Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30782 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4617-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2693/25/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di M.R.G. per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni commerciali poste in essere negli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, che l’amministrazione finanziaria riteneva inesistenti, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’ufficio finanziario ritenendo tardivo l’appello dell’Ufficio in quanto “oltre i termini indicati dalla legge”; avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, art. 38, comma 1, e art. 53, nonché dell’art. 327 c.p.c., comma 1, sostenendo che la CTR ha errato nel ritenere tardivo l’atto di appello.

2. Con il secondo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente sono fondati e vanno accolti.

4. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

3.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata la cui testuale affermazione, che “l’appello dall’ufficio è stato oltre i termini indicati dalla legge”, non consente di comprendere la ragione del rilevato superamento di quei “termini”, non avendo i giudici di appello neppure curato di spiegare se si trattasse di tardività della notifica dell’appello o della costituzione in giudizio dell’Ufficio.

5. In ogni caso, risulta che tra gli atti depositati in quel grado di giudizio dall’Agenzia appellante ed allegati, per autosufficienza, al ricorso in esame, era ricompresa la distinta delle raccomandate consegnate all’ufficio postale per la spedizione con il timbro datario riportante la data del 1 giugno 2015, idonea a provare la tempestività della notifica dell’atto (cfr. Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016) e dal frontespizio della sentenza impugnata risulta l’avvenuto tempestivo deposito dell’appello alla Segreteria della CTR in data 23/06/2015, ovvero entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

6. Conclusivamente, all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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