LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11874-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32 ST TAMBURRO, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA COLAMARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO;
– ricorrente –
contro
PANORAMA MODA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PISANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9773/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania, con sentenza n. 9773/46/14, depositata l’11 novembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., nei confronti della Panorama Moda S.r.l., avverso la sentenza n. 1014/28/14 resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso intimazione di pagamento emessa per la riscossione di IRAP ed IRES sulla base di cartella di pagamento della quale la società assumeva l’omessa notifica, avendo ritenuto la CTR che – stante l’esplicita contestazione da parte della contribuente della notifica della cartella – “incombeva a Equitalia l’onere di esibire l’originale dell’atto notificato con la prova della relativa notifica”.
Avverso la sentenza della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud S.p.A. denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 214 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello di Equitalia Sud S.p.A., affermando la necessità, in capo all’agente della riscossione, di esibire l’originale dell’atto notificato con la prova della relativa notifica, sebbene dal tenore della sentenza medesima non risulti che vi fosse stato il disconoscimento della conformità della copia fotostatica prodotta dell’avviso di ricevimento della raccomandata all’originale dello stesso.
1.1. Diversamente da quanto dedotto in controricorso dalla società, il ricorso è non solo ammissibile, ma altresì fondato, in relazione alla giurisprudenza della Corte in materia.
Va premesso che è incontroverso in fatto che nella fattispecie si trattava di notifica della cartella direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, secondo periodo, ultima parte), di cui questa Corte (cfr., tra le altre Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 65, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 6-5, ord. 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 65, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086 Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2018, n. 26580; Cass. sez. 5, ord. 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass. sez. 5, ord. 27 maggio 2021, n. 14752) ha più volte affermato la piena legittimità, nel contesto di un indirizzo ritenuto dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175) conforme a Costituzione.
1.2. Ciò premesso, il giudice di merito, a fronte della produzione da parte dell’agente della riscossione della fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale la cartella (il cui numero era riportato su detto avviso) era stata consegnata il 15 aprile 2011 a persona addetta alla ricezione degli atti per conto della società, ha ritenuto che incombesse all’agente della riscossione l’onere di esibire l’originale dell’atto notificato con la prova della relativa notifica.
1.3. In tal modo, però, la CTR – senza dare atto dell’eventuale disconoscimento da parte della società della conformità della copia fotostatica prodotta dell’avviso di ricevimento all’originale (rectius in relazione all’art. 2719 c.c.) – ha posto a carico dell’allora appellante un onere che non si poteva invece ritenere ad essa incombente.
Ne’ parte controricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato se, quando e in che termini (cioè in modo sufficientemente chiaro) nel giudizio di merito abbia disconosciuto la conformità all’originale della copia prodotta dell’avviso di ricevimento.
1.4. Va, dunque, in questa sede, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte in materia, secondo cui, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (nella fattispecie in esame, trattandosi di notifica direttamente eseguita a mezzo posta dall’agente della riscossione, per mezzo di produzione dell’avviso di ricevimento che rechi il numero identificativo della cartella: cfr. Cass. sez. 6 -3, ord. 11 ottobre 2017, n. 23902), non sussiste, in capo all’agente, l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 13 maggio 2014, n. 10326; Cass. sez. 6-3, ord. 15 settembre 2017, n. 21533; Cass. sez. 5, 8 giugno 2018, n. 14950; Cass. sez. 3, 26 giugno 2020 n. 12883).
2. La sentenza impugnata, che si è posta in contrasto col summenzionato principio di diritto, va per l’effetto cassata, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso della ricorrente, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania, che, uniformandosi al succitato principio di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021