LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19533/2013 R.G. proposto da:
C.C., D.M.P., D.M.S., quali eredi di DI.ME.PI. tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avv. ti Salvatore Trani e Silvio Trani (PEC silvio.trani.pec.it) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Dario Manna, alla via P. Emilio n. 34;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 65/31/13 depositata il 04/03/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava pertanto legittimo l’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2003;
– ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente osservato che in memoria i contribuenti chiedono la Corte rilevi d’ufficio la violazione del litisconsorzio processuale, per non esser stata la sentenza impugnata resa anche nei confronti del concessionario della riscossione, parte del giudizio di fronte alla CTP;
– l’eccezione è infondata; in primo luogo dalla sentenza impugnata non si evince che questi abbia partecipato al giudizio di primo grado, anzi si evince il contrario; sotto questo profilo quindi era onere di parte ricorrente nella formulazione del motivo o in memoria dar prova dell’effettiva partecipazione o intervento del concessionario di fronte alla CTP, trascrivendo quindi gli atti del giudizio di merito dai quali la circostanza dedotta risultava; non avendo parte ricorrente adempiuto a tal onere (né in ricorso, né in memoria) ne deriva l’inammissibilità dell’eccezione (non risultando motivo sul punto formulato in ricorso) in quanto difettosa di autosufficienza;
– si deve quindi procedere oltre, dando corso all’esame dei motivi;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., per non avere la CTR partenopea dichiarato inammissibile l’appello erariale in quanto notificato al procuratore di primo grado dopo la morte della parte da questa assistita, dante causa degli odierni ricorrenti i quali della stessa sono eredi;
– il motivo è infondato;
– questa Corte ancora di recente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Sez. L., Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018) ha confermato come in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo (circostanza che non risulta qui contestata da parte ricorrente, che sul punto anche nulla trascrive in ricorso per cassazione), è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante; la notifica poteva essere fatta anche collettivamente e impersonalmente (22180/20, 14699/10); comunque c’e’ stata (ndr: testo originale non comprensibile) ex art. 156 c.p.c.;
– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR applicato i principi in materia di riparto dell’onere della prova, rigettando l’eccezione di mancata preventiva notifica del c.d. “avviso bonario” senza considerare che gravava sull’Ufficio fornire la prova che la pretesa azionata riguardava somme autoliquidate dal contribuente; il motivo può trattarsi congiuntamente sia con il terzo mezzo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR ritenuto irrilevante l’invio dell'”avviso bonario” a mezzo PEC, non consentito per la dichiarazione iva 2003 qui rettificata e non risultando provato l’invio del medesimo con raccomandata a.r., sia con il quarto motivo di ricorso incentrato sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuta legittima la cartella impugnata, in difetto di motivazione in quanto la mancata notifica dell’avviso bonario (che recava la motivazione della pretesa) avrebbe negato al contribuente di poter conoscere nel dettaglio le ragioni dell’Erario;
– i tre motivi in parola sono tutti inammissibili;
– in primo luogo, gli stessi infatti presuppongono, logicamente e giuridicamente, che il c.d. “avviso bonario” non sia stato notificato; il che non e’: risulta dalla sentenza impugnata come la CTR con accertamento di fatto non più sindacabile in questa sede di Legittimità abbia accertato che “nel caso in esame l’Ufficio ha dato piena prova di aver inviato l’avviso previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonostante il diritto non lo prevede (rectius preveda) perché nella fattispecie trattasi di omissione d’imposte accertate da controllo automatizzato” (pag. 3 della sentenza gravata, penultimo periodo);
– secondariamente, questa Corte ripetutamente ha chiarito e ancora di recente confermato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7960 del 21/03/2019) come la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. ” avviso bonario” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al cit. art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
– conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione Finanziaria;
– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021