Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30864 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31382/2018 R.G. proposto da:

STILELIBERO srl- Società Sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Di Pede Matteo, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 32, presso lo studio dell’Avv. Curti Mara;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PREGANZIOL, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. De Manincor Marta, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Placidi Alfredo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n2.366/18, depositata il 29 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Mele Maria Elena.

RITENUTO

Che:

In data 8 ottobre 2002, il Comune di Preganziol e la società Stilelibero srl, società sportiva dilettantistica, stipulavano un contratto di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione di un impianto natatorio comunale e concessione del diritto di superficie.

In data 6 novembre 2013 il Comune di Preganziol notificava alla Stilelibero srl avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011. La società proponeva ricorso avverso tali atti impositivi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che, con sentenza n. 662 del 7 ottobre 2014, accoglieva il ricorso annullando gli avvisi di accertamento. Il Comune proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto che lo accoglieva ritenendo che la società contribuente fosse tenuta al pagamento dell’ICI.

La Stilelibero srl ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi cui resiste con controricorso e memoria il Comune di Preganziol.

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza di motivazione, ovvero in ogni caso per apparenza della motivazione in quanto inidonea a lasciar comprendere il procedimento logico-argomentativo seguito dalla Commissione regionale del Veneto”. Ad avviso della società ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di illustrare il percorso argomentativo in base al quale è pervenuta a ritenere che la convenzione stipulata tra il Comune e la società avesse attribuito a quest’ultima un diritto di superficie ai sensi dell’art. 952 c.c..

Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 agli artt. 1362 e 1363 c.c. in tema di interpretazione dei contratti per aver erroneamente qualificato Stilelibero quale titolare del diritto reale di superficie ex art. 952 c.c. sull’area oggetto di concessione e conseguentemente, proprietaria dell’impianto natatorio ivi costruito ed aver, quindi, ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992”. La ricorrente sostiene che la CTR affermato la natura reale del diritto concesso alla società sulla base di una interpretazione della convenzione stipulata con il Comune operata in violazione dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.. Non avrebbe infatti considerato il tenore letterale delle clausole contrattuali dalle quali invece risultava che il diritto contrattualmente attribuito alla Stilelibero srl non era un diritto reale, ma un mero diritto obbligatorio. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “Omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo del giudizio, per avere omesso di esaminare le clausole del contratto di concessione ed aver erroneamente ritenuto che detto contratto attribuisse a Stilelibero un diritto reale di superficie ex art. 952 c.c.”. Il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di considerare le clausole della convenzione sottoscritta dalle parti onde verificare la natura del diritto attribuito alla società e dalle quali emergeva che esso aveva natura obbligatoria e non reale.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016; Sez. 5, n. 32594 del 2019; n. 29903 del 2020).

Nella specie, per quanto sintetica, la sentenza impugnata dà conto del percorso argomentativo seguito per addivenire alla decisione della controversia. I giudici d’appello, infatti, hanno affermato la natura reale del diritto attribuito alla contribuente sulla base del tenore letterale della convenzione stipulata con il Comune, nonché in considerazione delle risultanze catastali e delle scritture contabili della società.

Il secondo motivo deve essere disatteso ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono.

Va rilevato, invero, che, superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un’area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, la L. n. 388 del 2000, art. 18 ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta. Al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, è stato infatti aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”. Per effetto di tali modifiche, applicabili a far data dal 1 gennaio 2001 (come chiarito dalla circolare del Min. delle finanze 07/03/2001, n. 3/FL), la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori è divenuta irrilevante, in quanto il concessionario è tenuto ex lege al pagamento dell’imposta. Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale, ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, ovvero obbligatori (Cass., Sez. 5, n. 10006 del 10/04/2019 intervenuta tra le stesse parti relativamente ad annualità diverse). Il terzo motivo è assorbito.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori come per legge, e oltre Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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