LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28879-2017 proposto da:
C.P., in qualità di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO VANNUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 549/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 479/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da C.P. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno il 9 ottobre 2012 con cui le era stato intimato il pagamento “del complessivo importo di Euro 28.514,60 a titolo di sanzioni per l’irregolare impiego (e connesse violazioni) della lavoratrice Ch.Si. nei due periodi dal 4.10.2003 al 28.11.2004 e dal 7.1.2006 al 19.8.2007”;
2. la Corte – in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha rivalutato il materiale istruttorio già acquisito in prime cure ed ha ritenuto che la D.T.L. avesse “pienamente assolto al proprio onere probatorio, avendo fornito la prova dell’irregolare impiego, da parte dell’odierna appellata C.P., della lavoratrice Ch.Si. in entrambi i distinti periodi di cui è causa, da cui deriva la legittimità delle sanzioni a quest’ultima irrogate”, sanzioni inflitte ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 4 motivi, cui ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con controricorso; la C. ha anche comunicato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis convertito in L. n. 248 del 2006, nonché della L. n. 689 del 1981, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; si lamenta che, per quanto riguarda il primo periodo in contestazione relativo agli anni 2003 e 2004, avrebbe dovuto trovare applicazione la prima legge riportata in rubrica e non quella successiva entrata in vigore il 12 agosto 2006;
2. il motivo presenta un duplice profilo di inammissibilità;
secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004);
orbene, nel ricorso per cassazione all’attenzione del Collegio non viene adeguatamente riportato il contenuto degli atti processuali del giudizio di merito, idonei a delibare come la parte opponente avrebbe introdotto nel giudizio di opposizione la questione e come avrebbe eventualmente coltivato la medesima in secondo grado; ci si limita a riprodurre dei sintetici stralci testuali del ricorso e della memoria in appello che si reputano insufficienti allo scopo, tanto più che nella sentenza impugnata, in cui detta questione non viene in alcun modo affrontata, la Corte toscana, nel riportare i contenuti della memoria difensiva depositata dall’appellata il 21 marzo 2017, non la interpetra come fosse stata sottoposta al suo giudizio la questione oggi agitata innanzi a questa Corte ed anzi, all’opposto, respinge una doglianza della C. che aveva chiesto la riduzione della sanzione proprio sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 36 bis introdotto nel 2006 e parzialmente dichiarato illegittimo da Corte Cost. n. 214 del 2014;
per altro concorrente ed autonomo profilo, il motivo difetta di un interesse concreto a conseguire un più favorevole trattamento sanzionatorio per la richiesta applicazione della disciplina previgente, atteso che, come statuito da Cass. SS.UU. n. 356 del 2010, avuto riguardo alle “sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3 conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36-bis, comma 7, conv. in L. 8 aprile 2006, n. 248” risulta “più favorevole al contribuente”;
quanto poi all’assunto della diversità di presupposti sostanziali che radicherebbe l’applicabilità delle due discipline che si sono succedute nel corso del tempo, sostenendosi che solo la prima postulerebbe l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, è sufficiente rilevare che a tanto ha provveduto la Corte territoriale; infatti l’intero giudizio, come risulta dallo svolgimento del processo contenuto sia nel ricorso per cassazione sia nella sentenza impugnata, attraverso deposizioni testimoniali ed acquisizioni documentali, è stato finalizzato proprio a tale accertamento e la Corte fiorentina ne ha chiaramente ritenuto la sussistenza, con un’unica limitata riserva – non idonea a scalfire l’impianto complessivo – rappresentata dalla non necessità di “fornire la prova specifica dell’orario di lavoro svolto dal lavoratore”;
3. i restanti motivi possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente;
il secondo denuncia: “violazione e falsa applicazione D.L. n. 510 del 1996 (e successive modifiche), L. n. 264 del 1996, art. 21 (e successive modifiche), D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1 e art. 18, comma 4 (e successive modifiche) nonché degli artt. 2094 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto, con riferimento alla mancata comunicazione dell’assunzione e della cessazione del rapporto ed ai mancati riposi, la “sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”;
il terzo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis conv. in L. n. 248 del 2006 e violazione artt. 116, 2733,2735 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nonché “omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; con riferimento al periodo 7.1.2006 – 19.8.2007, si critica la Corte distrettuale per aver ritenuto “provato che la Sig.ra Ch. avesse lavorato per tutto il periodo denunciato”;
avuto riguardo allo stesso periodo, l’ultimo mezzo denuncia, analogamente al secondo motivo: “violazione e falsa applicazione D.L. n. 510 del 1996 (e successive modifiche), L. n. 264 del 1996, art. 21 (e successive modifiche), D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1 e art. 18, comma 4, (e successive modifiche) nonché degli artt. 2094 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; anche in questo caso si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto “la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”;
4. le censure sono chiaramente inammissibili;
nella parte in cui invocano l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trascurano del tutto di considerare l’applicabilità al giudizio della formulazione novellata nel 2012, così rigorosamente interpretata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto, in particolare mancando di enucleare il “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere realmente decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”, considerato altresì che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”;
in realtà le doglianze, così come quelle di violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge, in eterogenea commistione con quelle di omesso esame di fatto decisivo, sono nella sostanza dirette a criticare accertamenti di fatto, così assegnando al giudice di legittimità un compito che non ha;
ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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