Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31033 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25627-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., C.F., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO BALSAMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3386/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

B.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Catania il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, degli importi versati a titolo di Irpef, Ilor ed Iva relativa agli anni 1990-1992 per un importo complessivo pari ad Euro 12833,44.

La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso delle sole imposte dirette.

Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando che l’istanza era stata tempestivamente presentata e che sussistevano i presupposti per il rimborso atteso che l’importo di cui si chiedeva la restituzione era inferiore al minimo fissato dal legislatore comunitario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21, in quanto l’istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile.

Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015), della VI Dir. n. 77/338/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17.6.2008, in causa C132/06, e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 15.7.2015 nonché del Trattato del Reg. CE n. 1407 del 2013, art. 107, e art. 108, paragrafo 3, e del Reg. CE n. 717 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che il ricorrente in quanto percettore di redditi di lavoro autonomo, non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa estendendosi tale nozione anche ai prestatori d’opera intellettuale. La CTR avrebbe inoltre errato nel ritenere la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità della normativa Europea c.d de minimis.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.

Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Con la censura sono state introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni di merito implicanti accertamenti di fatto (mancata indicazione del quantum richiesto; mancata prova circa l’avvenuto trattenuta fatta dall’erario dell’IRPEF chiesta in restituzione), che non risultano essere state trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; d’altra parte la ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione di dette questioni innanzi al giudice di merito, né ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 32804/2019 e n. 22614/20209).

La doglianza è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l’Agenzia delle Entrate né prodotto né riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni.

Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Giova ricordare che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali questa Corte ha affermato: in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione 14 agosto 2015, n. C2015/5549, prevede delle agevolazioni fiscali che non spettano a chi svolge attività di impresa (nell’accezione Eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette”), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento “de minimis” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (Cass. n. 30373 del 2019; n. 33774 del 2020).

Il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova – che nella specie non risulta fornita – per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non superi la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2. lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. n. 33774 del 2019; Cass. n. 30373 del 2019 cit.; Cass. n. 19133 del 2019; Cass. n. 17199 del 2019; n. 7704 del 2020).

In questo quadro l’accertamento svoltO dalla CTR non si articolato secondo i criteri sopra precisati e conseguentemente il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto.

Il terzo motivo è infondato.

Il dedotto jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.

I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020; 2021 nr 6265) Inoltre la censura prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il secondo motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il terzo motivo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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