Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30796 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5506-2020 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CARRETTO;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI ***** UFFICIO CONTROLLI, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1406/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Il Dott. L.M., di professione medico odontoiatra, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, all’esito di indagini bancarie, in materia di Irpef ed Irap, per l’anno d’imposta 2009.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello avente ad oggetto le circostanze addotte dal ricorrente al fine di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1.

2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 58, per avere il giudice a quo affermato di non poter disporre una consulenza tecnica d’ufficio “che accerti l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai clienti del professionista in sede di procedimento penale”, mentre lo stesso contribuente aveva piuttosto sollecitato che venissero valutate, se necessario anche ricorrendo ad una consulenza tecnica nel giudizio tributario, le risultanze della perizia disposta in sede di procedimento penale sui medesimi fatti, depositata nel giudizio d’appello dallo stesso Dott. L. (come da puntuali indicazioni di cui al ricorso, che ne riproduce altresì ampio stralcio).

2.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, se non la loro sostanziale sovrapponibilità.

La lettura complessiva del corpo di entrambi i motivi, a prescindere dalla rubricazione del mezzo, evidenzia univocamente come con essi il contribuente si dolga, nella sostanza, che la CTR abbia violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non valutando se il ricorrente, attraverso la documentazione prodotta dal primo grado ed in appello (individuata specificamente e richiamata nel ricorso, con puntuale indicazione del grado e degli atti processuali cui è stata allegata), avesse o meno offerto la prova analitica, contraria alla presunzione legale relativa, della quale era onerato.

Il motivo è fondato.

Infatti “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016).

In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che ” In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018).

Successivamente, è stato ribadito, anche recentemente, che ” In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).

Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere “idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione).

All’onere della prova analitica gravante sul contribuente corrisponde quindi l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.

Nella fattispecie sub iudice, il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali canoni giuridici, in quanto (pur dando atto, nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, che l’appellante aveva proposto il relativo motivo) si è limitato ad affermazioni generiche ed astratte sull’esistenza e sul contenuto della predetta presunzione, sottraendosi totalmente alla verifica analitica delle prove offerte dal contribuente.

Quanto sinora argomentato si estende anche al secondo motivo di ricorso, con la precisazione che l’incongruo riferimento della CTR all’ovvia inammissibilità di una “perizia che accerti l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai clienti del professionista in sede di procedimento penale” non equivale all’effettiva valutazione, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio, della perizia penale prodotta dal contribuente nel giudizio di merito.

2.2. L’accoglimento del ricorso comporta il rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in fatto.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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