LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18348-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimata –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3974/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 69/1/2011 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, passata in giudicato, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.G., rideterminava in Euro 20.000,00 i maggiori ricavi percepiti dalla contribuente nell’anno 2004.
Sulla base di tale pronuncia l’Agenzia delle entrate emetteva cartella con la quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di Euro 24.265,87, comprensiva di interessi e sanzioni.
Avverso la suddetta cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che lo accoglieva.
La sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, con decisione in data 30 ottobre 2019. Osservava la CTR che – come correttamente rilevato dal primo giudice – la cartella riporta unicamente l’ammontare delle singole voci di imposta e delle sanzioni, senza alcun elemento idoneo a individuare i criteri di calcolo, di guisa che l’atto impugnato, non essendo stato preceduto da un avviso di accertamento, risulta illegittimo per difetto di motivazione. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.
La contribuente e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimaste intimate.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2-bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento che richiamava la precedente sentenza della CTP, passata in giudicato, la quale indicava in modo analitico le varie imposte e sanzioni dovute.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Secondo l’orientamento di questa Corte, l’indicazione nella cartella di pagamento degli estremi degli atti costituenti il presupposto della stessa – nella specie l’avviso di accertamento notificato alla contribuente e la sentenza passata in giudicato, emessa all’esito dell’impugnazione dell’avviso medesimo – consentendo di individuare agevolmente e senza possibilità di errore tali atti, soddisfa l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 1111 del 2018). Si è inoltre precisato che, con riferimento alla cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, il richiamo alla pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, risulta idoneo ad assolvere all’onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere interessato dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste. Infatti, relativamente a tali voci, è con la cartella di pagamento che, per la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva, con la conseguenza che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente (Cass. n. 21851 del 2018).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai principi innanzi richiamati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021