LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11049-2019 proposto da:
CHIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZA CAGNETTA;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SOLOFRA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN PEDICINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7864/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che la s.p.a. “CHIME” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, cha aveva respinto il suo appello avverso una sentenza della CTP Avellino, di rigetto del suo ricorso avverso una cartella di pagamento per TARSU 2012; la CTR ha ritenuto infondate le doglianze formulate dalla società ricorrente in materia di inadeguatezza del servizio di raccolta e smaltimento TARSU svolta dal Comune di Solofra.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
– che, con il primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione o errata applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione manifestamente illogica, apparente ed insufficiente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR si era ingiustificatamente sottratta ad una valutazione doverosa dei fatti dedotti ed aveva assegnato valore dogmatico ad una nota del dirigente tecnico del Comune di Solofra del 27 aprile 2015, non potendosi attribuire maggior credito ad un’attestazione di un dipendente comunale, rispetto alla prova fornita dal proprio consulente di fiducia; la CTR avrebbe dovuto comunque dar conto della circostanza che essa società aveva stipulato con la s.r.l. ” T.G.” un contratto di appalto per il ritiro, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per totale assenza dei servizi di smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani da parte del Comune di Solofra; ora, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contribuente era tenuto a corrispondere la TARSU, anche se materialmente non utilizzava il servizio; era però altresì necessario che il contribuente avesse la possibilità di utilizzare il servizio; il che il Comune di Solofra non aveva provato, pur essendo solo esso in possesso della documentazione presuntivamente utile a dimostrare l’idoneità del servizio di smaltimento fornito; la CTR aveva altresì omesso di pronunciarsi in ordine alla sua domanda subordinata, intesa ad ottenere una riduzione della tassa inflitta, sempre in ragione dell’inefficienza del servizio di smaltimento svolto dal Comune di Solofra, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4;
– che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 4 e 5, omesso esame della sentenza n. 391 del 2017, emessa dalla CTP Avellino l’8 luglio 2016 e della sentenza n. 947 del 2017, emessa dalla CTP Avellino il 6 settembre 2017, con le quali si era formato il giudicato esterno, rispetto ai fatti dedotti nella presente sede; dette sentenze erano state invero emesse fra le medesime parti ed avevano avuto ad oggetto il medesimo tributo ed anche se riguardavano diversi periodi temporali, contenevano pur sempre elementi costitutivi di una fattispecie, suscettibili di estendersi ad una pluralità di periodi d’imposta e tale da assumere caratteri tendenzialmente permanenti;
che il Comune di Solofra si è costituito con controricorso;
che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;
che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, la società ricorrente ha nuovamente sottoposto all’esame di questa Corte di legittimità questioni di fatto, già esaminate e risolte dalla CTR; quest’ultima invero, con motivazione di fatto esaustiva pur se sintetica, come tale incensurabile nella presente sede, pur avendo tenuto presente quanto rappresentato dalla società ricorrente nella perizia giurata prodotta, ha ritenuto di risolvere in senso negativo per la società contribuente la questione relativa all’adeguatezza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi fornito dal Comune di Solofra, ritenendo il servizio adeguato e valorizzando, a sostegno del proprio convincimento, un attestato prodotto dal dirigente dell’area tecnica del Comune di Solofra in data 27 aprile 2015, con il quale era stata appunto descritta la valida attività svolta dal Comune per l’espletamento di tale servizio ed è stata ritenuta la stessa adeguata; non è dato, conclusivamente, apprezzare nella presente sede ulteriori ed alternativi profili squisitamente fattuali, come sono quelli fatti valere dalla società ricorrente (cfr. Cass. n. 8867 del 2019; Cass. n. 24012 del 2016);
che è altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della CTR, di una questione da essa sollevata in appello (precisamente in una memoria integrativa depositata venti giorni prima dell’udienza di discussione dell’11 ottobre 2017) e concernente l’efficacia di giudicato da attribuire a due sentenze, non impugnate nei termini e divenute pertanto definitive, emesse fra le stesse parti e riferite al medesimo tributo, anche se per annualità differenti;
che, invero, l’eccezione in esame non è stata ritualmente formulata in sede di appello, essendo stata tardivamente eccepita solo in sede di memorie di repliche; e la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il giudicato sia interno che esterno è ben rilevabile d’ufficio anche nella presente sede di legittimità, a condizione che esso risulti dagli atti del giudizio di merito; il che nella specie non si è verificato; è inoltre pacifico che l’invocato giudicato si sia formato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza della CTR impugnata nella presente sede (cfr. Cass. n. 28247 del 2013; Cass. n. 16675 del 2011; Cass. n. 21170 del 2016);
che, da quanto sopra, consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.600,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021