Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30958 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23577-2017 proposto da:

REMARHOTELS S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato RICCARDO MARIOTTI, che le rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 982/17/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

Remarhotels S.r.L. e Mediocredito Italiano S.p.A. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 15091/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalle società contribuenti avverso avviso di rettifica e di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione ad atto notarile di compravendita avente ad oggetto fabbricato comprensivo di impianti fissi ad uso alberghiero sito in Comune di *****, il cui valore era stato rettificato in aumento sulla base di stima dell’Agenzia del Territorio di Lucca;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

le società ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti costituito dalla “relazione tecnica delle contribuenti, estimativa del valore del bene immobile compravenduto, fondato su metodologie di stima differenti e recante valori conclusivi discordanti da quelli contenuti nella relazione tecnica posta alla base dell’atto di rettifica”, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

1.2. con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto “caratterizzata, nel nucleo centrale di enunciazione delle ragioni dell(a)… fondatezza dell’avviso di rettifica, sia da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sia da affermazioni… incomprensibili”;

1.3. con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa motivazione circa la “ritenuta prevalenza delle risultanze della perizia di parte dell’ufficio rispetto alle ulteriori emergenze istruttorie e, in particolare, alle risultanze della perizia di parte redatta dalle contribuenti in vista dell’operazione di compravendita”;

2.1. la seconda e la terza doglianza, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant’e’ che, con il primo motivo, le contribuenti hanno potuto censurare compiutamente gli errori di diritto e i vizi della motivazione che, secondo le medesime, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza;

3.1. il primo motivo e’, invece, fondato;

3.2. va premesso, infatti, che dinanzi al giudice tributario, l’amministrazione finanziaria è posta sullo stesso piano del contribuente;

3.3. in tema di prova ne deriva, quanto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, la conseguenza che la relazione di stima di un immobile, redatta dall’ufficio tecnico erariale e prodotta dall’amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto propriamente valutativo, sebbene, al tempo stesso, debba essere anche precisato che nel processo tributario esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, e dunque anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. nn. 4864/2020, 9357/2015, 2193/2015, 8890/2007, 7935/2002);

3.3. nel caso di specie la Commissione Tributaria non ha fatto corretta applicazione del suindicato criterio di giudizio, posto che, dopo aver richiamato la stima dell’Ute, allegata all’avviso di rettifica, e affermato che la stessa si era basata sulla base della documentazione catastale verificata a campione, in sede di sopralluogo, non ha poi in alcun modo ponderatamente valutato l’esito della detta stima in raffronto a quanto emergente dalla perizia prodotta dal contribuente, basata su differente metodologia, sulla base di dati ed elementi fattuali puntualmente indicati e riprodotti in parte qua nel ricorso per cassazione;

3.4. al riguardo, infatti, la CTR si è limitata ad affermare genericamente che i contribuenti “nulla di concreto portano a sostegno e a conforto delle loro tesi”;

3.5. nel caso concreto, quindi, la CTR si è limitata a ritenere motivato l’avviso di accertamento perché fondato sulla relazione di stima dell’Ufficio senza indicare affatto le ragioni per le quali tale stima è stata ritenuta convincente e idonea a superare le diffuse ed argomentate ragioni del contribuente, trascritte nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di specificità ex art. 366 c.p.c.;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo, respinti i rimanenti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in ordine a tutte le questioni suesposte esplicitando le ragioni del proprio convincimento e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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