LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4268/2015 proposto da:
G.L., nata a ***** ed ivi residente, alla *****
(C.F.: *****), quale vedova erede di G.L., nato a *****, elettivamente domiciliata in. Canicatti (AG), al Viale Regina Elena n. 99, presso lo studio dell’Avv. Lo Giudice Salvatore (C.F.: *****), che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Moncada Gianluca, in Roma alla Via Arno n. 38;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, nella qualità di Agente della Riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento alla Piazza Metello n. 28;
CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO, in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in Agrigento, alla Piazza Gallo n. 317;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2081/01/2014 emessa dalla CTR Sicilia in data 12/06/2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso n. 2102/10 depositato il 30/04/2010 G.L. proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. ***** con la quale la Camera di Commercio di Agrigento aveva reclamato la somma di Euro 121,69 a titolo di contributo camerale per l’anno di imposta 2007.
In particolare, il ricorrente eccepiva la mancata notifica dell’atto opposto, il difetto di motivazione, l’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e l’inesistenza giuridica della cartella per nullità della notificazione.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Agrigento, facendo presente che l’iscrizione diretta a ruolo del tributo e delle relative sanzioni, senza preventiva contestazione, era prevista dal Regolamento camerale, art. 13, comma 1, lett. c), in conformità con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3.
Con ordinanza n. 424/10 dell’08/07/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnata presentata dal ricorrente.
In data 24/01/2011 il ricorrente presentava una memoria illustrativa nella quale sottolineava che l’impugnata cartella non era stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.
Con sentenza n. 105/11 del 03/02/2011 la medesima Commissione rigettava il ricorso, ritenendo non censurabile sia il comportamento della Camera di Commercio sia la cartella sotto il profilo dei vizi propri della stessa.
Avverso la detta sentenza proponeva appello in data 26/09/2011 il Guccione, ribadendo la mancata costituzione nel giudizio di primo grado della Serit Sicilia S.p.A. ed insistendo sulla inesistenza giuridica della notificazibne.
Con sentenza del 12.6.2014, la CTR Sicilia rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) l’iscrizione diretta a ruolo per la riscossione dei diritto e della sanzione, senza preventiva contestazione, è prevista dall’art. 13, commi 1, lett. c), e 2, del regolamento camerale;
2) quanto, invece, alla procedura di riscossione immediata del tributo a mezzo ruolo, la stessa viene applicata dal 1982, in base a quanto disposto dal D.L. n. 786 del 1981, art. 34, convertito in L. n. 51 del 1982, il quale prevede che, per l’importo non pagato nei tempi e modi previsti, si faccia luogo proprio alla riscossione mediante emissione di apposito ruolo;
3) al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare n. 3587/c del 20/06/2005, aveva precisato che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 consente alle Camere di Commercio di continuare ad operare attraverso la procedura dell’immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute;
4) le cartelle esattoriali emesse dal Concessionario di Agrigento a decorrere dal mese di marzo 2008 recavano le indicazioni relative sia ai responsabili delle cartelle sia al ruolo della Camera di Commercio.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.L., sulla base di tre motivi.
La Riscossione Sicilia s.p.a. e la Camera di Commercio di Agrigento non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,148,156 e 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per aver la CTR omesso di ‘rilevare che la relata di notifica della copia della cartella di pagamento consegnata al destinatario era sprovvista della data di notifica, sicché era affetta da inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, se la parte intende riproporre in sede di legittimità un’eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciarsi, ha l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012). Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di verificare se e in che termini il vizio fosse stato censurato con un apposito motivo di gravame. A tal riguardo, va ricordato che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Sez. 3, Sentenza n. 978 del 17/01/2007; conf. Sez. U, Sentenza n. 11730 del 14/05/2010).
Senza tralasciare che, non avendo la ricorrente specificato se la cartella di pagamento in oggetto sia stata notificata dall’Agente di riscossione alla contribuente direttamente (recte, mediante invio diretto, da parte del ‘concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o a mezzo del servizio postale, va ricordato che nel primo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, penultimo comma (secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione; cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n.. 6395 del 19/03/2014, Sez. 5, Ordinanza n. 17248 del 13/07/2017, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018).
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per aver la CTR escluso la sussistenza della nullità della impugnata cartella esattoriale sulla base dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, nonostante, in ‘presenza di contestazioni sull’avvenuta notificazione della stessa, l’agente della riscossione non si fosse costituito nei due gradi di merito e non avesse, quindi, prodotto documenti attestanti la detta notificazione.
2.1. Il motivo incorre nella medesima censura di inammissibilità evidenziata nell’analisi del primo.
In ogni caso, da nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata si evince che la CTR abbia ritenuto sanata la nullità dalla quale era affetta la notificazione della cartella esattoriale per avvenuto raggiungimento dello scopo, essendosi limitata ad affermare che, sulla base della normativa applicabile, la Camera di Commercio era abilitata ad iscrivere direttamente à ruolo le somme dovute dal contribuente (per la riscossione del diritto e della sanzione) senza la necessità di una preventiva contestazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7,artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente il difetto di motivazione dell’impugnata cartella, da considerarsi, in assenza di un preventivo avviso di accertamento, quale il primo atto con il quale l’ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria.
3.1. Il motivo è fondato.
La ricorrente ha, nel rispetto del principio di autosufficienza, trascritto la parte dell’atto di appello con la quale aveva sollevato in quella sede il relativo motivo di censura.
Dalla sentenza qui impugnata non risulta che la CTR abbia preso posizione, sia pure implicitamente, sulla doglianza.
La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame ed e’, per l’effetto, nulla.
In proposito, va ricordato che la cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Sez. 5, Sentenza n. 9799 del 19/04/2017).
4. In definitiva, essendosi al cospetto di una omissione di pronuncia, la sentenza impugnata va, in accoglimento del terzo motivo, cassata sul punto e la causa rinviata, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Sicilia in differente composizione.
PQM
La Corte:
– accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Sicilia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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