Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30793 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7346-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE IL PIROSCAFO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1104/02/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di accertata decadenza della contribuente, Immobiliare il Piroscafo s.r.l., dalla rateizzazione dell’importo dalla medesima dovuto a titolo di IRES per l’anno d’imposta 2011, sul rilevato tardivo versamento della prima rata, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento impugnata, ritenendo non provata la tardività del pagamento della prima rata;

avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 18 e art. 35, comma 3, nonché degli artt. 112,115 e 227 c.p.c..

1.1. Sostiene che quello tributario è giudizio di impugnazione-merito e che quindi la CTR, una volta accertata la tempestività del pagamento della prima rata e l’avvenuto pagamento di altre sei rate sulle venti complessive, avrebbe dovuto annullare solo parzialmente l’atto impugnato, rideterminando l’importo residuo dovuto dalla società contribuente che, peraltro, non aveva contestato né l’an né il quantum della pretesa tributaria.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va premesso, in fatto, che nella specie è indubbio che le rate fossero venti, desumendosi dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio (allegato per autosufficienza al ricorso) in cui la contribuente afferma che le rate erano di 1.433,68 Euro ciascuno, e quindi per un importo complessivo corrispondente all’IRES complessivamente dovuta per 28.671,33 Euro; che la società contribuente aveva provveduto ad effettuare il pagamento solo di sei rate sulle venti complessive e che quindi era rimasta debitrice del residuo importo.

4. Ciò precisato in fatto, va osservato in diritto che è principio consolidato di questa Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'”an” o di una condanna generica” (Cass. n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640171; in termini, tra le tante, Cass. n. 24611 del 2014, n. 26157 del 2013, n. 13034 del 2012 nonché Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006). Principio, questo, che muove sulla scia di quello, analogamente condivisibile, secondo cui “Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, di acquisire “aliunde” i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11935 del 13/07/2012, Rv. 623322).

5. Pertanto, quando “il giudice (…) ravvis(a) l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti” (Cass. n. 17072 del 2010), dando “alla pretesa dell’amministrazione un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dalle parti contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., (…) in tal modo determinando il reddito effettivo del contribuente, e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria” (Cass. n. 1852 del 2008), oppure costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, essendo chiaramente consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo “sull’atto”, da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata dalla prima con l’atto impositivo.

6. Tali principi, indiscutibilmente applicabili all’ipotesi, come quella in esame, di impugnazione di una cartella di pagamento, sono stati ingiustificatamente violati dai giudici di appello là dove hanno ritenuto, pur in presenza di un debito erariale non integralmente estinto, di annullare la cartella di pagamento impugnata anziché confermarla per l’importo rideterminato sulla base delle risultanze processuali.

7. Pertanto, alla stregua di quanto detto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà a rivalutare la vicenda processuale attenendosi ai principi sopra enunciati e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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