LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11907-2020 proposto da:
B.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PAONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronologico 863/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 01/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 bis, depositato il 25.9.2018 B.B.S., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di L’Aquila-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di essere nato in Costa d’Avorio ad Azaguie e di essersi trasferito con i genitori a sette anni a ad Abidijan; che il padre era commerciante, ma si occupava anche di politica e simpatizzava per l’ex presidente Gbagbo; che nel 2011 il padre era stato ucciso da avversari politici dopo le elezioni presidenziali; che anche il fratello era scomparso; che la madre lo aveva fatto allontanare, prima a Bouake e poi a Odienne, presso uno zio che aiutava nei lavori agricoli; che dopo due anni era andato in Burkina Faso presso una zia; di temere il ritorno in patria e in particolare di essere ucciso come il padre e il fratello;
con decreto del 1.4.2020, comunicato in pari data, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
avverso il predetto decreto ha proposto ricorso B.B.S., con atto notificato il 27.4.2020, svolgendo quattro motivi;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 9.6.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di Consiglio non partecipata;
ritenuto che:
il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;
nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.;
questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite;
la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite;
la trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021