Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30795 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2562/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Maria Gabriella Lombardo, con studio in Palermo, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: angelalombardo.legalmail.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 ottobre 2019 n. 6103/09/2019, notificata l’11 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 ottobre 2019 n. 6103/09/2019, notificata l’11 novembre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso per l’IRPEF trattenuta in eccedenza dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) sull'”indennità di buonuscita” (a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego con la Regione Sicilia), ha accolto l’appello proposto da L.B.M. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo col n. 6113/07/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’apporto contributivo del lavoratore subordinato per la formazione del trattamento di fine rapporto fosse pari alla misura del 55,56%. L.B.M. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., e conseguente violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 5, in combinato disposto con la L.R. Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2, art. 30, e della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver deciso l’appello con motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 luglio 1986 n. 178.

Ritenuto che:

1. Va premesso che l’incompletezza della copia del ricorso per cassazione che è stata sottoposta al relatore per la formulazione della proposta (a causa della mancanza di alcune pagine rispetto all’originale) non conteneva, all’apparenza, la specifica indicazione di alcun motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1. Pertanto, la proposta del relatore ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse assolutamente carente di specificità in relazione alla prospettazione delle doglianze sulla sentenza impugnata. Viceversa, valutando il testo completo dell’atto introduttivo (con l’espressa rubricazione dell’unica censura) in sede di adunanza camerale, il motivo è fondato.

1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto).

Invero, il giudice del gravame si è limitato ad un laconico richiamo alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 luglio 1986 n. 178 (la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2 e art. 4, commi 1 e 4, nella parte in cui non prevedono che dall’imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell’indennità di buonuscita (di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 1032, art. 3), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'*****), senza dar minimamente conto della complessa evoluzione – anche sul piano intertemporale, in relazione alla maturazione dell’anzianità di servizio ovvero alla cessazione del rapporto di pubblico impiego – del quadro normativo con la sovrapposizione di diversi interventi della legislazione regionale in materia (in particolare: L.R. Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2, artt. 7 e 30, L.R. Sicilia 10 febbraio 1963, n. 11, art. 11, L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, L.R. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 17, L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 5, L.R. Sicilia 29 dicembre 2003 n. 21, art. 20), dei quali si imponeva un opportuno coordinamento sistematico ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile al trattamento fiscale dell’indennità di buonuscita liquidata dalla Regione Sicilia al contribuente dopo il collocamento a riposo. Per cui, stante anche l’omessa indicazione della norma fondante la pretesa del contribuente ad una diversa determinazione dell’abbattimento ai fini dell’IRPEF, si può concludere che la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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