LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20105-2018 proposto da:
CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 268, presso lo studio Ferrari & Ponte, rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO VINCENZO PONTE, TERENZIO FULVIO PONTE;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2285/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/04/2018 R.G.N. 139/2014+1;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 30 aprile 2018, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato – per quanto qui ancora rileva – la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da P.R. con la Banca di Cosenza Credito Cooperativo Scarl, con decorrenza dal 16 novembre 2007, e l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ha quindi condannato il Credito Cooperativo Centro Calabria, quale cessionaria del rapporto facente capo alla Banca di Cosenza Credito Cooperativo Scarl, a riammettere in servizio la P. nonché al pagamento in suo favore di una somma pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5;
2. la Corte, in estrema sintesi, esaminando l’atto di cessione stipulato il 28 giugno 2012 tra la Banca di Cosenza Credito Cooperativo Scarl ed il Credito Cooperativo Centro Calabria, ha ritenuto fosse “documentalmente provato che i diritti controversi oggetto del giudizio sono stati trasferiti” al secondo soggetto, nei confronti del quale il giudizio interrotto per la liquidazione coatta amministrativa della prima società era stato “legittimamente e validamente riassunto”;
3. la Corte ha poi ritenuto “l’assoluta genericità della formula usata” nel contratto di assunzione a termine della lavoratrice, con conseguente nullità della clausola appositiva e conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso parte soccombente con 4 motivi, cui ha resistito P.R. con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, criticando l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’atto notarile di cessione del 28 giugno 2012;
2. il motivo è inammissibile;
inammissibile nella parte in cui si invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza tenere adeguato conto degli enunciati posti nell’interpretazione della disposizione da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);
inammissibile anche quando si deduce la violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale, atteso che anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);
3. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 80T.U.B., dell’art. 1273 c.c. e dell’art. 31 del CCNL di settore, eccependo l’inoperatività dell’ipotesi di un trasferimento d’azienda e l’applicabilità della disciplina speciale prevista per la responsabilità del cessionario in caso di procedimento di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito;
la censura non merita accoglimento perché non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del decisum che sta tutta nella natura negoziale della cessione del rapporto controverso, piuttosto che nella disciplina del trasferimento d’azienda di cui la sentenza impugnata non fa menzione;
4. con il terzo motivo si denuncia ancora sia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e ss.), sia l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la clausola apposta al contratto aveva il carattere della specificità e che “l’istruttoria svolta ha avuto il pregio di corroborare le allegazioni condotte da parte resistente, evidenziando la genuina sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo giustificative dell’apposizione del termine”; si critica anche la sentenza impugnata per aver disposto la conversione;
5. il motivo non è accoglibile;
in tema di rapporto di lavoro subordinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nel consentire l’apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tra le recenti, v. Cass. n. 840 del 2019);
consapevole di tale principio, la Corte territoriale ha esaminato la clausola contrattuale ed ha ritenuto che “l’assoluta genericità della formula usata e l’omessa contestualizzazione dell’asserito incremento di attività dal punto di vista temporale e ancora di più in relazione alle filiali alle quali sono state assegnate le lavoratrici ed alla specifica attività ad esse demandata non consentono alcuna verifica in ordine alla effettiva sussistenza delle esigenze genericamente indicate e soprattutto in ordine alla necessità dell’assunzione a termine delle dipendenti nel dato periodo e nel determinato contesto lavorativo, sicché non è possibile apprezzare se vi sia e quale sia la relazione tra i contratti a termine stipulati con le appellanti e la specifica situazione aziendale idonea a giustificarle”; si tratta evidentemente di un congruo apprezzamento di fatto che non può essere rivisitato in sede di legittimità;
infondata poi la censura secondo cui si contesta la conversione perché “per la Banca il termine apposto al contratto era evidentemente essenziale”, atteso che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”; ne deriva che, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 7244 del 2014);
6. con l’ultimo motivo si denuncia ancora violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la stessa Corte di Appello di Catanzaro, “in un caso identico a quello che ci occupa”, avrebbe deciso nel senso dell’applicabilità della disciplina speciale contenuta nel Testo Unico Bancario;
la censura è priva di ogni fondamento atteso che, anche fosse vero l’assunto, ciò non determinerebbe di per sé alcuna violazione di legge, considerato che quella contesa non può esplicare alcun effetto sulla presente controversia;
7. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto poi della sussistenza, per il ricorrente, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00, oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021