LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17978-2015 proposto da:
Z.S., D.P.C., S.Z., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SPERANZONI;
– ricorrente –
contro
EUROCHEF S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 647/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame della società Eurochef s.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, ha rigettato le domande proposte da Z.S. ed altri sei lavoratori che avevano adito il giudice del lavoro per sentir condannare la società datrice al pagamento delle somme per ciascuno specificate a titolo di indennità oraria di assenza dalla residenza, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di confluenza nel CCNL Attività ferroviarie del 24 giugno 1999, computando nell’orario di lavoro il tempo trascorso a bordo del treno dall’ora di partenza programmata all’ora di effettivo arrivo.
2. Il giudice di appello, premesso che la questione dell’efficacia dell’accordo di confluenza prospettata dalla società costituiva una mera difesa sollevabile anche in appello, ha poi osservato che tale accordo era applicabile alla società, subappaltatrice del servizio di ristorazione sui treni diretti a *****, poiché, sottoscritto dalla società appaltante il servizio, ne era stata prevista l’estensione alle eventuali subappaltatrici e la Eurochef s.r.l. non aveva mai contestato di esserlo.
2.1. Ha evidenziato poi che la società appaltatrice vi aveva dato in concreto attuazione applicando ai lavoratori alcuni degli istituti previsti dall’accordo.
2.2. Nell’esaminarne il contenuto ha osservato che l’art. 4 incidesse esclusivamente sulle modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come definito al punto 3 della stessa norma, sulla composizione dei turni e sulla determinazione delle medie per determinare il limite massimo dell’orario settimanale stabilito dal c.c.n.l. e dall’accordo stesso. All’esito di tale ricostruzione ha ritenuto che nulla potesse essere preteso dai lavoratori in relazione alla presenza sul treno dalle 00,30 alle 06,30, orario durante il quale il servizio ristorazione è sospeso.
2.3. Ha poi ritenuto che non spettasse ai ricorrenti l’indennità di assenza dalla residenza, disciplinata dall’art. 12 dell’accordo citato, atteso che la società aveva applicato l’analogo istituto previsto dall’art. 72 comma 2.1. del c.c.n.l. del 2003 delle attività ferroviarie, e che i lavoratori non avevano dimostrato il fatto costitutivo della pretesa, vale a dire il numero dei fuori residenza in Italia ed all’estero, e dunque non vi era la prova del maggior aggravio della prestazione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono Z.S., S.Z. e D.P.C. ed articolano due motivi ulteriormente illustrati da memoria. La Eurochef s.r.l. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 dell’accordo di confluenza del 25 giugno 2009 e dei principi generali in materia di orario di lavoro.
4.1. Deducono i ricorrenti che diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello la disposizione collettiva sarebbe chiaramente volta a regolare, in generale, l’orario di lavoro del personale addetto ai servizi di bordo treno, come risulterebbe evidente dalla sua stessa rubrica.
4.2. Rilevano inoltre che la sentenza avrebbe omesso di rispondere al decisivo quesito se il tempo intercorrente dall’ora di partenza programmata e l’ora di effettivo arrivo debba, o meno, essere considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
4.3. Infine, osservano che, trattandosi di disposizione che regolamenta in generale l’orario di lavoro, essa non può avere riflessi solo sull’organizzazione dei turni ma trova applicazione a tutti gli altri istituti connessi all’orario di lavoro e, dunque, si riflette sul computo della retribuzione e delle altre indennità.
4.4. Pertanto ritengono che la Corte territoriale, muovendo dall’errata premessa che la disposizione collettiva venisse in rilievo solo con riguardo all’organizzazione dei turni di lavoro, avrebbe trascurato di considerare che invece la norma era destinata proprio ad individuare l’orario di lavoro del personale viaggiante nel “tempo intercorrente dall’ora di partenza programmata del treno all’ora di effettivo arrivo”. Erroneamente quindi il giudice di appello avrebbe ritenuto che il tempo trascorso a bordo treno (in azienda), nell’orario in cui il servizio di ristorazione era sospeso per volontà del datore di lavoro, non dovesse essere considerato orario di lavoro.
5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 dell’accordo collettivo del 25 giugno 2009 anche in relazione all’art. 72, comma 22.1 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
5.1. Sostengono i ricorrenti di avere, sin dal primo grado, allegato che l’indennità da corrispondere per l’assenza dalla residenza era di Euro 24,51 per ogni viaggio A/R e che il numero di ore da prendere in considerazione era documentalmente provato e non era stato mai contestato. Deducono che la società non aveva contestato il diritto all’indennità di assenza dalla residenza ma aveva affermato di aver applicato l’art. 72, comma 2.1. del c.c.n.l. attività ferroviarie del 2003 che regola analoga situazione. Erroneamente perciò la Corte territoriale aveva ritenuto che i lavoratori non avessero dimostrato il fatto costitutivo della pretesa che, al contrario, non solo era stato documentalmente provato ma era sostanzialmente incontestato.
6. Tanto premesso ritiene il Collegio che le censure mosse alla sentenza siano fondate e debbano perciò essere accolte.
6.1. La disposizione collettiva invocata a sostegno della pretesa azionata, l’art. 4 dell’Accordo sindacale del 25 giugno 2009, applicabile alle società alle quali è dato in subappalto il servizio ed al personale addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno, prescrive espressamente che “l’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito dal “tempo intercorrente dall’ora di partenza programmata del treno all’ora di effettivo arrivo”. Lo stesso accordo, all’art. 12, dispone poi che in relazione all’assenza dalla residenza del personale addetto alla ristorazione di bordo è riconosciuta una indennità oraria per ogni viaggio andata e ritorno diversamente quantificata per l’Italia e per l’estero (Euro 0,21 per l’Italia ed Euro 0,94 per l’estero).
6.2. La sentenza di appello ritiene che tale definizione di orario di lavoro sia riferibile solo alle modalità di gestione dei turni dando una lettura complessiva della disposizione. Ritiene perciò che nell’orario di riposo non spetti alcuna retribuzione.
6.3. Va in primo luogo osservato che l’accordo di confluenza – accordo collettivo nazionale di lavoro, collegato al nuovo c.c.n.l., con il quale sono modificate le disposizioni di un precedente contratto nazionale – al pari di qualsiasi c.c.n.l. può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29.12.2011 n. 29648). Tanto si desume dalla premessa dell’accordo stesso in cui le parti danno atto di voler integrare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di ristoro la disciplina generale del c.c.n.l. e viene precisato che le specifiche normative contenute nell’accordo di confluenza costituiscono parte integrante del c.c.n.l..
6.4. Tanto premesso va rilevato che l’art. 4 del citato accordo, inserito nel capo intitolato “orario di lavoro”, disciplina specificatamente quale sia l’orario di lavoro del personale addetto ai servizi di bordo treno e si occupa, in particolare, del settore della ristorazione dettando “le modalità di articolazione dell’orario di lavoro”. Al punto 1 della citata disposizione sono stabilite le modalità di turnazione pur fermo l’orario di 38 ore che viene ripartito in cicli che si possono svolgere anche su più di sette giorni. Vengono quindi posti alcuni limiti ed in particolare è imposto il rispetto dei giorni di riposo settimanale. Viene poi fissata una durata dell’orario di lavoro del ciclo proporzionale all’orario settimanale di 38 ore che deve essere garantita comunque come media mensile. Al punto 2, poi, è stabilito che il turno può essere massimo di 46 ore e minimo di 30 ore settimanali e che la media mensile deve essere di 38 ore a settimana. Al punto 3, infine, viene data la definizione dell’orario di lavoro che è individuato nel “tempo intercorrente dall’ora di partenza programmata del treno e l’ora di effettivo arrivo”. Vi si includono le operazioni non a bordo treno prima della partenza e dopo l’arrivo (i c.d. tempi accessori); gli spostamenti comandati da effettuare in treno non in servizio limitatamente alla percorrenza (i c.d. viaggi fuori servizio); i servizi di terra di riserva; l’intervallo tra due servizi o tra un servizio ed un viaggio (la sosta retribuita). Tutti questi tempi concorrono alla formazione dell’orario di lavoro stabilito in cicli lavorativi.
6.5. Conseguentemente nell’orario di lavoro le parti sociali, preso atto evidentemente della peculiarità della prestazione resa nell’ambito del servizio ferroviario ed in particolare di quello di lunga percorrenza che impone necessariamente un allontanamento dalla residenza abituale del lavoratore, hanno inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno tra la partenza e l’arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto dell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio ricompensandola con una specifica indennità disciplinata dall’art. 12 dello stesso accordo.
6.6. Una simile interpretazione si iscrive correttamente nella nozione di orario di lavoro dettata dall’art. 2 della direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE), poi codificata dalla direttiva 2003/88/CE che contiene prescrizioni minime sull’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori nella Comunità, per garantirne sicurezza e salute e non prevede categorie intermedie tra i periodi di lavoro e quelli di riposo, e non include tra gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro” l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo (cfr. C.G.U.E. 1.12.2005 in causa C14/04 Abeldaker Dellas e altri punti n. 43 e ss. con riguardo ai servizi di guardia) rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente a disposizione del datore di lavoro.
6.7. Quanto all’applicabilità ai ricorrenti dell’art. 12 dello stesso Accordo ed al diritto degli stessi di percepire la specifica indennità, connessa alle peculiari caratteristiche dell’attività del personale viaggiante addetto alla ristorazione, va rilevato che con tale disposizione è disciplinato proprio il profilo economico dell’assenza dalla residenza del personale viaggiante addetto alla ristorazione a bordo treno di cui si evidenziano le peculiari caratteristiche del servizio. Si prevede un’indennità oraria, variamente commisurata a seconda che il servizio sia prestato in Italia o all’estero e specificatamente intesa ad armonizzare le indennità e le diarie già riconosciute dal c.c.n.l. ricomprendendole. Si tratta di indennità che è corrisposta in occasione dell’assenza del lavoratore addetto al servizio ristorazione dalla sua residenza con riguardo ad ogni viaggio andata e ritorno svolto.
6.8. Il tenore letterale della norma è così chiaro che non residua alcun dubbio circa la necessità di applicare ai ricorrenti l’indennità prevista dalla citata norma in luogo di quella che sarebbe stata già erogata dalla datrice di lavoro in applicazione dell’art. 72 del c.c.n.l. non necessitando altra prova se, come appare e come comunque verificherà la Corte del rinvio, le richieste sono sovrapponibili nei presupposti alle assenze dalla residenza, evidentemente non contestate essendo state già compensate dalla datrice di lavoro con l’erogazione dell’indennità prevista dall’art. 72 citato.
7. Per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che in applicazione dei principi esposti verificherà, sulla base della documentazione prodotta dalle parti quali siano gli importi dovuti ai ricorrenti per i servizi fuori residenza svolti nel periodo dedotto in giudizio. Alla Corte del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021