LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15200-2020 proposto da:
FALLIMENTO della ***** SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresentata e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;
– ricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1220/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. La curatela del fallimento della s.r.l. ***** propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha dichiarato “l’estinzione del processo per cessata materia del contendere”, decidendo sull’appello della medesima società in bonis avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il ruolo e la relativa cartella in materia di sanzioni tributarie in materia di Iva di cui all’anno d’imposta 2008.
La CTR ha dichiarato il giudizio estinto ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito, con modifiche, nella L. n. 96 del 2017. Ha infatti ritenuto il giudice a quo che la dichiarazione della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, di cui al D.L. n. 50 del 2017, citato art. 11, comma 8, e la conseguente sospensione del giudizio, imponesse alla parte interessata di presentare istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di impedire il verificarsi dell’estinzione del giudizio, prevista dal D.L. n. 50 del 2017, ridetto art. 11, comma 10. Non avendo l’appellante contribuente presentato nel predetto termine l’istanza di trattazione, la CTR ha quindi dichiarato estinto il giudizio con la formula già richiamata, ponendo le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – riscossione si sono costituite con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente curatela deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, assumendo che l’estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dalla norma citata, comma 10, presupponeva necessariamente che la stessa contribuente avesse, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacché solo in questo caso, a norma del medesimo art., comma 8, il processo sarebbe restato sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Nel caso di specie, rileva la ricorrente, essa si era invece limitata, sempre a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, a dichiarare di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, con conseguente sospensione legale del processo fino al 10 ottobre 2017. Ed entro tale data essa non aveva depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, con la conseguenza che non vi era stata la protrazione della sospensione legale sino al 31 dicembre 2018 e, pertanto, non era necessaria la presentazione dell’istanza di trattazione entro tale data, né quindi poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio per l’omessa presentazione della stessa istanza.
Il motivo è fondato.
Infatti, dalla stessa sentenza risulta che la contribuente aveva dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con conseguente sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017.
Non emerge invece dalla sentenza impugnata che la contribuente abbia, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ai fini della protrazione della sospensione fino al 31 dicembre 2018. Ed invero, la mancata presentazione della domanda di definizione è stata dedotta dalle stesse Agenzie nel controricorso.
E comunque, per quanto qui interessa, la CTR ha individuato la causa dell’estinzione nella mancata riassunzione del giudizio, con istanza di trattazione, entro il 31 dicembre 2018, supponendo pertanto che esso fosse rimasto sospeso sino a tale data, ma senza dare atto che i contribuenti, avessero depositato copia della domanda di definizione e del versamento dei relativi importi.
E’ quindi su questa specifica fattispecie estintiva, cristallizzata nella sentenza impugnata e regolata dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, che questa Corte è chiamata a pronunciarsi.
A norma del D.L. n. 50 del 2017, predetto art. 11, comma 8, il processo, all’esito della iniziale richiesta dei contribuenti, se è stato ex lege “sospeso fino al 10 ottobre 2017” (essendo la relativa ordinanza dichiarativa di un effetto sospensivo legale predeterminato nell’an e nella durata), non è però “resta(to) automaticamente sospeso fino al 31 dicembre 2018”, presupponendo tale protrazione il deposito della predetta documentazione entro il 10 ottobre 2017.
Non sussistevano allora i presupposti dell’estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dalla citata norma, comma 10, e dichiarata dalla sentenza impugnata, peraltro con l’impropria formula della “cessata materia del contendere”.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ” In tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un’istanza di trattazione ai sensi della medesima norma, comma 10, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell’originario ricorso.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2221 del 02/02/2021). Va quindi accolto il ricorso principale e va cassata la decisione impugnata, con rinvio al giudice a quo.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale le controricorrenti Agenzie deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.
Assumono infatti le ricorrenti incidentali che la formula della “cessata materia del contendere” è stata impropriamente adottata dalla CTR, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge piuttosto che il giudice a quo ha dichiarato l’estinzione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10.
Il motivo è fondato, atteso che la formula della “cessata materia del contendere”, adottata nel solo dispositivo della sentenza impugnata, in congiunzione alla declaratoria di “estinzione”, appare univocamente impropria, risultando dal complesso della motivazione che la pronuncia in rito è stata adottata unicamente – ed erroneamente – sul presupposto dell’applicabilità al caso di specie del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.
3. All’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per la decisione nel merito.
PQM
Accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021