Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30849 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18513/2017 proposto da:

FCA MELFI S.R.L., (già S.A.T.A. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO;

– ricorrente –

contro

C.S., in proprio e quale genitore superstite esercente la potestà sul minore M.F.P., M.G., M.C., M.M., D.L.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI ESTENSI 91, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TAMBURRINI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIO LISCIO, GIOVANNI DELLACROCE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 16/05/2017 R.G.N. 618/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Potenza in riforma della pronuncia di prime cure, condannava F.C.A. Melfi s.p.a. (già S.A.T.A. s.p.a.) al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, morale) in favore degli eredi di M.D. in relazione all’infortunio sul lavoro occorsogli in data 26/3/2008, che lo aveva condotto all’exitus.

La Corte distrettuale, all’esito di un’ampia ricognizione delle acquisizioni probatorie, perveniva all’accertamento, in capo alla società, di ogni responsabilità in ordine alla causazione dell’evento dannoso, verificatosi in ragione dell’omesso esercizio della doverosa attività di controllo gravante a suo carico e volta ad assicurare il rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori; escludeva nel contempo – così rimarcando un argomentato dissenso rispetto alla ricostruzione della fattispecie disposta dal giudice di prima istanza – si fosse imposta l’evidenza, in fase istruttoria, di elementi idonei a configurare l’assunzione da parte del lavoratore di una condotta abnorme, intesa come esorbitante dai propri compiti o attribuzioni ed assolutamente imprevedibile, ed in quanto tale idonea ad interrompere il nesso eziologico fra evento e condotta del lavoratore.

Avverso tale decisione la F.C.A. Melfi s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Resistono con controricorso le parti intimate.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione. Detta contraddizione sarebbe ravvisabile fra il dispositivo – che indicava quale oggetto di gravame un provvedimento contrassegnato da un numero diverso da quello oggetto del giudizio ed al quale era estranea la F.C.A. Melfi – e la motivazione della sentenza che dava atto dell’errore, indicando il numero corretto della decisione di primo grado oggetto di gravame.

2. Il motivo è privo di fondamento.

E’ noto, invero, che nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione; è altresì dato incontroverso, nella giurisprudenza di questa Corte, che tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e quest’ultima sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (vedi, ex plurimis, Cass. 22/8/2019 n. 21618Cass. 24/11/2008 n. 27880).

E questo è proprio quanto verificatosi nella specie, non potendo configurarsi alcuna ipotesi di incongruenza fra dispositivo e motivazione, atteso che quest’ultima riposa sul medesimo presupposto della caducazione della sentenza di primo grado con cui era stato denegato riconoscimento al diritto azionato dagli eredi M., posto a base del dispositivo.

3. Il secondo ed il terzo motivo prospettano omesso esame di un fatto storico principale o secondario, oggetto di discussione fra le parti che abbia carattere decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare le deposi2ioni di alcuni testimoni dalle dichiarazioni dei quali si desumeva l’insussistenza del comportamento ritenuto dalla Corte fonte del pregiudizio risarcibile, e consistito dalla cd. tolleranza aziendale in ordine alla “rottura intenzionale della rete di contenimento al fine di consentire agli operai un passaggio illecito”.

I testi escussi avevano infatti riferito che la rete era controllata quotidianamente dai tecnici, più volte al giorno in corrispondenza dei diversi turni. Sarebbero stati altresì trascurati ulteriori elementi istruttori desumibili sia dal verbale di sopralluogo dei carabinieri che dalle dichiarazioni testimoniali, le quali smentivano la ricostruzione del sinistro elaborata dal giudice del gravame ed avvaloravano il compimento di una condotta abnorme, estemporanea ed imprevedibile da parte del lavoratore, il quale, transitando da un’area all’altra della struttura mediante l’attraversamento di una condotta d’aria, aveva perso l’equilibrio, si era aggrappato alla rete ferma oggetti, provocandone la rottura e cadendo al suolo.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono privi di pregio.

E’ bene rammentare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cit. art. 54, comma 3, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, alla pronuncia in questa sede impugnata, rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, così facendo richiamo all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 codice di rito del 1940.

Con orientamento espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 è dalle successive pronunce conformi, le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo affermato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo un “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le Sezioni Unite hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; e ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

L’omesso esame deve, dunque, riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); m’a il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, ancorché – in astratta ipotesi – in modo errato o poco convincente.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/2014, come il “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Invece, la critica in oggetto non risponde ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, perché in sostanza cerca di avvalorare come omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti la difforme loro valutazione ad opera della sentenza impugnata, che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – ha espressamente esaminato tutte le circostanze concrete della vicenda per cui è causa, sia pur pervenendo ad un esito non condiviso dall’odierna ricorrente quanto a significatività dei fatti dedotti.

La Corte di merito ha acclarato – all’esito dello scrutinio delle dichiarazioni testimoniali raccolte, del verbale stilato dai Carabinieri, dei reperti fotografici allegati al fascicolo del P.M. – che il taglio della rete dalla quale era caduto il M. era netto, tagliato, dunque, proprio per consentire il passaggio fra due aree; nell’ottica descritta era configurabile una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., giacché all’imprudenza prevedibile (e non abnorme) del lavoratore, corrispondeva la persistenza della responsabilità del datore di lavoro, il quale non aveva predisposto quei presidi antinfortunistici che sarebbero valsi a scongiurare l’evento secondo un grado apprezzabile di probabilità.

In tal senso si impone l’evidenza della inammissibilità anche della denunciata violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che,in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento delle disposizioni indicate, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, non configurando un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto per difetto di motivazione, non meritevole di accoglimento in base alle considerazioni espresse (vedi Cass. 12/10/2017 n. 23940, in motivazione Cass. 13/7/2018 n. 18750).

Il ricorso, al lume delle superiori argomentazioni, va, pertanto, respinto, ritenendosi assorbita, per il principio della ragione più liquida, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di C.S. quale genitore di Mo.Ma. per effetto del raggiungimento della maggiore età anteriormente alla notifica del ricorso per cassazione.

Quanto al regime delle spese applicabile, deve rilevarsi che il controricorso risulta tardivamente notificato (notifica del ricorso principale del 12/7/2017, notifica del controricorso in via telematica del 6/10/2017) e, quindi, è inammissibile, per violazione dei termini sanciti dall’art. 370 c.p.c..

Nessuna statuizione va emessa pertanto, in tema di regolazione delle spese inerenti al presente giudizio.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472