Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30818 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13546/2019 R.G., proposto da:

O.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Vergerio di Cesana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fiammetta Fusco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

O.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2009, ha rigettato l’appello proposto dalla “EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.”, con l’adesione della Regione Lazio, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 27 giugno 2016 n. 15648/29/2016, senza adottare alcuna pronunzia sulle spese giudiziali. La Regione Lazio si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 36, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 2, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunciare sulle spese giudiziali.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. c.p.c., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione, tenendo anche conto della preclusione per la parte vittoriosa, al fine di ottenere la condanna alle spese della parte soccombente, della procedura speciale di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (Cass., Sez. 5, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12963).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, ma ha pronunciato “nulla per le spese”, senza fornire alcuna motivazione sul punto, nonostante la costituzione in giudizio dell’appellata, che è stata vittoriosa nel merito.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla sola pronunzia di “nulla per le spese” con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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