Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31009 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32963-2019 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA GIURGOLA;

– ricorrente –

contro

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 378/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

T.S. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Piemonte, che aveva respinto l’appello da lui proposto avverso una sentenza CTP Cuneo, di rigetto del suo ricorso avverso un sollecito di pagamento avente ad oggetto una cartella di pagamento per IRPEF 2003; la CTR, rigettati i motivi di appello da lui proposti, concernenti l’impugnabilità di un sollecito di pagamento e la regolarità della notifica della cartella di pagamento, il cui pagamento era stato sollecitato, ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate ed ha ritenuto che, con riferimento alla cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF 2003, non fosse ancora intervenuta la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 c.c..

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto non applicabile alla specie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che prevedeva l’invio della raccomandata informativa, in caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario, sia pure familiare convivente; la mancata ricezione da parte sua della raccomandata informativa gli aveva impedito di conoscere la sua situazione debitoria, con la conseguenza che la notifica della cartella di pagamento presupposta dal sollecito di pagamento impugnato era da ritenere inesistente;

che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2953 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto il credito portato dalla cartella di pagamento di cui sopra, mai a lui notificata, soggetto a prescrizione decennale e non alla prescrizione quinquennale; invero la cartella di pagamento, quale atto che legittimava la riscossione coattiva di crediti erariali, era un atto amministrativo, come tale priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, si che il termine di prescrizione per il recupero di somme era quello quinquennale; era pertanto errata la sentenza impugnata, per avere essa accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate ed aver ritenuto non prescritto il credito erariale, avendo ad esso applicato la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve di anni cinque;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita fuori termine al solo fine di una sua eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto da T.S. è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 10037 del 2019), in tema di riscossione delle imposte, qualora, come nella specie, la notifica di una cartella di pagamento sia stata eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, e cioè mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione e consegna a persona diversa dal destinatario, è unicamente richiesto che tale ultima persona sia individuata dal notificante come legittimata alla ricezione; e, nella specie, sussisteva tale legittimazione, in quanto non è contestato che la persona che aveva ricevuto gli atti si era qualificata quale familiare convivente; in tal caso era solo richiesto che lo stesso apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza che fosse necessario inviare una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982;

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto da T.S.;

che, invero, come illustrato in parte narrativa, la cartella di pagamento, alla quale si riferiva l’eccezione di prescrizione, risulta essere stata ritualmente notificata al ricorrente, il quale non ha provveduto ad impugnarla nei termini di legge; il che non comporta tuttavia la sua trasformazione in titolo esecutivo, al quale sarebbe stata applicabile la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., applicandosi quest’ultima solo in caso di definitività di accertamento, conseguente all’emissione di sentenza passata in giudicato, mentre le cartelle di pagamento restano pur sempre atti amministrativi, i quali, pur legittimando la riscossione coattiva dei crediti affidati per tale finalità agli agenti della riscossione, sono privi dell’attitudine ad acquisire efficacia di cosa giudicata; e la scadenza del termine perentorio per proporre impugnazione determina solo la decadenza della facoltà di proporre impugnazione e produce unicamente l’effetto sostanziale di rendere irretrattabili i crediti in esse contenuti (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016);

che occorre quindi esaminare se, nello specifico, il tributo portato dalla cartella esattoriale sopra descritta si sia o meno prescritto, atteso che la notifica di una cartella interrompe unicamente i termini prescrizionali, i quali riprendono a decorrere dal momento della notifica, con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l’eventuale ulteriore trascorrere del termine prescrizionale comporta la prescrizione del medesimo ad ogni effetto di legge; e, come esposto in parte narrative, la cartella di pagamento in esame ha per oggetto IRPEF 2003;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2941 del 2007; Cass. n. 24322 del 2014; Cass. n. 12740 del 2020), il termine prescrizionale dei tributi erariali quali IRPEF, IRES ed IVA è quello ordinario decennale, di cui all’art. 2946 c.c.; ad essi non è invero applicabile la prescrizione breve quinquennale, di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, dovendosi ritenere che i medesimi non sono assimilabili ad obbligazioni periodiche da pagarsi anno per anno; non è detto infatti che le persone fisiche ovvero le persone giuridiche producano necessariamente redditi tassabili per ciascun anno, ovvero redditi nella medesima misura.

Il credito tributario portato dalla cartella in esame non è quindi prescritto, non essendo trascorsi 10 anni fra la data di notifica della cartella medesima (*****) e la data di notifica del sollecito di pagamento impugnato (*****);

che è inammissibile l’eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni comminate, siccome formulata per la prima volta dal ricorrente in sede di memoria illustrativa, ex art. 380 bis c.p.c., e non essendo stata detta eccezione formulata nel suo ricorso in Cassazione; si osserva invero che la memoria anzidetta non può contenere nuove censure o nuove eccezioni, potendosi, con essa, solo illustrare le censure e le eccezioni già proposte (cfr. Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 17893 del 2020);

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, senza alcuna pronuncia in ordine alle spese, non essendosi costituita in giudizio l’intimata Agenzia delle entrate; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente, senza alcuna pronuncia in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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