Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30875 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4311-2020 R.G. proposto da:

F.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Francesco LIVIERI, presso il cui studio legale sito in Venezia-Mestre, alla via Rosa, n. 29, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3665/06/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per imposta di registro emessa da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di F.S. sulla scorta di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo nella specie applicabile il termine di prescrizione decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e non quello quinquennale di decadenza di cui allo stesso D.P.R., art. 76;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la sola Agenzia delle entrate, rimanendo intimata l’Agenzia delle entrate – Riscossione;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere applicabile tale disposizione anche nelle ipotesi, come quella di specie, di definitività dell’atto impositivo per mancata impugnazione dello stesso.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2953 c.c., e, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 23397 del 2016, sostiene che in ogni caso il termine di prescrizione del credito erariale sarebbe quello quinquennale, mancando nella specie un titolo giudiziale definitivo sul credito tributario.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati limitatamente agli interessi e alle sanzioni applicate con la cartella di pagamento impugnata.

4. Invero, questa Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha affermato il principio in base al quale “In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dal detto Decreto, art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999” (Cass. n. 11555 del 2018). Pertanto, è corretta l’affermazione della CTR secondo cui, una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione contro di esso), l’unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 21623 del 2015; Cass. n. 20153 del 2014; Cass. n. 15619 del 2014) secondo cui il termine di decadenza (triennale citato D.P.R., ex art. 76) concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione. Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l’ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell’atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all’unico limite della prescrizione decennale ex art. 78 cit., e art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 13418 del 2016).

5. Ne’ un diverso e più breve termine prescrizionale può ricavarsi dal principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo cui la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in relazione alla quale, anzi, è proprio il D.P.R. n. 131 del 1986, citato art. 78, a fissare in dieci anni il termine prescrizionale dell’imposta.

6. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento agli interessi e alle sanzioni collegati ai predetti tributi, il cui termine di prescrizione è quello quinquennale.

7. Invero il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta l’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, prevede che “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Orbene, questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile”, come nel caso di specie, “vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019). E’ stato, altresì, precisato in materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).

8. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente agli interessi e alle sanzioni, il cui termine di prescrizione è quinquennale, mentre va rigettato con riferimento all’imposta applicata, la cui prescrizione decennale nella specie non era compiuta, atteso che, per stessa ammissione del ricorrente (ricorso, pag. 14), l’avviso di liquidazione, non impugnato, era stato notificato in data 11/12/2007 e la cartella di pagamento il 10/09/2015. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata nei limiti anzidetti e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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