LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8451-2019 proposto da:
N.C., nella qualità di rappresentante legale pro tempore del CIRCOLO IPPICO LA PERNA, Associazione Sportiva Dilettantistica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO n. 44, presso lo studio dell’avvocato CARLO SCHIUMA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6211/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
N.C., nella qualità di rappresentante Circolo Ippico La Perna, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap anno 2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
La CTR ha ritenuto che non ricorressero nella fattispecie i requisiti previsti dalla legge (L. n. 289 del 2002, art. 90, lett. e)), per fruire delle agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo emerso da una serie di riscontri oggettivi contenuti nel pvc e in relazione alle rendicontazioni finanziarie – che non collimano con la contabilità redatta, peraltro, in modo sintetico e poco trasparente – cui la parte non ha fornito valida giustificazione, in mancanza di elementi documentali (libro verbali assemblea, riscontri contabili, libro soci, ecc), che la formula giuridica adottata dalla società fosse un mero espediente per occultare l’integrale imponibilità delle operazioni gestionali esercitate nell’esercizio delle attività del centro polisportivo, esercente attività commerciale in contrasto con lo statuto dell’ente. L’Agenzia è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è affidato a tre motivi: col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per essere la pronuncia carente dei requisiti ivi previsti, avendo meramente aderito alle conclusioni degli accertatori, senza confutare le argomentazioni della sentenza di primo grado né confutare le ragioni proposte dal contribuente;
col secondo motivo si deduce violazione art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere erroneamente statuito che non erano stati prodotti elementi documentali invece prodotti in atti e oggetto di discussione in primo grado;
col terzo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 148 e 149 TUIR, per non avere ritenuto raggiunta la prova dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Il primo motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una sufficiente, per quanto succinta, motivazione, integrando il minimo costituzionale richiesto ex art. 111 cost., comma 6.
Va accolto il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo.
Va premesso che l’esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’interessato (Cass. n. 15325 del 2019; n. 11492 del 2019);
l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è sempre a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.. L’applicazione agli enti associativi del trattamento agevolato in ragione della rilevanza sociale dei fini perseguiti dai medesimi enti, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela, è soggetta alla specifica condizione dell’inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di clausole dettagliatamente indicate. E, ovviamente, all’accertamento istituzionalmente rimesso al giudice di merito – e di cui egli deve render conto con adeguata e congruente motivazione – che l’attività delle associazioni si svolga poi in concreto nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Codesti requisiti non sono surrogabili con il concreto accertamento di un’osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività (Cass. n. 16726 del 2015; n. 15325 del 2019, Cass. 28046/2020).
Cass. n. 15327/2019 ha ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, a favore dei propri associati, purché siano concretamente rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo, quali ad esempio il diritto di voto in relazione all’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi (Cass. 4 marzo 2015, n. 4315), per cui l’esenzione spetta solo se le associazioni si conformano alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo e nello statuto (Cass. n. 4872/2015, n. 25708 del 2020).
La CTR, premesso, correttamente, che è onere della parte dimostrare il diritto alla esenzione, ha poi tuttavia non coerentemente omesso di esaminare le prove offerte dalla contribuente e dedotte fin dal primo grado del giudizio: in particolare sia in primo grado che nelle controdeduzioni in appello (doc. 8 fascicolo di primo grado, doc. 9, e doc. 11 pag. 6 dell’appello, come riportato in ricorso per il principio di autosufficienza) era stato rilevato che: le generalità dei soci erano contenute nell’elenco dei tesserati FISE (gli unici abilitati a usufruire del servizi del Centro ippico, affiliato al CONI), acquisito dai verbalizzanti, per cui la mancanza nel libro soci – integro e munito di repertorio – delle loro generalità, non costituiva alcuna irregolarità, con conseguente erroneità della censura relativa alla inattendibilità del libro soci; quanto alla statuizione della sentenza impugnata circa l'”assenza di qualsivoglia tipo di documentazione probatoria ai fini assembleari”, non sarebbe stata esaminata la prova (doc. 10 e pag. 8 controdeduzioni in appello) della regolare convocazione dei soci nella bacheca e dalle dichiarazioni dei soci e della loro approvazione del rendiconto finanziario anno 2011; oltre a ritenere mancanti le scritture contabili, invece prodotte.
Nella fattispecie la CTR non ha esaminato, come dalla parte dedotto nei gradi di merito, la prova offerta dall’associazione sulla effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e la sua rispondenza al principio di gestione democratica dell’associazione (convocazione dei soci e assemblee), come anche le scritture contabili, asseritamente prodotte.
Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, rigettato il primo, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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