 99 del 2009, art. 7; quest’ultima, interpretata alla luce della legge abrogata, avrebbe infatti continuato anche per il periodo successivo al 15 giugno 2016 a conformare la, soggettività passiva della tassa automobilistica identicamente a quanto consegue alla abrogazione della legge interpretativa) e, tuttavia, vengono evitate incomprensibili fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016, alle quali l’art. 7 citato si applica nell’interpretazione ancora fornitane della norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione.
4.2. Ne’ a sostegno della solidarietà delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore e del concedente potrebbe fondatamente invocarsi, come invece fa la CTR, il D.L. n. 953 del 1992, art. 5, comma 29, (nella parte in cui prevede che le società di leasing, in presenza di un’autorizzazione rilasciata dalla singole regioni, possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute), atteso che le imprese concedenti, allorquando le regioni abbiano indicano le modalità di pagamento, hanno una mera facoltà (“possono provvedere”), e non certo un obbligo, di versare le tasse automobilistiche in sostituzione degli utilizzatori, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.
4.3. Residua da scrutinare se il D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, la cui abrogazione incontestabilmente non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che lo stesso è comunque applicabile ai rapporti sorti nel periodo che va dal 15 agosto del 2009 al 15 giugno del 2016, abbia (recte, avesse) una valenza innovativa o di mera interpretazione autentica. Invero, solo in siffatta ultima evenienza la disposizione, avendo efficacia ex tunc, si applicherebbe anche ai rapporti precedenti, quale quello in esame (relativo ad avvisi di accertamento per bollo auto dovuto nell’anno 2011).
Nell’ordinamento giuridico italiano la legge di interpretazione autentica viene approvata dal legislatore per scegliere quale, fra le possibili interpretazioni di una o più disposizioni, sia da considerare espressione della volontà del legislatore. Proprio perché tale legge individua l’interpretazione autentica fra le diverse interpretazioni possibili, tale legge generalmente dispiega i suoi effetti ex tunc, ossia dal momento in cui la legge oggetto dell’interpretazione è entrata in vigore, e non solamente ex nunc. E’ chiaro che una legge di interpretazione autentica non può avere valore innovativo, non potendosi, per l’effetto, mascherare da interpretazione autentica una legge nuova.
Orbene, non è revocabile in dubbio che l’art. 9 citato, comma 9 bis, integrasse gli estremi di una vera e propria norma interpretativa, avendo l’unico scopo di indicare ed imporre una determinata interpretazione di una norma precedente (con riferimento al significato da attribuire all’espressione “al pagamento delle tasse sono tenuti… proprietari… ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria…”). Questa norma, pertanto, si lega(va) profondamente a quella interpretata, lasciandola inalterata, introducendo però nell’ordinamento un quid novi rappresentato dal fatto che si elimina(va)no tutte le altre interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore, il cui rispetto è imposto erga omnes. Ciò in ossequio a quanto insegnato dalla Consulta, secondo cui, al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo di una disposizione, deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione di interpretazione (fra le tante, Corte Cost. 21.2.1995, n. 88). A conforto di tale inquadramento depongono altresì la formulazione letterale della norma (“… si interpreta nel senso che…”) ed i lavori preparatori parlamentari (nei quali si precisa che si e’, appunto, al cospetto di una norma recante un’interpretazione autentica del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29).
Da quanto precede deriva altresì la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 77 Cost., comma 2, sollevata dalla controricorrente, anche alla luce del principio consolidato secondo cui una norma non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare, come nel caso di specie, alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Pur dando atto, infine, che l’art. 9, comma 9 bis, è stato introdotto per la prima volta in sede di conversione del D.L. n. 78 del 2015, l’inserimento di siffatta norma, stante il suo carattere di omogeneità rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto non ha spezzato il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui all’art. 77 Cost., comma 2, il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa è stato effettuato per ragioni di economia procedimentale e non ha spezzato il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione.
4.4. Alle conclusioni in precedenza rassegnate si e’, però, arrivati in modo consolidato solo all’esito della sentenza di questa Sezione n. 13131 del 16/05/2019 (e, quindi, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, soprattutto, del controricorso della Regione), in virtù della quale “In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016)”.
5. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, compensandosi integralmente le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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