Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30871 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4452-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LORGIO IMMOBILIARE SRL, GIA’ ANDACAR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5954/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per un atto compiuto nel 2016: in particolare, con riferimento all’atto registrato in data 27.9.2016, con il quale la parte contribuente aveva ceduto ad un terzo la totalità della partecipazione nella società Giasone Commercio e Servizi s.r.l. pagando l’imposta di registro in misura fissa sulla base della qualificazione dell’atto come trasferimento di quota; l’Ufficio tuttavia aveva riqualificato l’atto ritenendolo ai fini fiscali non una cessione di quote ma una cessione di società in quanto la cessione era avvenuta uno actu con la cessione integrale della partecipazione simultaneamente da parte di tutti i soci con la conseguente applicazione della tassazione di registro in misura proporzionale.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che occorre effettuare una valutazione sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati e pertanto la cessione di quote societarie non può essere riqualificata dall’Ufficio come cessione di azienda in quanto, a fronte di più forme giuridiche tra loro sostanzialmente alternative per i risultati pratici perseguibili, l’ente impositore non può sostituire una forma giuridica legittima con un’altra soltanto perché fiscalmente più onerosa.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre il contribuente non si è costituito.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in quanto la cessione delle quote societarie effettuate con l’atto registrato in data 27.9.2016, avendo come risultato pratico la cessione dell’intera società, andrebbe più correttamente qualificata, da un punto di vista fiscale, non come cessione di quote ma come cessione di azienda.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), art. 20 (“Interpretazione degli atti”), così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2018, che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. Successivamente, la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio per il 2019), art. 1, comma 1084, ha previsto che “la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”: quindi l’art. 20, nel teso sopra riportato, è applicabile anche al caso di specie.

Al riguardo deve ricordarsi che secondo questa Corte:

in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, che consente all’Ufficio di dare una qualificazione oggettiva dell’atto soggetto a registrazione, impone di privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dello stesso, piuttosto che il titolo e la forma apparente, dando preminenza alla causa del negozio, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all’autonomia negoziale, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, regrediscono a semplici elementi della fattispecie tributaria, sebbene il giudice sia comunque tenuto a valutare le deduzioni difensive in merito, specie se suffragate da documentazione, e a motivare sulla loro eventuale non decisività (Cass. n. 6790 del 2020);

in tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (nella formulazione anteriore alla L. n. 205 del 2017), deve essere inteso nel senso che, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, l’Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Cass. n. 13160 del 2018);

in tema di accertamento dell’IVA, al fine di disconoscere la legittimità della detrazione dell’imposta versata sugli acquisti di singoli beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, sul presupposto che tali acquisti integrerebbero la fattispecie della cessione d’azienda, assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA, è necessario che gli atti traslativi abbiano ad oggetto un insieme di beni, materiali ed immateriali, che complessivamente costituiscono un’impresa o una parte d’impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma (Cass. n. 32085 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al dettato del D.P.R. n. 131 del 1986, cit. art. 20, e ai suddetti principi giurisprudenziali là dove, pur evidenziando che la cessione è avvenuta uno actu con la cessione integrale della partecipazione simultaneamente da parte di tutti i soci, ha poi contraddittoriamente ritenuto che l’operazione potesse essere correttamente qualificata come cessione di quote societarie, quando invece la simultaneità della cessione da parte di tutti i soci ed il risultato finale consistente nel trasferimento dell’azienda nella sua integralità, rendono oggettivamente palese che la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione portano l’interprete, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, a qualificare l’operazione come chiaramente e funzionalmente diretta alla cessione dell’azienda, sulla base degli elementi desumibili proprio da quell’unico atto, senza necessità di fare riferimento ad elementi extratestuali o ad atti ad esso collegati.

Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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