LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18583/2018 proposto da:
TAKEDA ITALIA S.P.A. (già NYCOMED S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PIRAS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G. BATTISTA BENVENUTO, GIULIETTA BERGAMASCHI;
– ricorrente –
contro
M.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall’avvocato ALVARO DI PAOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1298/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 544/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da M.S., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole dalla Takeda Italia s.p.a. con lettera del 17.2.2009 ritenendo che i fatti contestati alla lavoratrice, informatrice scientifica, vale a dire la falsificazione dei rapportini giornalieri con i quali certificava l’attività svolta nell’arco della giornata, non erano risultati confermati dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso la Takeda Italia s.p.a. con sette motivi ai quali resiste con controricorso M.S..
CONSIDERATO
Che:
3. Il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al mancato esercizio da parte del giudice di appello dei poteri officiosi, sollecitati dalla società appellante, oltre che all’assenza di un ragionamento logico giuridico nell’apprezzare le prove – non può essere accolto.
3.1. E’ noto che nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto. Al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre in primo luogo dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (cfr. Cass. n. 25374 del 2017) inoltre occorre tenere conto del fatto che il presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice è la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l’individuazione “ex actis” di una pista probatoria. Se infatti al giudice, a ciò sollecitato, è consentito di ricorrere d’ufficio ad approfondimenti istruttori, anche a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, tuttavia deve essere considerato un implicito diniego di una tale evenienza la valutazione fatta dalla Corte delle prove offerte che non arrivavano ad integrare la semiplena probatio indispensabile per procedere alli ulteriore istruttoria officiosa sollecitata. La Corte di merito, infatti, pur dando atto che nuovi approfondimenti istruttori anche officiosi erano stati sollecitati dalla società appellante, implicitamente ne ha rigettato la richiesta dopo aver proceduto ad un nuovo esame della prova raccolta nel giudizio che ha ritenuto convergente nell’escludere i fatti addebitati alla lavoratrice e così, di fatto, ritenendo insussistenti spunti istruttori che avrebbero potuto giustificare ulteriori approfondimenti. La censura – con la quale si deduce che il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione su un accertamento dei fatti inidoneo, già posto a base della sentenza di primo grado che era stata specificatamente contestata con l’appello, che avrebbe dovuto perciò, come richiesto, essere rinnovato o quanto meno approfondito anche d’ufficio per verificare l’effettiva fondatezza degli addebiti contestati – si risolve, nella sostanza, nella pretesa di ottenere da questa Corte una non consentita diversa valutazione delle emergenze istruttorie rispetto alla ricostruzione eseguita dal giudice di merito e di sostituirsi a quell’apprezzamento sulla idoneità della prova che è precluso a questa Corte. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 1229 del 2019 e n, 27000 del 2016). La sentenza, nel caso in esame, non è incorsa in nessuna di queste violazioni e si è limitata a valutare secondo il suo prudente apprezzamento le prove offerte che, nell’ambito della discrezionalità che appartiene al giudice di merito, ha escluso necessitassero degli approfondimenti istruttori chiesti.
4. Anche il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. – sul rilievo che non sarebbe stato consentito alla società di provare la giusta causa di recesso dal rapporto – non può essere accolto. La censura, strutturalmente collegata alle argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso, mira ancora una volta ad opporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice che nel giudizio non è incorso in alcuna violazione delle regole in tema di distribuzione degli oneri probatori, ma ha valutato proprio le prove offerte dalla società per addivenire al convincimento dell’insussistenza della giusta causa di licenziamento. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi, che qui non ricorre, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma.
5. Il terzo motivo di ricorso – con il quale è denunciata l’insanabile contraddittorietà della sentenza, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere ritenuto non provata la giusta causa di licenziamento senza ammettere la prova richiesta – è del pari infondato. Se, come ricorda la società ricorrente la motivazione della sentenza deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (cfr. Cass. n. 26538 del 2017), non altrettanto può dirsi nel caso in cui, come nella specie, la Corte pervenga al rigetto del gravame all’esito di una ricostruzione dei fatti sulla base delle emergenze probatorie acquisite, dalle quali non erano risultate confermate le condotte addebitate alla ricorrente, nel corso dell’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado che aveva dato sfogo alle richieste delle parti nei limiti della loro ammissibilità, e che era stata riesaminata dalla Corte territoriale alla luce delle censure svolte dalla società nel gravame.
6. L’esame della censura contenuta nel quarto motivo di ricorso, articolata in,due distinti profili, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di omesso esame di documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è precluso dall’applicazione al presente giudizio dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5. Si tratta infatti di giudizio di appello iniziato nel 2016; al quale si applica la novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che, ai sensi del comma 2 della citata disposizione trova applicazione ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012. Va allora ricordato che per tale ipotesi, laddove si verta, come nella specie, in un caso di “doppia conforme”, per evitare l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente per cassazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016 e molte altre successive v. tra le più recenti Cass. n. 8340 del 2021 e 7642 del 2021).
7. Una volta ritenuta esente da vizi la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso che le condotte contestate alla lavoratrice fossero state dimostrate diviene superfluo l’esame della censura con la quale si deduce che la Corte sia incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione agli artt. 1175,1375 e 2104 c.c. ed al c.c.n.l. Industria Chimica. Ne’ il giudice di appello era tenuto a verificare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, in cui riconvertire il licenziamento intimato, posto che ha escluso che della condotta contestata fosse stata in assoluto offerta una prova convincente. La sussunzione da parte del giudice di una condotta nella fattispecie di giustificato motivo soggettivo invece che nella giusta causa di risoluzione del rapporto presuppone necessariamente che della condotta stessa sia stata offerta una prova adeguata.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente e distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alvaro Di Paola che se ne è dichiarato antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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