LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29507-2019 proposto da:
P.M., P.G., D.M.T., P.F., ciascuno in qualità di erede di P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA NICOLAIS, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2160/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
Con sentenza nr 2160/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di D.M.T., P.M., P.F., P.G. e P.V. avverso la pronuncia della CTP di Caserta con cui era stato impugnato l’avviso di presa in carico emesso sulla base dell’avviso di accertamento divenuto definitivo in relazione all’Irpef 2009.
Il Giudice di appello rilevava che l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto un estratto dell’avviso d’accertamento notificato mediante spedizione per posta raccomandata con avviso di ricevimento ed ha quindi prodotto l’attestazione di ricevimento di detta originaria raccomandata contenente l’atto impugnato dalla quale si evinceva che il plico non era stato consegnato a causa della momentanea assenza del destinatario e sul quale l’Ufficiale postale aveva provveduto al deposito della missiva nella sede dell’Ufficio postale inviando una nuova raccomandata la c.d. cad al destinatario per informarlo del deposito.
Riteneva la CTR ai fini della regolarità del procedimento notificatorio, che l’attestazione fidefaciente dell’Ufficiale negoziale relativa all’assenza momentanea del destinatario e l’espletamento delle formalità previste contenute nell’avviso di ricevimento dell’originaria raccomandata fosse prova adeguata e sufficiente del perfezionamento delle modalità di notifica dell’atto al fine di consentire la piena conoscibilità dell’atto di cui è tentata la notifica.
Su queste premesse il giudice di appello riteneva inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti.
Avverso tale sentenza D.M.T., P.M., P.F., P.G. e P.V. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1.
Si critica in particolare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente pur avendo verificato l’esistenza in atti della sola raccomanda e non anche la sussistenza dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (il c.d. modello Cad), circostanza riconosciuta dallo stesso Ufficio alla luce dell’orientamento espresso dalla cassazione con l’ordinanza del 21.2.2019 n. 5077.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si censura l’iter motivazionale espresso dalla CTR in sede di valutazione della prova documentale offerta dall’Ufficio incorrendo in vizio logico considerando non correttamente assolto l’onere probatorio.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
Giova ricordare che a seguito del recente intervento delle sezioni unite è stato affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (S.U., sentenza n. 10012 del 15.4.2021).
Alla luce di tale principio poiché è pacifico in causa che non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata come riconosciuto anche dall’Ufficio la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021