Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30982 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1895/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

D.S.R., rapp.to e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.to Roberto Rapalo, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio dell’Avv.to Elvira Svariati.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6601/49/14, depositata in data 02/07/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella udienza camerale del 11/06/2021, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

RILEVATO

che:

1. La Guardia di Finanza, comando Gruppo Giugliano in Campania, effettuò una verifica fiscale di confronti della M.E.P. società cooperativa a r.l. (di seguito, Società), svolgente attività di “servizi alle imprese n. c.a.”, in seguito alla quale si rilevava che la Società, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, che i locali aziendali erano inesistenti, che il legale rappresentante era irreperibile, che la Società aveva effettuato acquisti di materiale informatico con società residenti in *****, che il reale gestore della società era il sig. D.S.R., come riferito dal depositario delle scritture contabili, Dott. U.E.. Sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento, per gli anni 2005 e 2006, nei confronti di D.S.R., quale amministratore di fatto della società M.E.P. a r.l. e di I.V., quale legale rappresentante in carica fino al 10/12/2004.

2. D.S.R. impugnava gli avvisi assumendo di essere del tutto estraneo alla gestione della Società.

3. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 215/03/11, rigettava il ricorso ritenendo che dalle risultanze processuali risultava che il contribuente avesse svolto, anche per il periodo successivo al 10/12/2004, funzione di amministratore della società.

4. D.S.R. proponeva appello avverso tale sentenza che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR) con la sentenza in epigrafe.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

6. D.S.R. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente deduce la violazione di legge e, segnatamente dell’art. 654 c.p.p., art. 207 norme att. e coord. c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici ritenuto “indizio consistente” l’archiviazione in sede penale senza valutare l’incidenza, nel processo tributario, delle decisioni assunte dal giudice penale in merito alle ipotesi di reato emergenti dagli accertamenti fiscali. Assume la ricorrente che nessuna automatica autorità di cosa giudicata possa più attribuirsi nel giudizio tributario (oppure) alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di frodi fiscali, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente dal momento che nel processo tributario valgono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, con rilievo probatorio in materia di determinazione IVA, anche presunzioni semplici (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54) di per sé inidonei a supportare una pronuncia penale di condanna. A supporto del mezzo richiama numerosa giurisprudenza di questa Corte, tra cui le sentenze nn. 9102 e 6337 del 2002, n. 15207 del 2001.

1.1. Col secondo mezzo deduce la violazione di legge e, segnatamente dell’art. 2729 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici escluso qualsiasi valenza probatoria alle dichiarazioni rilasciate dal terzo, Dott. U., circa il ruolo di amministratore di fatto del d.S., sebbene le dichiarazioni rese dal terzo nella fase procedimentale, non viola il divieto di testimonianza di cui all’art. 7, D.Lgs. cit., e sono utilizzabili dal giudice se non come fonte di prova, quale ausilio all’accertamento (indizio). All’uopo richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, tali dichiarazioni, in presenza di determinate circostanze possono rivestire il valore di presunzioni.

1.2. Col terzo mezzo, denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici ritenuto contraddittorie le dichiarazioni del terzo (Dott. U.) senza motivare le ragioni di tale contraddittorietà e per non aver considerato gli altri elementi specifici (corrispondenza della Società destinata al sig. D.S., irreperibilità del legale rappresentante, P.A. che all’atto della nomina esibiva una carta di identità falsa) posti a base dell’accertamento, così violando le regole del riparto probatorio in tema di accertamento induttivo. La ricorrente deduce come la CTR abbia criticato l’operato dei primi giudici in termini di carenza ed illogicità della motivazione incorrendo, al tempo stesso, nell’errore di motivare in maniera claudicante il proprio convincimento, assumendo a sicuro indizio l’archiviazione penale senza nel contempo indicare gli altri elementi portati alla sua cognizione, così violando l’art. 2697 c.c.. A sostegno del motivo richiama la sentenza di questa Corte n. 24335 del 2010 e la successive n. 20920 del 2014.

2. I tre motivi, in quanto riguardanti connessione di censure, si esaminano congiuntamente. Essi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.

2.1. La CTR dopo avere evidenziato l’equiparazione, nei confronti del fisco, tra amministratore di fatto e rappresentante legale della società, equiparazione che – come espone la CTR – rende l’amministratore di fatto responsabile di ogni comportamento, omissivo e/o commissivo, anche in sede penale, che abbia rilevanza fiscale, ha ritenuto che gli elementi posti a base dell’accertamento (dichiarazioni del terzo, Dott. U.; corrispondenza rinvenuta nella società verificata risalente al 16/12/2004; irreperibilità dei soci amministratori e falsità del loro documento d’identità; merce acquistata in “nero”) fossero inidonei “a far presumere il prosieguo della gestione di fatto per i successivi due anni dalla data della modifica della compagine sociale della copp. MEP”. Il riferimento in fatto, riguarda, tra l’altro, i lavori di manutenzione presso il condominio sito in *****, lavori effettuati tra il 4/10/2005 e il 30/12/2005, con un incasso di Euro 107.802,00, per i quali la CTR ha ritenuto che gli elementi addotti dall’Agenzia delle entrate non valessero a giustificare la contestata evasione fiscale che, invece, a giudizio dei secondi giudici, “appare effettuata da personaggi che hanno utilizzato la società, avente sede in Napoli, già consapevoli del disegno criminoso da realizzare e che hanno fornito al Notaio di Scalea, documenti falsi per rendersi poi irreperibili”. Dal complesso di tali considerazioni, dunque, la CTR ricava il convincimento che la sentenza dei primi giudici sarebbe “carente ed illogica” nella parte in cui non spiega la ragione per la quale la CTP, nel considerare il ruolo di amministratore di fatto del D.S., si sia basata solo ed esclusivamente sulla documentazione reperita dalla Guardia di finanza presso il commercialista Dott. U. “senza prendere in considerazione tutti gli altri documenti ed indizi prodotti in giudizio della parte…”. Solo a chiusura della motivazione, si sofferma sulla vicenda penale, affermando che mentre le dichiarazioni dei terzi non hanno efficacia probatoria piena, ma di mere informazioni, l’archiviazione del procedimento penale a carico del D.S. in data 28/12/2009, fondava un “indizio consistente”.

3. In relazione al tema relativo al controllo del giudice di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte afferma, con argomenti condivisi, che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 21/01/2015, Rv. 634470-01; Sez. 5, Ordinanza del 09/02/2021, Rv. 660644-02) e non è tenuto a prendere in considerazione tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato, nel loro complesso, gli elementi portati al suo esame indichi quelli sui quali intende basare il suo convincimento e chiarisca l’iter logico seguito in tale valutazione.

3.1. Quanto al governo del materiale indiziario da parte del giudice di appello, sebbene è da ritenersi pacifico che competa alla Corte di Cassazione, nell’esercizio della funzione monofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi stabiliti dalla legge in tema di prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.), è pur vero che tale controllo è ammissibile solo là dove il giudice di merito cada in un errore cd. di sussunzione, ovvero quando, sebbene abbia qualificato come “gravi precisi e concordanti” gli indizi raccolti non ne deduca, poi, la prova presuntiva o, viceversa, quando ritenga sufficienti a dimostrare il fatto controverso quegli indizi cui non ha riconosciuto il carattere della gravità precisione e concordanza (cfr., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 3541). In altri termini, il vizio di sussunzione attiene alla retta applicazione della norma dell’art. 2729 c.c., per cui il controllo di legittimità riguarda il se tale norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete, verificate dal giudice di merito, che effettivamente risultino sussumibili alla fattispecie astratta (cfr., Sez. 6-5, 05/05/2017, n. 1097; id., Sez. L, 16/11/2018, n. 29635).

3.2. Va da sé che l’art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità (intesa quale grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto), precisione (fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza) e concordanza (nell’ipotesi di un eventuale, concorso di più elementi presuntivi, il fatto ignoto deve essere, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, (cfr. Sez. 6-2, 29/01/2019, n. 2482). In altri termini, la prova presuntiva, deve essere caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto e dando valore probatorio al materiale indiziario (v. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982).

3. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non viola i principi appena esposti e, quindi, né il principio del cd. doppio binario tra processo tributario e processo penale, né i principi in materia di prova presuntiva.

3.1. A differenza di quanto assume la ricorrente, la decisione nel precedente giudizio di merito non si è basata esclusivamente sull’archiviazione del contribuente in sede penale, cui, invece, la CTR ha riconosciuto valore indiziario, seppur forte, unitamente a tutti gli altri elementi indiziari offerti in controprova dal contribuente; inoltre, la CTR non ha violato l’art. 654 c.p.c. (in base al quale il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile “purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”, come, appunto, nel caso del processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7), ma ha sostanzialmente aderito al sistema del cd. doppio binario, per il quale i due sistemi processuali sono separati, superando la previgente pregiudiziale tributaria che subordinava, invece, l’esercizio dell’azione penale alla conclusione del procedimento amministrativo di accertamento e dell’eventuale giudicato formatosi nel processo tributario (sul tema, cfr. Sez. 6-5, 11/04/2017, n. 9322; Sez. 6-5, 14/05/2018, n. 11620).

3.2. Vieppiù, il ricorso non chiarisce in qual modo, determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (sulle modalità di deduzione del vizio di legge, cfr. Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; v., altresì, Sez. L, 21/08/2020, n. 17570; Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298), di contro considerandosi – come evidente dalla motivazione su riportata della gravata sentenza – che i secondi giudici non hanno né negato efficacia indiziaria alle dichiarazioni del terzo, né dato valore di prova piena all’accertamento penale, né hanno omesso di considerare la corrispondenza intercorsa tra la società e D.S.R., valutando tali elementi con riferimento al complessivo quadro indiziario risultante dagli atti così arrivando, a ritenere vinta la presunzione posta a favore dell’Ufficio.

3.3. Quanto al censurato malgoverno del materiale indiziario, le ragioni addotte dalla CTR a sostegno della decisione, appaiono conformi ai principi su richiamati, non sussistendo il vizio di “sussunzione” denunciato dall’Ufficio, avendo i giudici di appello ben chiarito il criterio logico seguito per negare il valore indiziario degli elementi addotti dall’Ufficio ed affermare il valore indiziario pieno della prova contraria offerta da D.S.R..

3.4. Dalla motivazione della sentenza – più sopra riportata per sintesi – risulta evidente che i giudici di merito hanno compiuto la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. senza limitarsi, come sostiene la ricorrente Amministrazione, a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, ma accertandone l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi all’esito della quale ha dedotto la prova presuntiva (cfr. Cass., 02/03/2017, n. 5374).

4. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Amministrazione erariale al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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