Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30799 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 4036-2021 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NITTI FRANCESCO SAVERIO 21, rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 20646/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

CONSIDERATO

che:

1. In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma sussiste il potere della Corte di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c..

Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, giustifica quindi, come ricavabile anche dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie.

Deve pertanto essere disposta la correzione del predetto errore materiale.

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14 del 2016).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza di questa Corte n. 20646 del 2020, depositata il 29 settembre 2020, resa sul ricorso n. r.g. 363592018, nella parte in cui, nell’intestazione, per errore materiale, indica la sentenza d’appello impugnata, pronunciata dalla CTR del Lazio, con il n. “2895” in luogo di quello, corretto, “2899”; invariato il resto del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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