LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8389-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1104/02/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA ed IRAP relativamente all’anno d’imposta 2005 nei confronti di S.S., con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi ritenendo, “per altro verso”, “immune da alcun vizio logico-giuridico”, la motivazione della sentenza di primo grado;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, “l’Ufficio aveva puntualmente censurato la sentenza della CTP (trascritta in narrativa) contestando, con specifici motivi di gravame, la ratio decidendi sulla quale essa era fondata”.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Invero, nell’atto di appello, fotoriprodotto per autosufficienza nel presente ricorso, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato che la sentenza di primo grado, “ingiusta e gravatoria su punti decisivi della controversia”, andava riformata in quanto i giudici di primo grado, che avevano annullato l’atto impositivo ritenendo “la motivazione rinvenibile nell’accertamento di che trattasi inidonea a giustificare la prevalenza del risultato ottenuto con il metodo analitico-induttivo rispetto alle risultanze dello studio di settore” (sentenza di primo grado, pag. 6), non avevano considerato che l’accertamento “non è basato sullo studio di settore ma lo considera solo al fine di disattendere l’indice di rotazione di magazzino in esso indicato”, bensì “su ammissioni di parte (…) e su dati estrapolati dalla contabilità della parte”, “, specificamente indicati nell’atto di impugnazione (v. appello dell’Ufficio, pag. 11 del ricorso in esame).
4. Può pertanto affermarsi che nella specie l’atto di appello contiene delle specifiche critiche alla decisione assunta dai giudici di primo grado sicché la decisione impugnata va cassata anche perché assunta in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali in materia. Invero, nel processo tributario vige il principio per cui anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 23532 del 2018, non massimata; Cass. n. 7369 del 2017; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).
5. Il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e degli artt. 112 e 279 c.p.c., per avere la CTR pronunciato nel merito nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, ed il terzo, peraltro dedotto in via subordinata, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente resa con riferimento alle questioni di merito esaminate dai giudici di appello nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, restano assorbiti (cfr. Cass. 10801 del 2016, non massimata).
6. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà a rivalutare la vicenda processuale attenendosi ai principi sopra enunciati e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021