Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.30770 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27966-2017 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCILLA DI IANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. L.C. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione numero 11/CFR emessa dalla Regione Marche in data 7 marzo 2011 con la quale le era stato ingiunto quale titolare di azienda agricola ed autore materiale della violazione, L. n. 898 del 1986, ex artt. 2 e 3 il pagamento della somma di Euro 22.509 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi (residenza in comune ricompreso in zone svantaggiate), contributi relativi alle annualità ***** a carico del fondo Europeo agricolo di garanzia e fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L’opponente aveva, in particolare, eccepito la carenza di potere della Regione all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione da riconoscersi in capo al Ministero competente.

Nel merito aveva contestato il carattere fittizio della propria residenza in Arquata del Tronto presso la quale non abitava stabilmente ma soltanto dal mese di aprile a quello di settembre di ogni anno ed aveva evidenziato che per l’esercizio della pastorizia non era necessario disporre di strutture stabili nel territorio del comune di residenza, sicché nessun rilievo avrebbero potuto assumere gli accertamenti eseguiti dal corpo forestale nel periodo successivo rispetto a quello in relazione al quale erano stati concessi i contributi.

2. Il Tribunale in accoglimento dell’opposizione annullava e per l’effetto revocava l’ordinanza ingiunzione n. 11/CRF emessa dalla Regione Marche il 7 marzo 2011.

In particolare, il Tribunale argomentava circa il difetto di legittimazione della Regione, rilevando che dagli atti non si evinceva sulla base di quale provvedimento la Regione Marche avesse acquisito il potere di emettere provvedimenti in relazione ad una materia di competenza del Ministero né a quale titolo L’AGEA avesse delegato la Regione.

3. La Regione Marche proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione, respingeva l’opposizione all’ordinanza ingiunzione e condannava l’opponente a rifondere alla Regione Marche le spese di entrambi i gradi del giudizio.

4.1 Preliminarmente la Corte d’Appello rigettava le eccezioni della parte appellante di inammissibilità dell’atto di appello e di nullità della notificazione del decreto opposto.

4.2 Nel merito, la Corte d’Appello richiamava tanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quanto il parere del Consiglio di Stato n. 2991 del 21 marzo 2012 con il quale si precisava che la competenza dovesse essere individuata in capo alla Regione nel caso fossero stati istituiti gli organismi regionali pagatori e, di conseguenza, fossero state ad essi trasferite le competenze in materia, mentre doveva permanere in capo al Ministero nel caso in cui la competenza fosse rimasta all’Agea.

Secondo la Corte d’Appello, il parere del Consiglio di Stato riguardava aiuti comunitari erogati in relazione al regolamento n. 1782 del 2003 in materia di politica agricola comune dal cui ambito erano espressamente esclusi i pagamenti previsti dal regolamento CE n. 1257/1999 relativo allo sviluppo rurale finanziati dal FEAOG che andavano ricondotti agli interventi oggetto del giudizio.

L’AGEA ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 3 era l’organismo pagatore dello Stato italiano e poteva avvalersi, ai sensi del successivo art. 5, degli uffici regionali. Con il D.Lgs. n. 305 del 2002 si era stabilito che, fino all’istituzione dell’organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all’art. 1 dovevano essere erogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali con riferimento agli interventi di mercato e dall’agenzia delle dogane per quanto concerneva le restituzioni all’esportazione. La Regione Marche con L.R. n. 21 del 2005 aveva espressamente stabilito: la Regione svolge le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di legge statale nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati al fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia, richiamando espressamente le disposizioni di cui alla L. n. 898 del 1986 e della L.R. n. 33 del 1988. La difesa delle Regione Marche aveva affermato e provato che in relazione a quanto stabilito dall’art. 1 del manuale delle procedure dei controlli AGEA reg. CE 1257/99 approvato dal comitato nazionale di sorveglianza dello sviluppo rurale del 9 luglio 2001 presso il MIPAF e con convenzione quadro del 29 settembre 2004 era stata affidato alla Regione Marche l’incarico per lo svolgimento delle attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti dei premi comunitari nonché di controllo amministrativo e materiale. Inoltre, la Regione Marche nell’ambito della definizione della struttura organizzativa regionale aveva attribuito la posizione di funzione e verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari con la conseguente redazione dei relativi verbali, nonché l’attività di irrogazione delle eventuali sanzioni. Tale posizione di funzione era poi divenuta a seguito di Delib. giunta regionale n. 1241 del 2005 posizione di “funzione controlli” relativa ai fondi comunitari con specifiche competenze in materia di controllo di secondo livello relativo ai programmi e alle iniziative comunitarie e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Risultava evidente che la Regione Marche avesse dato attuazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 305 del 2002 e, pertanto, doveva riconoscersi la sua legittimazione all’irrogazione delle sanzioni nelle materie oggetto di controversia.

4.3 La Corte d’Appello rigettava il motivo di opposizione relativo al difetto di delega in capo al funzionario firmatario da parte del Presidente della Regione Marche in quanto era una deduzione nuova effettuata per la prima volta in grado di appello e, dunque, inammissibile.

4.4 Nel merito, la Corte d’Appello evidenziava che il bando di accesso ai contributi percepiti dall’appellata prevedevano quali requisiti essenziali per poterne beneficiare, la residenza, la sede legale, ed il domicilio in uno dei comuni svantaggiati della Regione Marche. Nel caso di società si doveva prendere a riferimento la residenza e il domicilio del legale rappresentante e la sede legale della società. Si stabiliva, inoltre, che l’inosservanza degli adempimenti e degli obblighi, nonché la perdita, nel periodo di vincolo, di uno solo dei requisiti previsti dal bando comportava la revoca dei benefici precedentemente accordati.

Il testo del bando consentiva di ritenere pienamente condivisibile l’affermazione della difesa della Regione Marche secondo cui i tre requisiti dovevano essere posseduti contemporaneamente alla data della domanda e per tutto il periodo dell’impegno atteso gli effetti previsti per la perdita di uno solo dei requisiti nel periodo di vincolo.

Ciò premesso l’appellata aveva dedotto di essere in possesso di tutti e tre i requisiti richiesti dal bando per il riconoscimento dei fondi Europei per l’anno 2005, dichiarando di possedere i requisiti previsti dal bando dal 1 gennaio dell’anno di presentazione della domanda e, in particolare, di risiedere nel territorio del comune di *****, frazione *****. Analoga domanda era stata avanzata il 10 agosto 2006 relativamente ai contributi previsti per quell’anno.

Con verbale di accertamento redatto dagli agenti del corpo forestale dello Stato in data 28 luglio 2008, notificato all’interessata il 30 luglio 2008, era stato accertato che la L. al momento della presentazione della domanda non aveva la residenza effettiva in uno dei comuni svantaggiati della Regione Marche e, pertanto, le era stata contestata la violazione amministrativa di cui alla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3.

Il suddetto rapporto, redatto L. n. 689 del 1981, ex art. 17 aveva rilevato che la titolare dell’azienda non risultava effettivamente residente nell’abitazione dichiarata, né aveva il domicilio in territorio di comune montano svantaggiato.

Pertanto, essendo emerso con certezza che la L. non aveva né residenza né domicilio nel territorio del suddetto comune. Infatti, non avevano avuto esito i controlli effettuati presso la residenza, posto che l’abitazione era risultata essere sempre chiusa, senza la presenza di persone e dalle informazioni testimoniali assunte dagli abitanti nelle vicinanze era emerso che nella suddetta abitazione non vi erano persone che vi vivevano abitualmente. In particolare, il proprietario dell’immobile aveva dichiarato di aver concesso in uso gratuito l’immobile a L.B. e R.D. dietro loro richiesta per ammobiliarla ad uso abitativo da circa cinque anni. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da altri abitanti. Gli agenti del corpo forestale dello Stato avevano, inoltre, provveduto a effettuare delle verifiche sulle utenze di energia elettrica, acqua potabile e sull’abituale recapito postale, rilevando che non risultavano contratti di fornitura di acqua potabile dell’energia elettrica a nome di L.C. e che risultava un’utenza ed idrica a nome di O.P.C. il cui consumo dal 1 marzo 2005 all’8 agosto 2007 era pari a zero. Pertanto, in base agli accertamenti eseguiti dagli agenti del corpo forestale, doveva ritenersi provata l’insussistenza di attrezzature e di un allevamento di capi ovini di proprietà della predetta nel territorio del comune di ***** tale da consentire a L.C. la conduzione di un’azienda agricola zootecnica, nonché la mancata iscrizione dell’azienda di cui la predetta era titolare nel registro delle aziende zootecniche del Comune di *****, ai sensi del regolamento CE n. 317/96.

5. L.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

6. La Regione Marche ha resistito con controricorso.

7. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

9. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 81,99,100,115,116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23D.Lgs. n. 305 del 2002, D.L. n. 137 del 1999, Reg. CE n. 1257/1999, L. n. 165 del 1999, DG Regione Marche n. 1341 del 2005, L. n. 898 del 1996, artt. 2 e 3, L. n. 698 del 1986, artt. 2, 3 e 4 per aver ritenuto la Corte d’Appello la legittimazione della Regione Marche ad irrogare la sanzione oggetto del presente giudizio.

Secondo la ricorrente nella materia in questione, l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. n. 898 del 1986, dagli artt. 2 e 3 spetterebbe, come stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. c) Legge citata, al ministro competente e non alle regioni, a nulla rilevando il D.Lgs. n. 305 del 2002, art. 2 che fa esclusivo riferimento agli illeciti previsti dall’art. 1, vale a dire alle violazioni consistenti nel rifiuto o nella sottrazione alle prescritte verifiche della documentazione ivi indicata, e non anche alla diversa fattispecie dell’esposizione di dati e/o di notizie false. Solo nel caso in cui siano stati istituiti organismi regionali pagatori e siano state ad essi trasferite le competenze in materia, ha aggiunto la ricorrente, il potere sanzionatorio deve essere esercitato dal presidente della Regione. Ma nel caso della Regione Marche non sarebbe stato istituito l’organismo pagatore al quale le competenze in materia avrebbero dovuto essere trasferite, per cui la competenza permarrebbe in capo allo Stato, esercitata attraverso l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), e, per ciò che riguarda le sanzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. L’AGEA avrebbe delegato alla Regione Marche solo le attività di recupero dell’indebito e non le competenze sanzionatorie, spettanti ad altra istituzione. Ciò risulterebbe dalle convenzioni in atti e dall’art. 1 del Manuale delle procedure e dei controlli AGEA. La posizione funzioni controlli non sarebbe un organismo pagatore e, infatti, i contributi della L. sono stati gestiti dall’AGEA.

La ricorrente richiama anche il parere del Consiglio di Stato n. 2991 del 21 marzo 2012 e cita giurisprudenza di legittimità dalla quale trae ulteriormente la conclusione della carenza di potere in capo alla Regione.

1.2 Il primo motivo è infondato.

1.3 Prima di esporre le ragioni dell’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente deve darsi atto dell’approfondita requisitoria del Procuratore generale che richiama la giurisprudenza più recente di questa Sezione e ne condivide le conclusioni di sussistenza in capo alla Regione del potere di irrogare la sanzione. Il procuratore Generale fa riferimento, oltre all’istituto della delega da parte dell’Agea e dell’avvalimento, anche alla delega di funzioni alle Regioni avvenuta in occasione del D.P.R. n. 616 del 1977 (artt. 6 e 9). Peraltro, deve sottolinearsi che secondo la ricostruzione del Procuratore Generale, anche la giurisprudenza più risalente di questa Corte ha affermato la competenza delle Regioni in materia e vi è una solida linea di continuità in tutte le sentenze succedutesi negli anni.

1.4 Questa Corte, come rilevato dal Procuratore generale, si è già occupata di analoga questione in due recenti pronunce (Sez. 2, Sent. n. 4104 del 2019 e Sez. 2, Sent. n. 4841 del 2019, oltre che in altre più risalenti Sent. n. 12264 del 2007 e 13280 del 2006).

Il collegio intende dare continuità a tali pronunce e al principio di diritto massimato in occasione della sentenza n. 4841 del 2019 secondo cui: “L’emissione dell’ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo Europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l’esame e l’accertamento dell’indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c) citata L. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima Regione i compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale)”.

Infatti, come accertato dalla Corte d’Appello, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – che, a norma del D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 3 agisce quale organismo pagatore dello Stato italiano per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEAOG non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali riconosciuti, ed, a norma dell’art. 5, in mancanza o nelle more del riconoscimento dell’organismo pagatore da parte delle regioni, può avvalersi, previa intesa con le stesse, dei relativi uffici per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti alla politica legislativa comune – ha delegato alle Regioni le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, tra cui quelli che riguardano l’esposizione di dati o notizie false di cui alla L. n. 898 del 1986 ed alla L. n. 689 del 1981, e, dall’altro lato, e più specificamente, che la stessa Agenzia ha affidato alla Regione Marche il compito di svolgere le attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari nonché di controllo amministrativo e materiale. Gli illeciti contestati alla ricorrente consistiti nella violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi relativi all’annualità ***** a carico del Fondo Europeo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – sono, quindi, riconducibili a funzioni amministrative delegate alla Regione Marche, la quale, pertanto, a prescindere dalla circostanza di aver costituito (oppure riconosciuto) un organismo pagatore ai fini previsti dal D.Lgs. n. 165 del 1999, artt. 3 e 5 aveva senz’altro la competenza, a norma dell’art. 4, comma 1, lett. c) cit. L. n. 898 (“l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull’amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato”), ad emettere, nelle forme all’uopo previste dalla L.R. n. 21 del 2005, il provvedimento di irrogazione della relativa sanzione amministrativa: come, in effetti, è accaduto nel caso di specie.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 43,2697,2699 e 2700 c.c.; della L. n. 689 del 1981, artt. 17, 18, 21, 22, 22 bis e 23, L. n. 898 del 1986, artt. 2,3,4. Artt. 115 e 116 c.p.c.Regolamento CE n. 1257 del 1999 PSR 2000/2006, errore in procedendo, avendo la Corte d’Appello ritenuto fondata l’ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa esclusivamente sulla base del verbale di accertamento del 28 luglio 2008 redatto L. n. 689 del 1981, ex art. 14.

La censura attiene al merito dell’illecito contestato in quanto secondo la ricorrente l’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello non si fonderebbe su una prova certa. Infatti, i verbali redatti dagli agenti accertatori non avrebbero efficacia privilegiata propria dell’atto pubblico ex art. 2699 e 2700 c.c.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ha richiamato le dichiarazioni rese da alcune persone come riportate nel rapporto redatto dal corpo forestale da cui sarebbe emerso che la L. non risiedeva in ***** anche perché non possedeva le strutture tali da permettere la conduzione di un’azienda zootecnica e, dunque, non poteva esservi un allevamento di capi ovini e l’azienda non era iscritta nel registro delle aziende agricole. Tali circostanze non sarebbero assistite da fede privilegiata essendo frutto solo di apprezzamenti compiuti dagli agenti accertatori. Peraltro, il bando di accesso ai contributi prevedeva solo il requisito della residenza o del domicilio senza alcun riferimento alle strutture, all’allevamento e all’iscrizione della ditta nel registro delle aziende zootecniche. Nel bando si richiedeva l’esercizio di attività di allevamento in un’azienda la cui estensione fosse almeno in parte in area svantaggiata, circostanza pacifica e non contestata. In particolare, il riferimento all’insussistenza di un allevamento di capi ovini sarebbe errato perché nel comune montano svantaggiato di ***** il pascolo degli animali può avvenire legalmente solo dal 15 maggio al 1 ottobre di ogni anno risultando, dunque, obbligatorio, oltreché necessario per ragioni climatiche fare la transumanza. Il verbale inoltre non richiamerebbe le sommarie informazioni dei testi P.F., P.A. e P.M. e, in ogni caso, non sarebbe sul punto assistito da fede privilegiata. L’accertamento sull’utenza di energia elettrica non poteva essere utilizzato perché successivo alla notifica del verbale di accertamento. Anche le informazioni fornite dall’ufficio postale circa l’utilizzo del servizio postale seguimi non sarebbero assistite da fede privilegiata e dunque avrebbe dovuto essere espletata la prova testimoniale, anche perché la prova della residenza può essere fornita con ogni mezzo.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

La pronuncia della Corte d’Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l’efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.

Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all’esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice del merito ha scrutinato il contenuto del verbale di accertamento operando un complessivo esame delle risultanze istruttorie sulla scorta di una motivazione priva di contraddizioni e nel rispetto dei principi sopra riportati.

La Corte d’Appello, infatti, pur evidenziando che gli agenti del corpo forestale avevano verificato, con accertamenti che fanno piena prova fino a querela di falso, l’insussistenza di attrezzature e di allevamenti di ovini di proprietà della ricorrente presenti nel Comune di *****, e la mancanza di iscrizione nel registro delle aziende zootecniche si è limitata, per il resto, ad una libera valutazione delle prove raccolte, concludendo nel senso che l’opponente non avesse la residenza effettiva nel territorio del Comune svantaggiato. Ed è noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

Nessuna delle norme invocate dal ricorrente risulta pertanto violata e non si è realizzata alcuna inversione dell’onere della prova, in quanto i fatti contestati sono stati puntualmente accertati.

Peraltro, l’eccezione di inutilizzabilità del verbale nella parte relativa alla mancanza di energia elettrica risulta del tutto nuova e, quindi, inammissibile. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Allo stesso modo, la prova testimoniale con la quale la ricorrente vorrebbe provare la sua residenza effettiva nel Comune di ***** non risulta essere stata richiesta nel corso del giudizio e la ricorrente, anche in questo caso, non indica in quale atto aveva chiesto la suddetta prova testimoniale e cosa specificamente avesse ad oggetto.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3200 di cui 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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