LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16443-2020 proposto da:
B.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CURZIO RUFO 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORACA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FERNANDO TARSIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1180/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. B.M.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria-sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1180/08/2018, depositata il 24 maggio 2018, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro la cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, relativa all’Irpef dovuta e non versata per l’anno d’imposta 2001, come emerso da controllo automatico della dichiarazione della predetta parte privata.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dall’Agenzia controricorrente, rispetto al termine annuale di decadenza, a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 49 e all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nella versione applicabile ratione temporis L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17, in ragione dell’instaurazione del giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009), anche tenendo conto della proroga dello stesso, conseguente alle sospensioni legali di cui si dirà infra.
Il dies ad quem dell’originario termine annuale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dal deposito della sentenza impugnata (24 maggio 2018) era quindi il 24 maggio 2019, che tuttavia, per effetto della sospensione legale relativa al periodo feriale del 2018, ratione temporis decorrente dall’1 al 31 agosto, è stato prorogato al 24 giugno 2019.
Tuttavia, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modifiche dalla L. n. 136 del 2018, “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché’ per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.”.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una disposizione diversa, ma sostanzialmente analoga nel contenuto che qui interessa, “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal citato art. 11, comma 9, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 22/E).” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; nello stesso senso, con riferimento a precedente normativa condonistica, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016).
Pertanto, per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono stati sospesi ope legis per nove mesi (arg. da Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 3512).
Includendo la controversia tributaria di specie tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (in questo senso deduce la stessa controricorrente), e ritenendo che la sospensione semestrale di cui al tale art., comma 11, abbia operato ope legis, senza necessità di apposita istanza, deve concludersi che la scadenza del 24 giugno 2019, dies ad quem dell’originario termine annuale, si collocava all’interno del periodo considerato dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, con la conseguenza che, ai sensi della stessa disposizione, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi.
Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino al 24 marzo 2020.
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostiene la ricorrente nella memoria, la scadenza del termine originario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non deve essere ulteriormente prorogata anche ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.”.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c., non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).
Anche nel caso sub iudice, infatti, “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)” (Cass. 29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione).
Pertanto, se al termine semestrale originario si applicava comunque la sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, l’eventuale parziale coincidenza tra l’arco temporale di quest’ultima ed il periodo feriale non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai nove mesi dettati dalla norma speciale.
Tanto premesso, il termine per proporre il ricorso per cassazione sarebbe scaduto quindi il 24 marzo 2020.
Tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stesso art. 83, successivo comma 21, ha poi previsto che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (…) alle commissioni tributarie”.
Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020.
Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, tra l’altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la Circolare n. 10/E del 2020 dell’Amministrazione).
Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare, che per effetto della precedente sospensione sarebbe scaduto alla data del 24 marzo 2020, è invece rimasto ulteriormente sospeso sino all’11 maggio 2020, con conseguente corrispondente proroga di 63 giorni, sino al 26 maggio 2020.
Tutto ciò premesso, la notifica del ricorso per cassazione, richiesta all’Ufficiale giudiziario l’8 giugno 2020 ed eseguita a mani il 10 giugno 2020, è tardiva ed il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021