LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 20236/2016) proposto da:
GE.CO.P. (Generali Costruzioni e Progettazioni) s.p.a., (P.I.:
*****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Maurilio D’Angelo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8 (scala B, int. 2);
– ricorrente –
contro
A.C.E.A. S.P.A., (C.F.: *****), in proprio e nella qualità di mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù
di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. Alessandra Siracusano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. Michele Mercati, n. 51;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4453/2015 (pubblicata il 22 luglio 2015);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14868/2010, pronunciando in ordine alle domande proposte dalla Ge.co.p. (Generali Costruzioni e Progettazioni) s.p.a. nei confronti di ACEA e ATO2 s.p.a., così provvedeva: – respingeva la domanda attrice di accertamento dell’intervenuta risoluzione dell’accordo transattivo concluso tra le parti in data 21 maggio 2004, con il quale esse avevano inteso definire la controversia insorta con riferimento al contratto di appalto stipulato il 20 luglio 2000, in tal senso ritenendo infondata la tesi della Ge.co.p. secondo cui la domanda di risoluzione avrebbe dovuto considerarsi riconducibile all’inerzia delle controparti nell’ottenere presso il Comune di Roma l’autorizzazione ad eseguire l’accordo transattivo, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria della stessa attrice, il cui danno avrebbe dovuto essere commisurato all’importo delle 14 riserve iscritte; – accoglieva parzialmente, invece, la domanda risarcitoria della medesima società attrice diretta al riconoscimento degli importi oggetto di alcune riserve, condannando la convenuta ACEA s.p.a. al pagamento, in favore della Ge.co.p. s.p.a. della somma di Euro 163.185,07, oltre interessi legali dalla domanda e liquidando, in favore della stessa attrice, le spese processuali nella misura della metà, compensando la residua metà.
2. Decidendo sull’appello formulato dalla Ge.co.p. s.p.a e nella costituzione dell’ACEA s.p.a. (anche quale mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a.), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4453/2015 (pubblicata il 22 luglio 2015), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte laziale rilevava, innanzitutto, l’inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo inteso ad ottenere il risarcimento del danno nella misura corrispondente a tutte e 14 le riserve iscritte nel registro di contabilità dell’appalto in questione, essendone già stata riconosciuta dal Tribunale la spettanza della misura corrispondente solo ad alcune (asserendo che fosse intervenuta acquiescenza rispetto alle altre non ritenute spettanti, fatta salva la riserva 0, oggetto di altro motivo).
Con riguardo alla seconda doglianza (relativa proprio alla riserva “0”), la Corte di secondo grado osservava che ciò di cui l’appellante si era lamentata non era la violazione, da parte della committente, delle prescrizioni sulla redazione del piano di sicurezza (quali applicabili nella specie), bensì solo che i relativi costi erano stati conglobati nel prezzo complessivo, mentre avrebbero dovuto essere remunerati separatamente perché sottratti al meccanismo del ribasso delle offerte, dovendosi, però, rilevare che, nel caso in esame, la disposizione del D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 12 non trovava applicazione e né tantomeno il distinto calcolo di tali oneri poteva entrare nell’economia del contratto di appalto attraverso una riserva, unilateralmente calcolata dall’appaltatrice e che neppure avrebbe potuto essere stimata dal c.t.u., trattandosi, in ogni caso, di una variazione del prezzo dell’appalto, all’evidenza inammissibile.
Infine, la Corte territoriale rigettava il motivo con cui l’appellante aveva contestato la legittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto nuova (in quanto formulata tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni) la domanda relativa alla sua pretesa di riconoscimento dei costi per gli oneri relativi alla sicurezza sostenuti in occasione delle perizie di variante, predisposte tutte successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 528 del 1999, donde l’inoperatività dell’art. 25, comma 2, dello stesso testo normativo.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la GE.CO.P. s.p.a., resistito con controricorso dall’ACEA s.p.a., in proprio ed anche in qualità di mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a., la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo complesso motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1358 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
In particolare, con tale doglianza, la società ricorrente ha inteso censurare l’impugnata sentenza nella parte in cui era stata omessa, nell’esame della proposta domanda di risoluzione della convenzione transattiva del 21 maggio 2004 sottoposta a condizione sospensiva, la valutazione dei fatti esposti sull’imputabilità all’ACEA s.p.a. con riferimento all’art. 1358 c.c., avendo la Corte di appello, pur astrattamente ipotizzando la configurabilità di detta risoluzione, escluso la risarcibilità del danno, non essendo conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, pur avendo essa GE.CO.P., attraverso plurime sollecitazioni, chiesto alla citata ACEA di collaborare e di adoperarsi per l’approvazione della transazione da parte del Comune di Roma, al quale addirittura la stessa ACEA aveva omesso di inviare tutta la documentazione idonea a determinarne il valore positivo.
2. Con il secondo mezzo la società ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 415 del 1998, di modifica della L. n. 109 del 1994 ed “estemporanea” pratica del D.Lgs. n. 528 del 1999, di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 494 del 2006 (rectius: 1996), in relazione al rigetto e alla parziale declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso delle spese per gli oneri conseguenti all’applicazione del piano di sicurezza, pur costituendo legittima sostituzione dell’impresa al maggior obbligo gravante sul committente, non avendo, tra l’altro, la Corte di appello rilevato l’applicabilità alla fase progettuale della normativa di cui al citato D.Lgs. n. 494 del 1996, con riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. 2100 UL del 22 dicembre 1998 (esplicativa della suddetta L. n. 415 del 1998) e, soprattutto, a quella introdotta con la menzionata L. n. 109 del 1995, come modificata ed integrata dalla L. n. 415 del 1998.
3. Con il terzo ed ultimo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 91 c.p.c..
4. Ritiene il collegio che il primo motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.
Si osserva che dal contenuto dell’impugnata sentenza la Corte di appello ha preso in considerazione la possibilità, in favore della ricorrente, della configurazione delle condizioni per la declaratoria dell’inadempimento di ACEA con riferimento al contratto di transazione dedotto in giudizio ma ne ha ritenuto l’irrilevanza, sul presupposto che la Ge.co.p avrebbe dovuto provare – ai sensi degli artt. 1223 c.c. e segg. – che gli importi vantati a titolo di riserve costituissero un danno diretto ed immediato dello stesso inadempimento e che, avendo già il Tribunale valutato tali circostanze con statuizioni non impugnate, si sarebbe dovuto considerare mancante l’interesse dell’appellante rispetto all’esame del primo motivo di gravame.
E’ sempre lo stesso giudice di secondo che indica come, con lo stesso primo motivo di appello, l’odierna ricorrente aveva chiesto l’ottenimento del risarcimento del danno sul presupposto dell’inadempimento di ACEA (che, malgrado le varie sollecitazioni, non si era attivata presso il Comune di Roma per ottenere le necessaria autorizzazione ad eseguire l’accordo transattivo, con possibile rilevanza della condotta omissiva ai sensi dell’art. 1381 c.c.) – nell’importo corrispondente all’ammontare delle 14 riserve iscritte nel registro di contabilità dell’appalto, ragion per cui – indipendentemente dal fatto che il Tribunale avesse esaminato la debenza o meno di alcune o di tutte le riserve – l’impugnativa sulla relativa statuizione era stata formulata, donde l’erroneità della dichiarazione del difetto di interesse sul punto da parte della Corte di appello.
Il motivo di ricorso in esame coglie, quindi, nel segno laddove con esso risulta correttamente contestata l’impugnata sentenza sull’omesso accertamento delle condizioni per la risoluzione a causa dell’inadempimento dell’ACEA, rivendicando il pagamento del risarcimento del danno relativo a tutte le 14 riserve (richiamandone anche l’importo complessivo) sul presupposto della dedotta efficacia della conclusa transazione (per la quale era stato liquidato il solo importo di Euro 170.000,00 in favore della stessa ricorrente) e che, per effetto di ciò, avrebbero dovuto essere riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute per tutte le riserve.
In altri termini, con la pronuncia adottata, la Corte laziale ha illegittimamente fatto ricorso al criterio della ragione più liquida per la decisione sulla vicenda sottoposta al suo esame, ponendo riferimento alla insussistenza del possibile danno quale conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento dell’ACEA ma ha omesso – in tal modo incorrendo in un “salto logico” dal punto di vista giuridico – di procedere alla preliminare e condizionante valutazione sulla sussistenza di detto inadempimento con riguardo all’obbligazione che la stessa ACEA si era assunta per essere autorizzata dal Comune di Roma al pagamento delle 14 riserve di cui al contratto di transazione dedotto in causa.
Per tali ragioni la prima censura va ritenuta fondata.
Da ciò consegue l’assorbimento delle due ulteriori dipendenti censure.
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri due.
Da questa pronuncia consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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