Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30908 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 186-2015 proposto da:

F.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTA ORTOLANI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 608/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1581/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto al Tribunale di Teramo F.I. agiva nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo chiedendo che fosse accertato e dichiarato lo svolgimento dal 1994 in poi delle mansioni di infermiere professionale (cat. D del c.c.n.l. del comparto sanitario vigente) e conseguentemente che l’ASL convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal 2004 alla data della domanda.

2. Il Tribunale respingeva la domanda.

3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.

Poste a confronto le declaratorie delle categorie C (di inquadramento del F.) e D (oggetto di rivendicazione economica), riteneva la Corte territoriale che l’elemento distintivo tra l’una e l’altra fosse nella più ampia autonomia della categoria D, che si estrinseca nell’assunzione di responsabilità non solo del proprio lavoro ma anche di quello del personale coordinato con elevati margini di discrezionalità, nella tenuta dei registri e nell’elaborazione dei piani di lavoro nonché nella collaborazione dell’attività didattica e nello svolgimento delle funzioni di tutor.

Rilevava che l’appellante non avesse fornito la prova di aver svolto dal maggio del 2004 e con prevalenza in senso qualitativo, quantitativo e temporale mansioni con le suddette caratteristiche ritenendo, sul punto, poco significative le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio deponenti sostanzialmente per una sporadicità ed occasionalità di prestazioni svolte in autonomia.

4. Per la cassazione della sentenza F.I. ha proposto ricorso con un motivo articolato in sette sottomotivi.

5. L’ASL di Teramo ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale.

6. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

7. Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con le plurime articolate censure il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c., all. 1 del c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001, art. 5 Accordo integrativo 20 settembre 2001, omesso esame di fatti controversi e decisivi.

Lamenta, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che fosse mancata la prova da parte del lavoratore dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello D, a tal fine trascurando totalmente di considerare tutti gli elementi istruttori acquisiti, idonei, contrariamente a quanto ritenuto, a fornire tale dimostrazione.

Sostiene che sia stato ingiustamente ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sul ricorrente omettendo di dare rilievo all’attività istruttoria svolta in primo grado ed alle risultanze ivi emerse.

Rileva che vi sia stata una lettura frammentaria e distorta delle deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe, invece, emersa l’effettuazione delle mansioni superiori avendo il F. svolto, con carattere di prevalenza e continuità, le medesime attività svolte in pronta disponibilità cui è intrinseco il carattere dell’autonomia operativa.

Assume che la Corte del merito abbia erroneamente omesso di applicare le norme sulle presunzioni con riferimento: – al corso specialistico seguito dal F. per l’accesso al reparto di nefrologia e dialisi; – alla presenza, presso il reparto in cui il predetto operava, di soli infermieri professionali; – alla stessa natura specialistica del reparto; – allo svolgimento di attività di tutor; – alle prestazioni assistenziali rese presso i reparti di nefrologia e dialisi di altri ospedali; – alla copertura dei turni di pronta disponibilità.

Rivela una ulteriore erronea valutazione delle risultanze istruttorie laddove la Corte territoriale non ha rilevato dalle buste paga prodotte lo svolgimento di pronta disponibilità su turni mensili ed anche affermato che non vi fosse stata la dimostrazione del lavoro attivo.

Sostiene che erroneamente la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che lo svolgimento delle mansioni svolte come descritto in ricorso non aveva formato oggetto di contestazione.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto corretto l’inquadramento in C (“infermiere generico”) e non in D (“infermiere professionale”) e sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che la maggior parte delle mansioni elencate nella declaratoria della categoria D erano state svolte dal ricorrente.

Critica la sentenza impugnata per la valutazione del concetto di ‘autonomià come desumibile dalle disposizioni pattizie e per aver ritenuto che al fine della rivendicazione del maggiore trattamento retributivo occorresse la prova dello svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale superiore assumendo che anche lo svolgimento di talune di esse, purché prevalente, sia idoneo al fine di detto riconoscimento.

Lamenta una omessa pronuncia in ordine al motivo di appello concernente l’affermazione di cui alla sentenza di prime cure secondo cui dalle copie dei prospetti retributivi risultava che il ricorrente era stato adibito all’attività di pronta disponibilità con cadenza in media di due turni mensili a fronte di un impegno nella prestazione dell’attività ordinaria negli altri giorni di ciascun mese.

Rileva che una corretta lettura delle buste paga avrebbe dovuto indurre il giudice a considerare sussistente il diritto alla retribuzione superiore, anche solo sulla base dell’attività di pronta disponibilità, poiché questa non aveva mai avuto il carattere sporadico e occasionale e, in considerazione della natura dell’attività stessa, era di per sé idonea a qualificare e ad esprimere il livello di professionalità del lavoro svolto.

Sostiene che erroneamente la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che lo svolgimento delle mansioni svolte come descritto in ricorso non aveva formato oggetto di contestazione, attesa anche la tardività della costituzione in giudizio dell’ASL (v. pag. 36 del ricorso).

2. Il ricorso, in tutti i rilievi in cui è articolato, è inammissibile.

2.1. Va, innanzitutto, ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

2.2. Profili di inammissibilità si rilevano con riguardo alle censure che sono basate sul contenuto delle prove testimoniali o di quelle documentali (buste paga) che asseritamente vengono indicate come erroneamente valutate o non valutate dai giudici di appello, dovendosi rilevare la solo parziale trascrizione delle deposizioni testimoniali (che sono riportate per meri stralci) e l’omessa trascrizione dei documenti.

In una tale situazione e’, infatti, ravvisabile la violazione del principio di specificità nella redazione del ricorso – che impone l’indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorregge la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cuì la medesima corrisponde (cfr. ex aliis, Cass. 22 aprile 2016, n. 8183; Cass. 5 giugno 2013, n. 14216) – nonché la violazione del principio di responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (v. Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450).

2.3. E’, in ogni caso, devoluta al giudice di merito non solo la valutazione delle risultanze delle prove (spettando a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge – v. ex multis Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921 -) ma anche la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (v. tra le più recenti Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).

2.4. Va, poi, rilevata l’inammissibilità della denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a) convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – che vieta la proposizione del ricorso per cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in caso di doppia pronuncia conforme di merito (come avvenuto nel caso in esame) -, trattandosi di norma applicabile (ai sensi stesso cit. art. 54, comma 2) ai giudizi di appello introdotti – come nella specie – con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, e cioè dopo l’11 settembre 2012 (v. Cass. 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass. 11 maggio 2018, n. 11439).

Ne’ il ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994).

2.5. Anche laddove veicolati attraverso la denuncia di violazione di legge o di contratto collettivo, i rilievi si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio, ai sensi della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, denunciabile (oltre al già sopra evidenziato limite costituito dalla “doppia conforme”) solo quando lo stesso si sia tradotto in una pronuncia che sia sorretta da motivazione non rispondente al minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

2.6. Quanto all’affermata mancata pronuncia su un motivo di appello si osserva che al fine di integrare gli estremi di un vizio integrante la violazione dell’art. 112 c.p.c. non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).

2.7. In relazione, poi, all’asserita violazione del principio di non contestazione si ricorda che detto principio (il quale produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi” – Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. 13 settembre 2016, n. 17966) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l’accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori ai fini del pagamento delle relative differenze retributive, che, oltre a richiedere un riscontro fattuale sui compiti effettivamente svolti, rientranti nel “thema probandum” come disciplinato dall’art. 2697 c.c., comporta anche la riconducibilità di tale svolgimento alle previsioni della contrattazione collettiva, ed è pertanto il frutto di un processo valutativo e non la conseguenza automatica della pacificità delle circostanze di fatto eventualmente allegate e documentate (cfr. sul principio Cass. 14 dicembre 2017, n. 30089; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; si veda anche Cass. 15 maggio 2007, n. 11108).

Inoltre l’esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può ravvisarsi in caso di contumacia o tardiva costituzione che come tali non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (v. Cass. 21 novembre 2014, n. 24885; Cass. 1 dicembre 2009, n. 25281; si veda anche Cass. 14 gennaio 2015, n. 461).

2.8. Per il resto i rilievi non tengono conto del fatto che nella ricostruzione degli elementi differenziali tra la categoria D e la categoria C di cui al c.c.n.l. comparto sanità del 7 aprile 1999 (effettuata dalla Corte territoriale nel rispetto del procedimento logico-giuridico trifasico la cui omissione integra violazione di legge – Cass. 12 maggio 2006, n. 11037 – ed in base al quale il giudice del merito è tenuto: ad accertare le attività svolte in concreto; ad individuare la professionalità caratterizzante le qualifiche rilevanti – quella posseduta e quella della quale si domanda il riconoscimento o, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il corrispondente trattamento retributivo -; a porre a raffronto i risultati delle due indagini: v. Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 15 gennaio 2018, n. 752; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580) è stato posto in rilievo che gli stessi sono individuabili (oltre che nelle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, questione che non è oggetto di discussione nel presente giudizio), nella maggiore autonomia e professionalità richiesta per la categoria D rispetto alla C – autonomia che si estrinseca nell’assunzione di responsabilità non solo del proprio lavoro ma anche di quello del personale coordinato con elevati margini di discrezionalità, nella tenuta dei registri e nell’elaborazione dei piani di lavoro nonché nella collaborazione dell’attività didattica e nello svolgimento delle funzioni di tutor -, in ciò conformandosi all’orientamento di questa Corte (v. Cass. 7 agosto 2013, n. 18808).

Le censure, invero, più che essere in concreto incentrate sul suddetto elemento differenziale riguardano l’applicazione che dello stesso è stata fatta dalla Corte territoriale con riferimento alla fattispecie concreta e, dunque, anche sotto questo profilo, scivolano sul piano dell’accertamento di merito.

2.9. Ne’ maggior pregio ha la lamentata erronea sussunzione di detta fattispecie nell’ambito della declaratoria di inquadramento del F. dovendosi ricordare che, se può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, il relativo accertamento di fatto è demandato al giudice di merito (v. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692; Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; Cass. 26 luglio 2007, n. 16469).

Nella specie, la Corte territoriale ha proceduto, sulla base delle risultanze di causa, ad una ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all’esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti ed ha concluso (disattendendo, tra l’altro, la tesi dell’appellante secondo cui presso il reparto di nefrologia e dialisi vi fossero solo infermieri professionali ed evidenziando che anche l’infermiere generico ha bisogno di un addestramento e formazione per le attività specifiche di tale reparto) che il F. non avesse fornito la prova di aver svolto con prevalenza in senso quantitativo, qualitativo e temporale mansioni caratterizzate dall’elemento differenziale sopra individuato.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo I’ASL di Teramo svolto attività difensiva ulteriore rispetto al mero atto di costituzione di cui allo storico di lite che precede.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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