LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27229-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GALLERIA COMMERCIALE PAVIA SRL, UNION INVESTMENT REAL ESTATE AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo STUDIO DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO TOMASSINI e GIUSEPPE FERRARA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1453/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
PREMESSO che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha giudicato illegittimi i due identici avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Union Investiment Real Estate AG e della srl Galleria Commerciale Pavia, previa qualificazione, operata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come cessione di ramo di azienda, dalla srl S.S.C. Sviluppo Commerciale alla Union Investiment Real Estate AG, della sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte della srl S.S.C. Società Sviluppo Commerciale, della srl Galleria Commerciale Pavia con capitale di 20.000,00 Euro, in data *****; atto, deliberato dalla srl Galleria Commerciale Pavia, in data *****, di aumento di capitale, da 20.000,00 a 100.000,00 Euro, con sovrapprezzo di Euro 39.420.000,00; atto, registrato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 4, lett. a), n. 3, in data *****, di sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del S.S.C. Società Sviluppo Commerciale mediante conferimento di ramo di azienda per un valore di Euro 39.500.000,00; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.l., da S.S.C. Società Sviluppo Commerciale in favore della Union Investiment Real Estate AG;
2. La sentenza impugnata fa perno sull’affermazione per cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non consentiva all’ufficio di considerare i vari atti come “un unicum negoziale” e pertanto “E’ assolutamente illegittimo l’operato dell’ufficio che, in mancanza di specifica norma di legge, come quella dell’abuso del diritto, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un’unica presunta causa negoziale, quelli che sono, in realtà, distinti atti giuridici, assoggettati, nel sistema dell’imposta di registro, che è “un’imposta d’atto”, a distinta ed autonoma imposizione”;
3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sul motivo che essa sia fondata su “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e dell’art. 53 Cost.”;
4. le società Union Investiment Real Estate AG e Galleria Commerciale Pavia, resistono con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è infondato. Gli avvisi di liquidazione di cui trattasi sono stati adottati ai sensi della versione originaria del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Il testo della norma è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), in modo che esso prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1. La Corte Cost., con sentenza n. 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe”. La Corte Cost. ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24,81,97,101,102 e 108 Cost..
La Corte Costi. ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24,81,97,101,102 e 108 Cost..
In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l’imposta di registro, “marcatamente un’imposta “d’atto”” (punto 5.2.2. del “Considerato in diritto” della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l’affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione;
3. il ricorso va rigettato;
4. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021