LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5499/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.G.G.;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1877/07/2018 della Commissione Tributaria Regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
Nell’anno d’imposta 2010 i soci della OIKOS s.r.l., tra cui l’odierno intimato S.G.G., con quota del 12,5 per cento, avvalendosi delle disposizioni di cui al combinato disposto dal D.L. n. 282 del 2002, art. 2, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2003, e della L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 229, (Finanziaria 2010), procedevano alla rideterminazione del costo di acquisto delle rispettive partecipazioni societarie.
Il tecnico incaricato di redigere la perizia di stima quantificava la quota spettante al predetto socio in 2.652.500,00 Euro, da affrancare mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 2 per cento.
La quota dovuta dal predetto contribuente, ammontante a complessivi 52.500,00 Euro, veniva indicata dal medesimo nella dichiarazione dei redditi Unico 2011, per l’anno d’imposta 2010, e la prima rata, ammontante a 17.500,00 Euro, corrisposta nel novembre 2011.
Nell’anno 2012 la società, stante la contrazione dei fatturati e degli utili, procedeva a nuova perizia di stima all’esito della quale il tecnico quantificava la quota spettante a S.G.G. in 1.750.000,00 Euro, da affrancare mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 2 per cento, pari a 35.000,00 Euro.
Il contribuente optava per il pagamento di tale imposta in tre rate di pari importo (Euro 11.666,66), ma non effettuava il versamento della prima rata in quanto compensava l’importo dovuto con quanto corrisposto in occasione della prima rivalutazione (Euro 17.500,00 versate nel novembre 2011).
Successivamente versava la seconda rata scomputando dalla stessa l’importo residuava dall’operata compensazione della prima rata e corrispondeva per intero la terza rata.
In data 01/12/2014, l’ufficio finanziario, non ritenendo valida la seconda rivalutazione per omesso versamento della prima rata nel termine perentorio previsto dalla legge, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, inviava al contribuente una comunicazione di irregolarità e, quindi, a seguito di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela da quello avanzata, l’agente della riscossione emetteva una cartella di pagamento per il recupero dell’imposta sostitutiva dovuta dallo S. in base alla prima rivalutazione.
La CTP di Forlì, dinanzi alla quale il contribuente impugnava la cartella di pagamento, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovute le sanzioni amministrative pecuniarie del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6, e della L. n. 212 del 2000, art. 10.
La CTR dell’Emilia Romagna, investita dell’impugnazione della predetta sentenza con appello del contribuente e appello incidentale dell’amministrazione finanziaria, accoglieva il primo annullando la cartella di pagamento, dichiarando assorbito l’appello incidentale.
Sosteneva la Commissione d’appello che, anche a voler ritenere non corretto il procedimento seguito dal contribuente per la determinazione ed il versamento delle rate dovute con riferimento alla seconda rivalutazione, la condotta tenuta dal medesimo costituiva mera irregolarità che non aveva comportato alcune danno all’erario dello Stato.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicava l’intimato.
All’adunanza del 27/10/2020, fissata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27518 del 2020, pubblicata in data 02/12/2020, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, che aveva partecipato ai giudizi di merito ma alla quale non era stato notificato il ricorso per cassazione né si era volontariamente costituita.
Sulla rinnovata proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, avendo la ricorrente provveduto all’adempimento imposto con l’ordinanza sopra richiamata.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee), convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, e della L. n. 448 del 2001, art. 5, di cui la CTR aveva fatto erronea applicazione.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Il citato D.L. convertito, art. 7, comma 2, alla lett. ee), prevede che “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui alla L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata”.
4. La disposizione non pone dubbi di sorta in ordine alla modalità di determinazione dell’importo dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni societarie, prevedendo che la detrazione di quanto versato in occasione della prima rivalutazione deve farsi “dall’imposta sostitutiva dovuta” e non dalle singole rate.
5. In buona sostanza, con specifico riferimento al caso di specie, il contribuente avrebbe dovuto detrarre l’importo di 17.500,00 Euro, versato nel novembre 2010 con riferimento alla prima rivalutazione, dall’importo complessivo (pari a Euro 35.500,00) e non dalla prima rata dovuta per tale seconda rivalutazione.
6. E a tal proposito è errata la tesi sostenuta dalla CTR, secondo cui un simile modo di operare costituiva violazione meramente formale che non aveva causato alcun danno all’erario dello Stato.
6.1. Infatti, al riguardo questa Corte ha reiteratamente affermato che l’errata utilizzazione della compensazione, in violazione di una precisa disposizione di legge, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito risulti spettante, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio” (arg. da Cass. n. 23755 del 2015; Cass. n. 16504 del 2016; Cass. n. 4555 del 2017).
7. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, e della L. n. 212 del 2000, art. 10.
8. La ricorrente, premettendo che la CTR aveva ritenuto assorbito l’appello incidentale con cui l’amministrazione finanziaria aveva impugnato la statuizione di primo grado di annullamento delle sanazioni amministrative pecuniarie sul presupposto che il contribuente aveva agito “in buona fede”, propone il motivo in esame “ai fini di una decisione di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2”.
9. Orbene, questa Corte ha affermato che “Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l’art. 384 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza” (Cass. 5139 del 2011).
10. Pertanto il motivo può essere esaminato in questa sede, non ostandovi, sul piano delle forme processuali, il fatto che la questione, posta in secondo grado con appello incidentale e non esaminata da quel giudice perché assorbita dall’accoglimento dell’appello principale, è stata veicolata nel giudizio di legittimità attraverso il motivo di ricorso in esame dalla parte rimasta soccombente in quel giudizio. Invero, il novellato art. 384 c.p.c., comma 2, attribuisce talvolta alla Corte di cassazione una funzione anche rescissoria (Cass. n. 5139 del 2011 e n. 8622 del 2012) purché la questione, rimasta assorbita in appello, sia riproposta, come nel caso in esame, con rituale ricorso (arg. da Cass. n. 2180 del 2015, in motivazione, par. 15).
11. Peraltro, la questione prospettata non pone la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ma la verifica se nella specie sussistono i presupposti per l’inapplicabilità delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria (nella specie, il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee), convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011).
12. Al riguardo va premesso che, per quanto si è detto in precedenza, circa la debenza da parte del contribuente di un’imposta non versata per illegittima compensazione, nella specie non è possibile ritenere che quella commessa dal contribuente costituisca violazione meramente formale “senza alcun debito d’imposta”, che è condizione di inapplicabilità delle sanzioni prevista dallo Statuto, art. 10, comma 3.
13. E, richiamando quanto si è detto sopra circa il chiaro contenuto precettivo della norma tributaria in esame (in base alla quale la detrazione di quanto versato in occasione di una prima rivalutazione delle partecipazioni societarie deve farsi “dall’imposta sostitutiva dovuta” e non dalle singole rate) neppure è ipotizzabile la sussistenza sub specie di un’obiettiva incertezza circa la portata precettiva della disposizione violata, così da potersi escludere l’applicabilità delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.
14. Conclusivamente, da quanto fin qui detto, discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso del contribuente che, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento in favore della sola ricorrente (essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate – Riscossione) delle spese del presente giudizio di legittimità, compensandosi quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021