Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30775 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 16856/2016) proposto da:

T.D., (C.F.: *****) e I.O., (C.F.:

*****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mauro Finocchito, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, in Roma, Corso Rinascimento, n. 11;

– ricorrenti –

contro

COEGO S.R.L., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

– intimata –

nonché

M.G., A.A., D.L.G., e V.G.;

– altri intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 399/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nell’ottobre 2007, la s.r.l. Coego conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce-sez. dist. di Maglie, T.D., I.O., M.G., A.A., D.L.G. e V.G. perché, a) previamente dichiarata l’invalidità dell’atto di compravendita per notar P. del 30 luglio 2007 da ritenersi concluso in frode ad essa attrice, con il concorso di tutti i convenuti, condannasse i coniugi T.- I.: 1) all’adempimento degli obblighi di cui alla scrittura privata del 9 maggio 2005 e, quindi, 2) al trasferimento degli immobili oggetto di compravendita ai coniugi M.G.- A.A. e D.L.G.- V.G., quali attuali proprietari, ad essa attrice; b) in subordine, ritenuto l’inadempimento dei coniugi convenuti, condannasse gli stessi al pagamento della somma di Euro 80.000,00, quale corrispettivo che essa Coego s.r.l. avrebbe ricavato in esecuzione della promessa di permuta del 9 maggio 2005, nonché per effetto dell’ulteriore trasferimento delle due unità ricevute in permuta, ai promissari acquirenti M.G., D.L.G., A.A. e V.G., divenuti nelle more proprietari per effetto dell’atto per notar P. del 30 luglio 2007; c) condannasse, altresì, i medesimi convenuti al pagamento, in suo favore, dell’importo di Euro 20.000,00, a titolo di corrispettivo delle opere extracontratto eseguite sulle singole unità abitative; d) ovvero, nella denegata ipotesi di risoluzione della scrittura privata del 9 maggio 2005, che i convenuti venissero condannati, anche in solido, al risarcimento del danno subito da essa attrice pari alla mancata commercializzazione delle predette unità abitative, oltre agli ulteriori danni riconducibili ad eventuali azioni di responsabilità promosse nei suoi confronti per mancato adempimento alla promessa di vendita; e) ovvero, ancora, nella misura corrispondente al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione di tutte le opere edilizie eseguite dalla società appaltatrice, oltre interessi e rivalutazione, da quantificare a mezzo c.t.u. e, comunque, quantificabili in non meno di Euro 500.000,00; f) in estremo subordine, che i convenuti fossero condannati a rifondere per intero i costi di realizzazione dell’opera, a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.

Nella costituzione di tutti i convenuti, che formulavano a loro volta distinte domande riconvenzionali, l’adito Tribunale, con sentenza n. 149/2012, così pronunciava: a) rigettava le reciproche domande e dichiarava validi ed efficaci i contratti stipulati rispettivamente dalle parti; b) respingeva le vicendevoli domande risarcitorie; c) rigettava la domanda dell’attrice di pagamento di opere extracontratto; d) dichiarava inefficace, rispetto all’attrice, la cessione del credito di Euro 170.025,00; e) dichiarava la sussistenza del diritto di credito dell’attrice, per Euro 80.000,00, al cui pagamento condannava i convenuti T.- I., oltre interessi dalla domanda al soddisfo; f) compensava per intero le spese del giudizio tra tutte le parti.

2. Decidendo sull’appello proposto da T.D. e I.O. e nella costituzione di tutte le parti appellate (con formulazione di appello incidentale da parte della s.r.l. Coego), la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 399/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016), rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla s.r.l. Coego, condannava gli appellanti principali alla rifusione delle spese del grado in favore di quest’ultima società e compensava le spese rispetto agli altri rapporti processuali instauratisi tra gli appellanti principali e le altre parti.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte salentina, previa declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale avanzato dalla s.r.l. Coego siccome tardivo, riteneva infondato l’unico motivo dedotto dagli appellanti principali circa la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla loro domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di permuta del 9 maggio 2005 e, comunque, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla stessa domanda, ovvero per asserita violazione dell’art. 1456 c.c. o degli artt. 1435 e 1458 c.c. in materia di risoluzione del contratto.

Osservava il giudice di appello come, dall’esame delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 del citato contratto preliminare di permuta, la risoluzione “ipso iure” non potesse conseguire con decorrenza da una data predeterminata, ma occorreva l’effettiva individuazione del “dies a quo” (il cui onere probatorio non era stato assolto dagli appellanti), al lordo delle sospensioni necessitate da eventi sopravvenuti nonché all’esito dell’ulteriore opzione concessa ai committenti di applicare una penale per i successivi giorni di ritardo.

La Corte territoriale riteneva, altresì infondata la domanda di risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice, non avendo i committenti provato la difformità delle opere eseguite dalla s.r.l. Coego rispetto alle autorizzazioni amministrative assentite, tanto più che dagli atti emergeva il trasferimento a mezzo rogito notarile delle unità immobiliari in favore di M. e D.L. in data 30 luglio 2007, ovvero dopo circa tre mesi dalla precedente raccomandata del 13 marzo 2007, con la quale gli appellanti avevano dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Ne’, aggiungeva il giudice di secondo grado, poteva aver rilievo il richiamo al contratto preliminare concluso dalla società Coego con un terzo, rispetto alle parti in giudizio, costituendo tale circostanza fonte di responsabilità personale della stessa società e non potendo produrre alcun effetto nei confronti dei committenti.

3. Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, T.D. e I.O..

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva nella presente sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato l’asserita manifesta violazione delle regole di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. per aver la Corte di appello ritenuto che, promossa dagli stessi azione di risoluzione di diritto del contratto di permuta/appalto per inadempimento dell’appaltatore nel termine concordato, ed avendo gli stessi provato, in base alle regole fissate dalla Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13533/2001, la “fonte negoziale” ed il “termine” per adempiere, sui medesimi gravasse pure l’onere di provare che non vi fossero state “soste” tali da differire il termine per adempiere, laddove, invece, integrando le sospensioni “fatto impeditivo” dell’adempimento, l’onere di provarne l’esistenza, la non imputabilità a sé e la durata gravava sull’appaltatore.

2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno dedotto l’omessa pronuncia (ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) sulla subordinata domanda “costitutiva” di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, dovendo escludersi che la stessa potesse ritenersi assorbita dalla motivazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di risoluzione di diritto, sia per il difetto di esplicito riferimento, in sentenza, a qualsiasi forma di assorbimento o di rimando, sia, ed “a fortiori”, per la diversità ontologica tra l’uno e l’altro tipo di risoluzione, tale da indurre ad escludere che le motivazioni assunte a fondamento del rigetto della prima potessero valere anche per la risoluzione per inadempimento.

3. Con la terza censura i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell’art. 1362 c.c. per aver la Corte di appello, nel valutare l’adempimento o meno alle rispettive obbligazioni, fatto riferimento alla condotta tenuta dalle parti in sede di esecuzione del contratto di permuta del 9 febbraio 2007, e quindi alla “ultimazione” delle opere, anziché al chiaro t. letterale che identificava l’adempimento con la “consegna” delle opere con “apposito verbale”.

Nell’ambito del medesimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1184,1453 e 1456 c.c. per aver la Corte di appello ritenuto idoneo ad impedire l’effetto risolutivo del contratto l’adempimento eseguito dopo la scadenza del termine per provvedervi.

Sempre con lo stesso motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. per aver il giudice di appello assunto a fondamento della impugnata sentenza un documento mai prodotto e cioè una “dichiarazione di ultimazione lavori in data 9 febbraio 2007”, omettendo, peraltro, di pronunciarsi sulla specifica eccezione in tali termini da parte di essi ricorrenti. I medesimi aspetti sono stati censurati per aver la Corte territoriale omesso di esaminare due fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: il primo consistente nella circostanza che la dichiarazione di fine lavori del 9 febbraio 2007 esisteva solo nelle allegazioni di controparte, ma in nessun atto e documento processuale, ed il secondo nella circostanza che l’ing. S. fosse stato direttore dei lavori solo “sino all’ultimazione del rustico”, sicché non poteva certamente aver presentato la presunta dichiarazione di ultimazione degli appartamenti finiti attribuitagli.

4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa motivazione su un fatto decisivo, per non aver la Corte di appello disposto nulla in ordine alle spese dell’appello incidentale della società Coego, pur avendolo rigettato totalmente.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va, infatti, osservato che, seppure debba ritenersi corretta la ricostruzione in diritto dei ricorrenti circa il riparto dell’onere della prova e che esso incombeva sulla ditta appaltatrice con riferimento all’eventuale intervento e alla relativa durata delle sospensioni durante l’esecuzione del contratto di appalto, la Corte di appello (v. pag. 11 della parte motiva) ha accertato che – del resto (esteriorizzando, quindi, una motivazione ulteriore sul comunque ritenuto assolvimento di detto onere da parte della società Coego, idonea a sorreggere la correttezza della sentenza sulla questione) – dall’espletata istruzione probatoria (con riferimento alle risultanze delle allegazioni documentali ed agli esiti della prova orale, soprattutto della deposizione testimoniale dell’ing. S., direttore dei lavori indicato dalla stessa appaltatrice), era rimasto escluso che alla data della ricezione della racc. a.r. del 13 marzo 2007 (contenente la dichiarazione dei committenti di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa) fossero decorsi i 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al netto delle sospensioni resesi necessarie, tanto più che già in data 9 febbraio 2007 (ovvero solo dopo 21 mesi lordi) la ditta appaltatrice aveva comunicato al Comune di Otranto la dichiarazione di fine lavori.

6. Anche la seconda censura è priva di fondamento, non sussistendo la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché che la Corte di appello, con le motivazioni addotte appena richiamate in risposta al primo motivo, ha inteso escludere la sussistenza per inadempimento dell’appaltatrice per mancato rispetto della consegna dell’opera nel termine pattuito in sede contrattuale (ovvero nei 15 giorni successivi alla relativa comunicazione della fine degli stessi, protocollata regolarmente presso il Comune di Otranto).

7. Pure la terza doglianza non coglie nel segno e deve essere, perciò, disattesa.

Va, infatti, rilevato che, a prescindere dall’inconferenza della supposta violazione dell’art. 1362 c.c. (che nulla a che fare con la questione sulla prova relativa all’intervenuta effettiva ultimazione dei lavori, considerandosi i periodi di sospensione non imputabile alla società appaltatrice, non venendo in rilievo la possibile violazione di criteri ermeneutici), i ricorrenti censurano la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe ritenuto esistente negli atti processuali la contestata dichiarazione di fine lavori del 9 febbraio 2007, invece non rinvenibile nelle produzioni giudiziali.

Senonché, per un verso, il motivo difetta della necessaria specificità perché non riproduce integralmente il contenuto del documento a cui pone riferimento e, per altro verso, nel momento in cui sostiene che la sentenza si sarebbe basata su un documento asseritamente non prodotto (e, quindi, non acquisito) agli atti del giudizio, con esso si deduce, in effetti, un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, come tale inammissibile sotto forma di motivo di ricorso per cassazione.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata, infatti, nell’affermare che, qualora una parte assuma che la sentenza, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è viziata per essere stata fondata la decisione sulla esistenza di un fatto di cui si assume l’inesistenza negli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 6556/1997, Cass. n. 8180/2009 e, da ultimo, Cass. n. 15043/2018).

8. Anche il quarto ed ultimo motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, rigettato.

Occorre rilevare che, se pur effettivamente nella parte relativa alla regolazione delle spese manca nella sentenza di appello uno specifico richiamo alla dichiarata inammissibilità (e non al rigetto, come sostenuto dai ricorrenti) dell’appello incidentale (siccome tardivo) proposto dalla Coego s.r.l., si deve ritenere che – per come emergente dalla sentenza stessa, laddove si afferma che “in forza delle predette argomentazioni, nei limiti delle doglianze di cui all’appello principale, va confermata la sentenza impugnata, con la conseguente condanna degli appellanti principali al rimborso delle spese del presente grado…” – la Corte di appello ha inteso ravvisare l’irrilevanza della pronuncia di inammissibilità (e non di rigetto nel merito) dell’appello incidentale ai fine di derogare al principio generale della soccombenza, considerando l’esito complessivo della causa e la totale reiezione dell’appello principale, ovvero in relazione a tutti i motivi di merito con esso formulati.

9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna difesa.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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