LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29441-2015 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORESTE MORCAVALLO;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MANNA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 571/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 790/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11 giugno 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da F.S. nei confronti della Regione Calabria – che dell’arch. F., libero professionista, si era valsa per affidarle, nell’aprile 2001, sulla base di rapporti di collaborazione autonoma, l’incarico di componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che alla scadenza del primo triennio, nel 2004, rinnovava per un altro triennio, fino al 2007, nel contempo affidandole il ruolo di Coordinatrice del tavolo tecnico per la definizione dei contenuti operativi del Piano Integrato Strategico per la realizzazione di una rete di centri storici di eccellenza finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica culturale regionale e la responsabilità di sviluppo delle fasi previste per la conclusione dell’iter di formazione e realizzazione del progetto, indicandola quale responsabile unico del procedimento relativo al Piano “O.Re.S.Te.” e chiamandola alla direzione dell’Unità Operativa Autonoma denominata “Progetti complessi” nella quale era stata concentrata la cura delle attività relative all’attuazione delle fasi del progetto domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della revoca di tutti gli incarichi, disposta, in anticipo rispetto alla scadenza del secondo triennio di collaborazione, con delibera della Giunta regionale n. 522 del 2.5.2005 previa, se del caso, disapplicazione di tale provvedimento e la condanna della Regione al risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo recesso in termini di mancata erogazione del corrispettivo e del trattamento previdenziale, di depauperamento professionale, di detrimento al prestigio personale e di patimento morale.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la riconducibilità della determinazione dell’Ente alla disposta riorganizzazione amministrativa posta a base della soppressione dell’UOA cui risultava preposta la F. ed idonea a fondare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. e, comunque, a porsi quale giustificazione del recesso dal rapporto di collaborazione, comunque ammesso con anticipo rispetto alla scadenza nel contratto relativo in essere tra le parti in presenza di oggettive e ragionevoli motivazioni come pure negli altri contratti sottoscritti tra le parti, che dovendo pacificamente qualificarsi di lavoro autonomo escludono l’obbligo dell’Ente di reimpiegare la F. in diverso incarico, in relazione al nuovo assetto organizzativo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’arch. F., affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria;
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 c.c., in relazione all’art. 1256 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ricondotto all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, così configurando come fatto oggettivo impeditivo dell’adempimento dell’obbligazione e tale da legittimarne l’esonero una evenienza viceversa riconducibile alla volontà soggettiva dell’Ente obbligato.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1256 e 1463 c.c., la ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza che assume inficiata dallo scostamento del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in difetto di una specifica domanda o eccezione sul punto e di qualsiasi allegazione in tal senso da parte dell’Ente.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’interpretazione dei contratti, per aver ricondotto la determinazione organizzativa assunta dall’Ente ad una causale non corrispondente alla volontà dell’autore dell’atto resa palese dal tenore testuale del provvedimento.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonché degli artt. 1256,1463,1373 e 1375 c.c. è prospettata in relazione all’interpretazione dei contratti in essere tra le parti ulteriori rispetto a quello concernente la preposizione della F. alla UOA “Progetti complessi”, erroneamente letti dalla Corte territoriale come funzionalmente collegati a quello e come tali suscettibili di essere incisi quanto alla loro prosecuzione dall’intervenuta soppressione di quell’unità organizzativa.
Con il quinto motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver letto in contrasto con il canone dell’interpretazione secondo buona fede il contratto relativo al conferimento dell’incarico di componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ritenendolo ammissivo della libera recedibilità.
Nel sesto motivo si deduce la nullità dell’impugnata sentenza in ragione dell’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver proceduto, in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, alla valutazione della legittimità del recesso da ogni singolo contratto in essere tra le parti mentre, secondo la prospettazione delle parti, l’oggetto dello scrutinio del giudice era dato dalla legittimità o meno dell’unico atti di revoca degli incarichi posto in essere dall’Ente. Nel settimo motivo, denunciando, in subordine rispetto ai precedenti motivi, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi sottratta alla valutazione della permanente possibilità di prosecuzione della collaborazione nell’ambito del nuovo assetto organizzativo.
Ai fini di una compiuta valutazione dell’impugnazione qui proposta, appare opportuno puntualizzare come questa riproponga una impostazione dell’azione che va oltre il presente giudizio civile per attingere alle ragioni poste a base dell’iniziativa giudiziaria originariamente promossa dall’odierna ricorrente innanzi al giudice amministrativo, ragioni essenzialmente identificabili nella ritenuta radicale illegittimità della delibera della Giunta regionale n. 522 del 2.5.2005, che si assume sostanziarsi nel configurarsi di quel provvedimento come una anomala ed indiscriminata applicazione dello spoil system; tale lettura sarebbe stata estesa, in palese contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, anche ai dirigenti tecnici, ragioni rimaste frustrate dall’esito di quel giudizio, conclusosi con una pronunzia in rito di inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, che, tuttavia, non ha impedito alla Regione Calabria di valersene – sia pur erroneamente invocando la formazione di un giudicato interno per veicolare all’interno del presente giudizio, con il quali l’arch. F. ha provato a replicare l’iniziale azione, tutte le questioni in quella sede fatte oggetto del contraddittorio delle parti, ivi compresa quella della lettura contestuale della predetta delibera della Giunta Regionale n. 522 del 2.5.2005 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 emesso in pari data il 2.5.2005, avente ad oggetto il riordino della struttura della Giunta Regionale ed in questo quadro la soppressione dell’UOA “Progetti complessi” cui era preposta l’odierna ricorrente, lettura idonea a ribaltare il rapporto di priorità tra i due atti e fare della determinazione organizzativa recata dal secondo dei due la causa giustificativa del venir meno di tutti gli incarichi in precedenza conferiti ed in questa prospettiva accolta tanto dal primo giudice quanto dalla Corte d’Appello ed, a ben vedere, dalla stessa ricorrente, che neppure sostiene di avere un diritto pieno alla prosecuzione del rapporto, limitandosi a prospettare a carico dell’Ente l’inadempimento in suo danno di un vincolo obbligatorio derivante dalla relazione contrattuale in essere sotto il profilo della mancata osservanza dei principi, di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; ragevolmente si desume nello scorrere gli stessi motivi di impugnazione)che si dipanano lungo una direttrice che va dall’affermazione dell’essere la delibera della Giunta Regionale frutto della mera volontà politica dell’Ente e non espressione del suo potere autoritativo suscettibile di incidere sulla funzionalità delle relazioni negoziali in termini riconducibili all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta (primo motivo), alla negazione che tale ultima configurazione del provvedimento abbia mai fatto ingresso nel giudizio (secondo motivo), all’asserita erroneità della sua lettura condotta in questa prospettiva (terzo motivo), alla pretesa estraneità a tale lettura pubblicistica dei contratti relativi ad incarichi diversi da quello della preposizione alla UOA “Progetti complessi” (quarto motivo), alla ritenuta contrarietà al canone della buona fede della libera recedibilità convenuta tra le parti in sede di conclusione di quegli stessi contratti, della mancata deduzione in giudizio della questione attinente alla legittimità ex contractu del recesso dai medesimi (sesto motivo) della contrarietà alla buona fede della mancata valutazione delle possibilità di proseguire nel rapporto nel nuovo assetto organizzativo (settimo motivo); insomma si vuole dire che la ricorrente, conscia, in ragione della natura autonoma del rapporto di collaborazione intrattenuto con la Regione, dell’insussistenza di un proprio diritto a proseguire nella collaborazione stessa, mira a far leva sulla scorrettezza dell’amministrazione, tentando per questa via di sottrarsi alle diverse ragioni, tutte richiamate dalla sentenza impugnata, dalla valenza pubblicistica dell’atto organizzativo tale da giustificare il venir meno dei rapporti di collaborazione autonomo incompatibili con quanto ivi disposto, alla validità della risoluzione dei contratti in questione in ragione del consenso formatosi con riguardo alla volontà negoziale trasfusa nell’atto, su cui la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda.
Se ne desume l’infondatezza di tutti i proposti motivi atteso che, esclusa, per quanto detto, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non trovando fondamento la pretesa di limitare l’oggetto del giudizio alla valutazione di legittimità della sola delibera della Giunta Regionale n. 522 del 2.5.2005 e di non riconoscere rilevanza alcuna al Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 71 del 2.5.2005, al contenuto dei singoli contratti sottoscritti tra le parti e agli effetti giuridici che quegli possono esplicare nella direzione della legittimazione dell’intervenuta risoluzione del rapporto, mantengono piena validità tutte le ragioni richiamate dalla Corte territoriale a sostegno del sancito rigetto della domanda, dalla riconducibilità della determinazione organizzativa di cui al decreto n. 71/05 all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta, del resto avallata da Cass. 7.2.2004, n. 2365 (richiamata in motivazione), alla valenza giustificativa della revoca degli incarichi attribuita allo stesso decreto, alla libera recedibilità convenuta tra le parti con riferimento ad ogni singolo contratto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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