Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30973 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22946/2016 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, V. Eleonora D’Arborea 30 presso lo studio dell’avvocato Cartoni Bernardo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola Di Rienzo 69, presso lo studio dell’avvocato Boer Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Verna Maria Rosa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1235/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. MARINA CIRESE.

FATTI DI CAUSA

D.M. proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà nonché avverso nove cartelle di pagamento a monte, deducendo la mancata notifica di detti atti nonché la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza di un titolo giustificativo, la prescrizione degli interessi iscritti a ruolo, la illegittimità delle sanzioni irrogate e la non debenza degli interessi sulle medesime.

Inoltre evidenziava la tardività della costituzione del concessionario per la riscossione e la non utilizzabilità ai fini della decisione della documentazione prodotta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, e del termine di venti giorni liberi prima della trattazione.

La CTP di Milano, con sentenza n. 3741 del 2015, dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenutane la tardività D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza in data 7 marzo 2016, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in prime cure dal concessionario per la riscossione e ritenendo altresì la correttezza del procedimento di notificazione, sia con riguardo alle cartelle di pagamento che con riguardo alla iscrizione ipotecaria, ad eccezione di due cartelle di pagamento per le quali erano stati prodotti soltanto gli estratti di ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 commi 1 e 2 – Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva che la decisione impugnata è viziata laddove è stata ritenuta la piena utilizzabilità in appello della documentazione irritualmente depositata in primo grado. In subordine assumeva che i giudici di appello avrebbero fatto malgoverno della disciplina processuale, posto che nella specie opererebbe dell’art. 58, il comma 1 e non il comma 2, ritenendo che vi sia distinzione tra prove e documenti. In ulteriore subordine, assumeva che in appello Equitalia non aveva neanche prodotto i documenti, limitandosi a chiedere l’acquisizione d’ufficio delle prove documentali prodotte in primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, complementarmente all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 111 Cost., comma 6, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 – Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, parte ricorrente deduceva che i giudici di appello non si erano pronunciati circa l’omessa notifica della intimazione ad adempiere prodromica all’iscrizione ipotecaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 139 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 7 – Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduceva l’erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto legittima la notifica dell’iscrizione ipotecaria senza che siano stati indicati in apposita relazione i tentativi di notifica non andati a buon fine e senza la trasmissione a mezzo raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, e della L. n. 890 del 1982, art. 14 – Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la notifica a mezzo posta possa essere effettuata direttamente dall’agente per la riscossione.

Il primo motivo è infondato.

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, rubricato “Nuove prove in appello”, espressamente prevede che:

“1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.” La disposizione dell’art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado.

Si tratta di un’eccezione al comma precedente che in parte reintroduce di fatto, nel procedimento, gran parte di quei mezzi probatori che sembravano essere stati esclusi. Tuttavia, si evidenzia che tale produzione deve avvenire nei termini perentori previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ossia fino a 20 giorni liberi prima della data di udienza; se il termine in discorso non viene rispettato, il giudice di appello non può basare il proprio convincimento sul documento che è stato tardivamente presentato.

Alla luce del principio di specialità, espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in base al quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, citato comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

A riguardo la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Tale principio è stato messo in risalto anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente, ha confermato la costituzionalità del citato comma 2, laddove consente che la parte possa produrre in appello qualsiasi documento, anche se non già presentato in primo grado oppure prodotto ma non esaminato dal giudice, in quanto tardivo.

Quanto alla produzione dei documenti, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.

Il secondo motivo è fondato.

Va premesso che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019 (Rv. 656352 – 01) Si è altresì affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. SS. UU. n. 19667/14.

Nella specie il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sul punto pur essendo stata la questione dedotta in uno specifico motivo.

Sotto quest’ultimo aspetto si osserva, anche ai fini dell’autosufficienza della censura, che in ricorso (v. pagg. 4, 8, 16) il corrispondente motivo di appello viene esaurientemente ricostruito, ed inoltre si riportano le pagine di formulazione, in secondo grado, della doglianza ex artt. 50 e 77 cit.; la specifica formulazione del motivo in questione, tanto in primo quanto in secondo grado, è poi riferita de plano anche dalla stessa Equitalia (v. controricorso pagg. 2 e 7).

Il terzo motivo è infondato.

Infatti, deve ribadirsi l’indirizzo giurisprudenziale per il quale “In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., Sez. 5, n. 29642 del 14 novembre 2019); in particolare, in caso di notifica al portiere (come nella specie), essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, n. 8293 del 4 aprile 2018).

Nella specie la notifica effettuata a mezzo posta risponde ai requisiti ex lege richiesti in quanto effettuata all’indirizzo del destinatario nelle mani del portiere.

Il quarto motivo è del pari infondato.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. n. 17248 del 2017; Cass. n. 6395 del 2014).

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia la quale, in diversa composizione, verificherà in fatto l’avvenuto rispetto del citato art. 50, come sopra inteso, e deciderà anche per la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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