LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1783/2019 R.G., proposto da:
L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Paola Allena, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 545/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo,
RILEVATO
che:
L.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 545/01/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2005, in dipendenza di utili extra-bilancio percepiti per la partecipazione nella misura del 50% del capitale alla “ELLE IMMOBILIARE S.r.l.”, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro il 7 gennaio 2011 n. 14/01/2011, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto dell’opponibilità al socio dell’avviso di accertamento notificato (sulla base di precedente processo verbale di constatazione) alla società a ristretta base partecipativa. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall’allegazione del processo verbale di constatazione nei confronti della società.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Secondo l’insegnamento costante di questa Corte, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini: Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2020, n. 3980; Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2020, n. 21126; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8754; Cass., Sez. 5", 27 aprile 2021, n. 11095; Cass., Sez. 6-5, 11 maggio 2021, n. 12441).
1.2 Dunque, la sentenza impugnata si è attenuta al tale principio, avendo ritenuto che l’avviso di accertamento nei confronti del socio contribuente fosse idoneamente motivato mediante il richiamo al processo verbale di constatazione notificato alla società (a ristretta base partecipativa) e posto a base dell’avviso di accertamento pure notificato alla medesima società. Difatti, il giudice di appello ha valutato che l’obbligo di motivazione dell’amministrazione finanziaria è stato soddisfatto, “(…) poiché l’atto impugnato contiene specificamente la indicazione delle norme di legge statale, l’indicazione delle ragioni per cui è avvenuto l’accertamento dell’ufficio, che l’avviso di accertamento è stato redatto sulla scorta dei dati contenuti nel processo verbale di constatazione e che copia del quale è allegato al presente avviso (…)”, e che, pertanto, “l’accertamento contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare la pretesa, compresa la esplicitazione dei calcoli delle relative sanzioni ed interessi per cui non si può assolutamente parlare di assenza di motivazione”.
2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021