Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30977 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15913/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Centrale del Piemonte, n. 1475/3/2013, depositata il 29 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria centrale del Piemonte rigettava il gravame proposto da R.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado che aveva accolto l’appello del contribuente nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di primo grado che aveva, invece, rigettato il ricorso presentato dal R. contro l’iscrizione a ruolo derivante dalla dichiarazione integrativa di condono di cui al D.L. n. 429 del 1983. In particolare, la Commissione tributaria centrale evidenziava che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 27 maggio 1986 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1983, art. 16 laddove consentiva all’Amministrazione la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica fino alla data della dichiarazione integrativa, invece che sino all’entrata in vigore del D.L., il 14 luglio del 1983, determinandosi così una disparità di trattamento fra i soggetti che versavano nell’identica situazione iniziale. Pertanto, poiché nel caso in esame, l’avviso di accertamento era stato notificato nel periodo tra il 14 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983, tale accertamento era stato notificato in base ad una norma dichiarata incostituzionale, sicché era nullo e tale nullità comportava la sua giuridica inesistenza, travolgendo i presupposti ed il contenuto della domanda di condono. L’invocabilità del condono presupponeva la validità dell’atto impugnato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, 3. Resta intimato il contribuente.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 429 del 1982, artt. 16 e 32 convertito in L. n. 516 del 1982”. In particolare, il giudice del gravame ha sottolineato l’esistenza di un avviso di accertamento notificato nel periodo 14 luglio 1982-15 marzo 1983, trattandosi di più avvisi tutti notificati il 9 novembre del 1982, con relativa dichiarazione integrativa di condono di cui alla L. n. 516 del 1982, sulla cui base è stata emessa impugnata cartella. La Commissione centrale ha ritenuto che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata illegittimità del D.L. n. 429 del 1982, art. 16 nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino all’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982), l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in dipendenza dell’istanza di condono non poteva avvenire sulla base dei dati esposti in tale istanza, essendo l’efficacia di quest’ultima preclusa, in via riflessa, dall’illegittimità delle rettifiche ivi recepite a seguito di tale sentenza. In realtà, secondo l’Agenzia delle entrate il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa di condono, sulla base dei dati contenuti negli avvisi di accertamento, sicché la cartella esattoriale impugnata rifletteva la liquidazione effettuata proprio su tali presupposti di fatto. Era stata, dunque, una scelta fiscale, liberamente operata dal contribuente, con l’espressa richiesta di applicazione del condono sulla base dei valori comunicati con gli avvisi di accertamento. La decisione della Commissione tributaria centrale e’, dunque, difforme dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; infatti, le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente sono irretrattabili, né è possibile far valere, con l’impugnazione del ruolo, vizi inficianti anche gli atti presupposti laddove questi ultimi, come nel caso in esame, risultavano essere stati portati a conoscenza del contribuente, a seguito di regolare notifica, sicché quest’ultimo aveva potuto valutare se impugnarli o meno, utilizzando in tale secondo caso la procedura di condono. Nella specie, è pacifico che il contribuente non ha impugnato gli avvisi di accertamento ed ha scelto, invece, di presentare domanda di condono. Da ciò deriva la conseguenza che ci si trova dinanzi ad un rapporto di imposta ormai “esaurito”, sul quale non può più incidere la declaratoria di legittimità costituzionale.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Invero, è pacifico che nei confronti del contribuente siano stati emessi avvisi di accertamento in data 9 novembre 1982, quindi, nel periodo che va dal 14 luglio 1982, sino al 15 marzo 1983. E’ altrettanto pacifico che il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa di condono, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982. Successivamente, non avendo pagato alcune delle rate del condono, è stata notificata ne suoi confronti cartella di pagamento, oggetto del presente procedimento.

1.3.Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 27 maggio 1986 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 429 del 1982, art. 16 nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino all’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982).

1.4.La questione da affrontare attiene agli effetti della sentenza della Corte costituzionale, che, pur avendo efficacia ex tunc, non possono però travolgere i rapporti giuridici già esauriti.

1.5.Sul punto, per questa Corte, con orientamento consolidato, cui si intende dare seguito, ha ritenuto che la sentenza n. 175 del 1986, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., il D.L. n. 429 del 1982, art. 16 conv., con modif., in L. n. 516 del 1982, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino a quella della sua entrata in vigore (14 luglio 1982), non ha determinato automaticamente l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì solo l’invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del suddetto art, 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l’avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, operando, altrimenti, l’incontestabilità dell’obbligazione in conseguenza del congiunto effetto della irrevocabilità della dichiarazione, sancita dal D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 2, e della definitività dell’accertamento per omessa tempestiva impugnazione (Cass., sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34617).

Si è affermato che, ove il contribuente non abbia impugnato comunque l’avviso di accertamento emesso dopo il 14 luglio 1982, come nel caso in esame, ne deriva l’incontestabilità di tale rapporto tributario di condono, da considerarsi “definito” sulla base del congiunto effetto di “definitività” dell’accertamento, conseguente alla sua omessa impugnazione, e di “irrevocabilità” della dichiarazione stessa sancita dalla legge, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1. Va, infatti, sottolineato, sia l’ambito di efficacia proprio della dichiarazione di legittimità costituzionale, che ha ad oggetto norme di legge o atti aventi forza di legge, e non già provvedimenti o atti amministrativi, sia la natura irrevocabile della dichiarazione integrativa di condono. Ne’ può ritenersi, relativamente a questa manifestazione di volontà “definitiva” (salve le ipotesi previste dalla legge di condono), una sorta di invalidità “sopravvenuta” (alla pronuncia di incostituzionalità), sia perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attiene alle norme regolatrici della dichiarazione integrativa, sia perché non è neppure ipotizzabile un vizio della dichiarazione (nella specie errore essenziale, ove il contribuente avesse sostenuto che la sua manifestazione di volontà era stata viziata dall’erroneo presupposto dell’esistenza di un valido atto di accertamento, di cui occorreva limitare con la presentazione della dichiarazione integrativa gli effetti pregiudizievoli) determinatosi successivamente alla formazione dell’atto (Cass., 2 giugno 2000, n. 7339; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21054; Cass., 4 novembre 2005, n. 21443; Cass., 16 aprile 2008, n. 9955; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1273).

L’efficacia ex tunc della sentenza della Corte costituzionale declaratoria del legittimità del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 pertanto, non opera quando il contribuente non ha impugnato gli avvisi di rettifica e si è limitato a presentare dichiarazione di condono sulla base dei dati accertati dall’ufficio, non bastando, al riguardo, la successiva impugnazione del ruolo, stante l’impossibilità di far valere con dette impugnazione vizi inficianti anche gli atti presupposti ritualmente portati a conoscenza del medesimo contribuente (Cass., sez. 5, 2 aprile 2002, n. 4698).

Si è chiarito, infatti, che, in tema di condono fiscale, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento dopo l’entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, che, senza provvedere alla tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell’avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 516 del 1982, art. 16 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, altrimenti incidendo tale dichiarazione di incostituzionalità su un rapporto di imposta esaurito (Cass., sez. 1, 22 aprile 1997, n. 3485).

1.6.Nella specie, poiché è pacifico che il contribuente non ha impugnato gli avvisi di accertamento, a lui notificati dopo il 14 luglio 1982, ed ha presentato la dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16 sulla base degli stessi, ne consegue l’incontestabilità di tale rapporto tributario di condono sorto da tale valida dichiarazione, con la conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alla stessa.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

3. Le spese dei giudizi dei gradi di merito vanno compensate integralmente tra le parti, in ragione delle alterne vicende processuali.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del contribuente, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna il controricorrente a rimborsare in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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