Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30991 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9511-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRANTONIO DE NUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:

Il sig. M.P. fu destinatario della notifica di due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Brindisi, con i quali si recuperava a tassazione il contributo al S.S.N. e la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per gli anni d’imposta 1997 e 1998 in relazione alla contestazione del percepimento di compensi erogati in nero dalle società Italmont S.r.l. e Siticom S.r.l. per prestazioni di lavoro dipendente non dichiarate.

Proposti separati ricorsi avverso i suddetti atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brindisi, quest’ultima, con due contestuali sentenze, respinse le impugnazioni proposte.

Avverso le sentenze di primo grado il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia – sezione staccata di Lecce – che, riuniti gli appelli, con sentenza n. 368/23/14, depositata il 14 febbraio 2014, li accolse, avendo ritenuto gli atti impositivi carenti sotto il profilo motivazionale, in relazione al fatto che, seppur l’Ufficio poteva aderire alle risultanze del processo verbale di constatazione (pvc) redatto dalla Guardia di Finanza, nascendo l’accertamento “sulla base di una semplice segnalazione ovvero di un elemento presuntivo, era onerato all’effettuazione di un’indagine critica e di controllo”.

Avverso la succitata sentenza, non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41 bis e 42, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando erroneità dell’impugnata pronuncia, in quanto in contrasto con l’indirizzo costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, come esposto nell’illustrazione della relativa censura.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 2 e dell’art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio d’infrapetizione, avendo omesso di pronunciare sul merito della pretesa tributaria.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia omesso esame in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR totalmente obliterato di considerare la rilevanza degli elementi di fatto, presenti nel pvc pacificamente notificato al contribuente, relativi alla prova dell’avvenuta percezione, da parte di quest’ultimo, dei corrispondenti redditi oggetto di contestazione.

4. Il primo motivo è fondato.

Premesso che è incontroverso in fatto che il processo verbale di constatazione, riguardante l’indagine compiuta dai verbalizzanti presso terzi, fosse stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la carenza motivazionale degli avvisi di accertamento perché privi di un’autonoma valutazione critica da parte dell’Amministrazione finanziaria, non risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, e che va in questa sede ulteriormente ribadito, secondo cui “(i)n tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio, al corretto svolgimento del contraddittorio” (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21119).

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame nel merito alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce – in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto dinanzi trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione, tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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