LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21882-2016 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE 113, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIENI, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA SODANI;
– ricorrente principale –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già Equitalia Sud S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO RIGI LUPERTI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 52/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2016 R.G.N. 239/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20 aprile 2016, ha respinto l’appello proposto da P.P. nei confronti di Unicredit Spa e di Equitalia Sud Spa avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso volto ad accertare l’illegittimità di 4 contratti a tempo determinato, di cui il secondo prorogato, intercorsi tra le parti negli anni 1999 e 2000;
2. la Corte, in sintesi, pur non accogliendo l’eccezione della banca di risoluzione per mutuo consenso dei contratti sottoscritti dal P., ha comunque ritenuto la legittimità del termine apposto ai vari contratti nella vigenza della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c); ha accertato che, dall’istruttoria espletata, era emerso che le assunzioni erano state determinate “da una specifica e contingente situazione di necessità di smaltimento di un pesante ed anomalo arretrato formatosi in prossimità del termine quinquennale di prescrizione, descritto dai testi escussi, cui il concessionario fece fronte anche con l’assunzione di personale avventizio, come consentito dalla norma richiamata”; ha considerato che la normativa aveva consentito anche la proroga, per non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto inziale; ha argomentato che la contrattazione collettiva di settore, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 aveva previsto “la facoltà del concessionario di procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale con mansioni di messo notificatore, la facoltà dell’azienda di procedere in via sperimentale fino al 30 marzo 1999 ad assunzioni a tempo determinato di impiegati con mansioni di ufficiale di riscossione, la facoltà dell’azienda di procedere nel corso del 2000 ad assunzioni a tempo determinato di impiegati con mansioni di ufficiale della riscossione”; ha concluso che “anche le diverse mansioni svolte dal ricorrente (messo notificatore nel primo contratto, ufficiale di riscossione nei successivi) risultano conformi all’autorizzazione al ricorso alla contrattazione -a termine contenuta nella contrattazione collettiva sopra richiamata, autorizzata dalla legge a prevedere specifiche ipotesi in materia”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi, cui hanno resistito Unicredit Spa con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa (già Equitalia Sud Spa) “al mero fine di ribadire la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al merito della controversia”;
la difesa del P. ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. il primo motivo del ricorso principale denuncia: “violazione e/o falsa interpretazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), art. 2 e art. 3 nonché degli artt. 25, 26 e 27 del CCNL 12 luglio 1995 e degli accordi aziendali del 2.12.1998 e 27.3.2000, anche in relazione alla violazione dell’art. 1362 c.c. e delle norme di interpretazione del contratto”;
si deduce che “nella lettera di assunzione del P. la società non ha allegato alcuna motivazione in relazione all’assunzione dapprima quale messo notificatore… e, quindi, quale agente di riscossione”; si sostiene che dall’esame delle previsioni contrattuali contenute nel CCNL del 1995 e in accordi aziendali del 1998 e del 2000 sarebbe “lapalissiana la volontà delle parti contrattuali di limitare il più possibile il ricorso ad assunzioni a termine di personale da adibire a mansioni di messo notificatore”, tenuto conto dei diversi ambiti temporali; si eccepisce, in particolare, che “il contratto per lo svolgimento di mansioni di ufficiale di riscossione è stato stipulato in data 1 Aprile 1999, con scadenza al 30 giugno 1999, quando quindi la previsione pattizia legittimante in via sperimentale l’utilizzo del contratto a termine anche per tale figura professionale non era più operante, coprendo solo il periodo precedente dal 1 gennaio 1999 al 30 marzo 1999, con conseguente effetto di rendere nulla anche la proroga di quel contratto avvenuta sino al 30 settembre 1999”; si argomenta che “il contratto stipulato con il Sig. P. quale Ufficiale di riscossione era già di per sé illegittimo perché non rientrante in alcuna specifica ipotesi di eccezionalità e/o straordinarietà prevista dalla contrattazione collettiva di primo livello e men che meno di secondo livello” e che, avuto riguardo ai due contratti stipulati nel corso dell’anno 2000, “i medesimi non prevedevano anche questi alcuna causa specifica di assunzione che potesse ricollegarsi alle cause legittimanti previste nell’accordo del 2000, sicché anche questi dovevano essere dichiarati nulli”;
2. il motivo non può trovare accoglimento in quanto è in parte inammissibile ed in parte infondato;
inammissibile perché, pur essendo fondato sull’assunto di un’errata interpretazione negoziale, avuto pure riguardo alla contrattazione collettiva di livello nazionale, non riporta nel corpo di esso in modo adeguato e completo i contenuti testuali degli accordi aziendali invocati (cfr., ex multis: Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 13587 del 2010), non essendo sufficienti meri stralci anche al fine di verificare l’ambito temporale di applicazione, né viene specificato se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013); anzi, in calce al ricorso, viene comunicato mediante deposito il “CCNL applicato 1995 – art. 25, 26, 27” e quindi non il contratto collettivo integrale, come richiesto dalla Sezioni Unite citate;
infondato perché, in fattispecie analoghe di controversie con società esercenti il servizio di riscossione, si è precisato che, “in tema di contratto di lavoro a termine, l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale, cui la L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c), condiziona la legittimità dell’apposizione di una scadenza, può, infatti, riguardare anche l’esigenza di smaltire un notevole arretrato, formatosi in relazione ad evento eccezionale e non affrontabile con la struttura organizzativa e produttiva dell’impresa, senza che rilevi che l’opera o il servizio consista in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata” (Cass. n. 13811 del 2017; Cass. n. 20649 del 2018) e nella specie la Corte territoriale ha accertato in fatto, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, che sussistesse “una specifica e contingente situazione di necessità di smaltimento di un pesante ed anomalo arretrato formatosi in prossimità del termine quinquennale di prescrizione”; inoltre anche la richiesta di interpretazione di accordi sindacali aziendali si traduce in una rivalutazione di merito in ordine all’accertamento di una volontà negoziale inibita innanzi a questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 21576 del 2019);
per altro verso, “a norma della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 3, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta “ad substantiam” è richiesta solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, e non anche per le particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt. 1 e 2 della stessa legge, giustificano il ricorso al contratto a termine e la relativa proroga” (Cass. n. 8294 del 2006; Cass. n. 10607 del 2002);
3. il secondo mezzo denuncia: “omesso e/o errata valutazione della prova, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’onere della prova gravante sul datore di lavoro con riguardo alla causa, durata e proroga del contratto a tempo determinato”; si lamenta che la Corte non avrebbe valutato “correttamente le deposizioni dei testi escussi” in ordine al requisito legittimante l’apposizione del termine;
4. la censura è manifestamente inammissibile;
sotto la veste formale della violazione di legge, nella sostanza si critica l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dal giudice al cui dominio appartiene, invocando da questa Corte di legittimità un sindacato che le è precluso;
in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti e che può essere valutato solo nei ristretti limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto;
in particolare la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza delle condizioni fattuali legittimanti l’apposizione del termine, opponendo una diversa valutazione;
5. conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate in favore di Unicredit Spa come da dispositivo, con assorbimento del ricorso incidentale da detta società proposto espressamente come condizionato;
nulla per le spese, invece, in favore di Equitalia Sud Spa, alla quale la notificazione del ricorso per cassazione ha operato come litis denuntiatio; invero, in un giudizio che si svolge con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza; in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza (cfr. Cass. n. 2208 del 2012; Cass. n. 13355 del 2015; Cass. n. 5508 del 2016).
occorre dare atto poi della sussistenza, per il solo ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento in favore di Unicredit Spa delle spese liquidate in Euro 5.250,00; oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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