Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31026 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31949-2020 proposto da:

E.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 40721/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, depositato il 30 novembre 2020, E.E., nato il *****, proveniente dalla Nigeria (Edo State) ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente ha esposto: a) di essere cittadino nigeriano, originario dell’Edo State; b) di essere orfano di padre, di avere ancora la madre, una sorella ed un fratello; c) di aver lavorato come “homosexual worker” in Nigeria e per tale ragione essere stato arrestato dalla polizia; d) che il suo partner, di nome Kevin, era stato ucciso dalla polizia; e) di aver lasciato la Nigeria temendo per la propria vita il 15 novembre 2015; g) di aver paura di rientrare in Nigeria non sapendo cosa gli potrebbe succedere;

il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione;

in particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non attendibile considerando del tutto generica la narrazione relativa alla relazione con l’amico Kevin che lo avrebbe poi avviato al lavoro di “homosexual worker”; il Tribunale ha inoltre ritenuto di non riconoscere la protezione sussidiaria alla luce della non credibilità del racconto e della situazione in Nigeria al momento della decisione che, in base alle fonti considerate, non risultava riconducibile a un contesto di violenza generalizzata; infine, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la protezione umanitaria non riscontrando indici di vulnerabilità e concreti elementi che testimonino una disparità tra la vita condotta in Italia e in Nigeria; avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 30.11.2020 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi, così rubricati: “1) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 8, e violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, avendo il Tribunale di Milano omesso il rinnovo dell’audizione del ricorrente, obbligatoria a causa della mancata effettuazione della videoregistrazione; 2) Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”;

l’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 1.7.2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

ritenuto che:

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente;

questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite;

la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite;

la trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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